diritto.io

Decisione 2014/860/PESC del Consiglio del 1o dicembre 2014 che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 9 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/725/PESC1, che ha modificato e prorogato la decisione 2012/173/PESC del Consiglio2.

In linea con i risultati del riesame del centro operativo dell'UE, occorre prorogarne il mandato fino a dicembre 2016. Ciò dovrà altresì consentire di disporre di un periodo di tempo per preparare la transizione delle funzioni e delle risorse di coordinamento e di pianificazione del centro operativo dell'UE in maniera permanente alle strutture del SEAE/PSDC nel contesto del processo di riesame del SEAE che sarà condotto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), tenendo debito conto del quadro istituzionale e delle procedure applicabili. Non dovrebbe essere necessaria una ulteriore proroga del mandato dopo tale transizione. Ogni futura nuova entità all'interno delle strutture SEAE/PSDC che svolge funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione dovrebbe quindi avere un nome diverso che riflette tale ruolo. Nel periodo transitorio, il centro operativo dell'UE dovrebbe estendere le sue funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione in ambito civile e militare e assumere una maggiore responsabilità geografica per la regione del Sahel, all'interno delle risorse e del tetto di personale stabiliti. Qualsiasi espansione geografica oltre la regione del Sahel dovrebbe necessitare di un distinto accordo del CPS.

È opportuno, pertanto, modificare e prorogare di conseguenza la decisione 2012/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2012/173/PESC è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel» ;

  2. 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il centro operativo dell'UE sostiene le missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor e l'operazione Atalanta di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa, nonché le missioni PSDC EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali nella regione del Sahel.» ;

  3. 3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato e compiti 1. Il centro operativo dell'UE fornisce sostegno nel campo della pianificazione operativa e dello svolgimento delle missioni e dell'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel al fine di aumentare l'efficienza, la coerenza e le sinergie della PSDC in entrambe le regioni. In questo contesto, il centro operativo dell'UE facilita lo scambio di informazioni, migliora il coordinamento e rafforza le sinergie tra sfera civile e militare. 2. Il centro operativo dell'UE svolge i compiti seguenti: a) fornire sostegno diretto al comandante civile dell'operazione per la pianificazione operativa e condurre le missioni civili nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel, sfruttando le sue competenze specializzate in materia militare e di pianificazione; b) fornire sostegno ai comandanti militari delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel; c) fornire, su richiesta, sostegno alla direzione “Gestione delle crisi e pianificazione” (CMPD) nella sua pianificazione strategica per le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel; d) facilitare l'interazione fra le rispettive missioni e l'operazione PSDC e le strutture situate a Bruxelles. In relazione a “addestrare ed equipaggiare” i casi pilota in Mali e in Somalia, il centro operativo dell'UE può utilmente dare supporto ad un meccanismo di coordinamento funzionale, in vista del suo piano di attuazione; e) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa, nel contesto della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa e l'inviato speciale dell'Unione europea per la Somalia; f) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni PSDC nella regione del Sahel, nel contesto della strategia per il Sahel e in collegamento con l'RSUE per il Sahel. 3. Le modalità di esecuzione del mandato e dei compiti sono definite in un piano di attuazione da presentare al CPS e soggetto a riesame.» ;

  4. 4) l'articolo 3 è così modificato:

    1. a) i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente: «1. A norma dell'articolo 38 del trattato, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni relative alla nomina del capo del centro operativo dell'UE.» ;

    2. b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il capo del centro operativo dell'UE è competente per rispondere alle richieste rivolte al centro operativo dell'UE dal comandante civile dell'operazione, dai comandanti dell'operazione e delle missioni delle missioni PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel e dal CMPD. Assicura il corretto funzionamento del centro operativo dell'UE e coordina l'uso efficiente delle sue capacità. La responsabilità definitiva per i documenti di pianificazione operativa e le decisioni sullo svolgimento delle missioni e dell'operazione spetta al comandante civile dell'operazione e ai rispettivi comandanti delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel.» ;

    3. c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro i limiti della propria responsabilità il capo del centro operativo dell'UE riferisce periodicamente al CPS e all'EUMC, secondo necessità.» ;

  5. 5) l'articolo 4 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il centro operativo dell'UE impiega personale distaccato dagli Stati membri e messo a disposizione dall'EUMS. Le pertinenti cellule di collegamento e sostegno delle missioni e dell'operazione militari nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel sono integrate nel centro operativo dell'UE, fatte salve le attuali catene di comando.» ;

    2. b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2. Le risorse umane messe a disposizione del centro operativo dell'UE coprono tutte le competenze militari necessarie per attuare correttamente il suo mandato e compiti, sulla base di un piano di attuazione» ;

    3. c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Tutto il personale deve rispettare i principi di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio3 ;

  6. 6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Misure organizzative Il centro operativo dell'UE è organizzato in base a responsabilità funzionali e geografiche corrispondenti ai requisiti per le missioni e l'operazione PSDC che esso sostiene.» ;

  7. 7) l'articolo 8 è soppresso;

  8. 8) all'articolo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica dal 23 marzo 2012 fino al 31 dicembre 2016.» .

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente B. Lorenzin