Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2014 che modifica la decisione 96/565 Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8933] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (2014/851/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
A norma dell'articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, la Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA3, la Svezia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Svezia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Svezia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 96/565/Euratom, CE della Commissione4,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella decisione 96/565/Euratom, CE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 della parte B dell'allegato X (diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive), della direttiva 2006/112/CE5. Articolo 2 ter In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 2 quater In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente