Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8925] (I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede) (2014/844/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
A norma dell'articolo 387 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, Malta può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, continuare ad esentare le operazioni di cui ai punti 8 e 10 della parte B dell'allegato X della stessa direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 4 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione delle ispezioni sulle risorse proprie IVA3, Malta ha chiesto l'autorizzazione della Commissione ad utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 8 e 10 della parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Malta ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Malta deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse in conformità della lettera inviata dalla Commissione.
Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, Malta è autorizzata a utilizzare lo 0,40 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell'allegato X (erogazione di acqua), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, Malta è autorizzata a utilizzare l'1,06 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X, (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, Malta è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE (nuovi fabbricati e terreni edificabili).
Art. 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente