Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8931] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2014/849/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
A norma dell'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, la Germania può continuare ad applicare una riduzione decrescente dell'imposta se si è avvalsa della possibilità prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio3; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua lettera del 29 aprile 20144, la Germania ha chiesto di sopprimere l'autorizzazione relativa alla riduzione decrescente dell'imposta poiché non accorda più tale riduzione alle piccole imprese.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/179/Euratom, CEE della Commissione5,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 3, primo comma, della decisione 90/179/Euratom, CEE, i termini «le imposte non riscosse per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della sesta direttiva e» sono soppressi.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente