Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il documento C(2014) 8924] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2014/843/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, il Regno Unito può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se ha esentato tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua risposta del 22 aprile 2014 alla lettera del 4 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA3, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 7 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Regno Unito ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Regno Unito deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom della Commissione4,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom è modificata come segue:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE: le cessioni di terreni edificabili (punto 9).»
2) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 1 ter Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.»
3) l'articolo 2 è soppresso.
Art. 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente