Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione del 25 novembre 2014 relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] [notificata con il numero C(2014) 8786] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
La Commissione accoglie il piano di adeguamento proposto dalla Germania in relazione al 2013 e al 2014, di cui all'allegato II.
Art. 3
1.
L'aiuto di Stato sotto forma di riduzioni della sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili (sovrattassa EEG) nel 2013 e nel 2014 in favore degli utenti a forte consumo di energia (Besondere Ausgleichsregelung, BesAR), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è compatibile con il mercato interno se ricade in una delle quattro categorie definite nel presente paragrafo.
L'aiuto di Stato concesso a un'impresa operante in un settore che figura nell'allegato 3 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (la disciplina del 2014) è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai clienti. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.
L'aiuto di Stato concesso a un'impresa che non opera in un settore elencato nell'allegato 3 della disciplina del 2014, ma che nel 2012 presentava un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e, in tale anno, operava in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 %, è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai consumatori di elettricità. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.
Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un'impresa ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o al terzo comma, ma l'importo della sovrattassa EEG versato da tale impresa non raggiunga il livello prescritto in detti commi, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:
a) per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013;
b) per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013.
Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un impresa non ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o terzo comma, e tale impresa abbia versato meno del 20 % dei costi supplementari della sovrattassa al lordo della riduzione, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:
a) per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013;
b) per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013.
2. Gli aiuti che non ricadono nel paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato interno.
Art. 4
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli articoli 1 e 3 non costituisce un aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio119 in vigore al momento della sua concessione.
Art. 5
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli articoli 1 e 3 che, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.
Art. 6
1. La Germania deve recuperare l'aiuto incompatibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, presso i beneficiari, secondo le modalità descritte nell'allegato III.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004120.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 7
1. Il recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica, recuperando l'aiuto incompatibile erogato.
3. Qualora la Germania recuperi soltanto gli importi preliminari di cui al punto 4 dell'allegato III, essa garantisce l'attuazione del meccanismo di correzione descritto al punto 4 dell'allegato III entro un anno dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 8
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:
a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
b) l'importo preliminare complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ogni beneficiario;
c) la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione, compreso l'impegno descritto nell'allegato I;
d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto e che l'impegno di cui all'allegato I è adempiuto.
2. La Germania informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e alla piena attuazione dell'impegno di cui all'allegato I. La Germania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 9
La Germania si è impegnata a reinvestire 50 milioni di EUR in infrastrutture di interconnessione e progetti europei riguardanti l'energia e informerà la Commissione in merito all'attuazione di tale impegno.
Art. 10
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione