Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8928] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (2014/847/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, la Francia può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se le esentava al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera della Commissione del 26 febbraio 2014 riguardante la semplificazione dei controlli sulle risorse proprie IVA3, la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo delle base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Francia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Francia deve quindi essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione4,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis e 2 ter: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2 (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5. Articolo 2 ter In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente