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Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8921] (I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede) (2014/840/UE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, il Belgio può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B di tale direttiva, se ha esentato tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA3, il Belgio ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Belgio ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Belgio deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 90/177/CEE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5.

Art. 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente