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Decisione di esecuzione della Commissione del 25 novembre 2014 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2014) 9127] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/834/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno2, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio3 stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

A seguito della notifica da parte del Regno Unito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda di anatre da riproduzione nell'East Riding of Yorkshire, Inghilterra, in data 16 novembre 2014, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/807/UE della Commissione4.

La decisione di esecuzione 2014/807/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/807/UE si applica fino al 22 dicembre 2014.

Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio nel Regno Unito sono state ora riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata di tale regionalizzazione.

Per maggiore chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/807/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Art. 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione