Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8922] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (2014/841/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
A norma dell'articolo 377 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, il Portogallo può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1989, le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua risposta del 10 aprile 2014 alla lettera del 19 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA3, il Portogallo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere ad una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Portogallo ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Portogallo deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
Il Portogallo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 relativi al 2011 per il calcolo dell'aliquota media ponderata dell'IVA per l'esercizio finanziario 2014. I dati più recenti desunti dai conti nazionali del SEC 95 con il necessario livello di disaggregazione risalgono al 2010, mentre i dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 che presentano il grado di disaggregazione necessario saranno disponibili a decorrere dal 2011 nel momento in cui il Portogallo dovrà presentare la sua dichiarazione della base delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2014. Di conseguenza, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 a decorrere dal 2011 ai fini del calcolo dell'aliquota media ponderata dell'IVA per l'esercizio finanziario 2014.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio4 (SEC 2010), ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul SEC 2010, fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, nei casi in cui non siano disponibili i dati dettagliati SEC 95 richiesti.5
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom della Commissione6,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom è modificata come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom della Commissione, del 10 dicembre 2013, che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative e a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie IVA» .
2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: trasporto di persone (punto 10).»
3) È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare lo 0,03 % della base intermedia per le seguenti operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.»
4) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche, Il Portogallo è autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 relativi al 2011 per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2014.»
Art. 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente