diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione 2005/817/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8926] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede) (2014/845/UE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

A norma dell'articolo 384 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, la Repubblica di Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA3, la Repubblica di Lettonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Repubblica di Lettonia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Repubblica di Lettonia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/817/CE Euratom4 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 2005/817/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,04 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell'allegato X (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5. Articolo 1 ter In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,30 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Art. 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente