Decisione 2014/861/PESC del Consiglio del 1o dicembre 2014 che modifica la decisione 2012/699/PESC sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/699/PESC1.
La decisione 2012/699/PESC prevede un periodo di ventiquattro mesi per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Il 18 giugno 2014 il segretariato tecnico provvisorio della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare di dodici mesi la durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 5 della decisione 2012/699/PESC, al fine di consentire l'attuazione delle parti rimanenti dei progetti che alla fine di tale periodo rimangono da attuare.
Le parti rimanenti dei progetti di cui ai punti 2.1. (Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità), 2.2. [Sviluppare le capacità per le future generazioni di esperti CTBT — Iniziativa per lo sviluppo delle capacità (ISC)], 2.3. [Migliorare i modelli di trasporto atmosferico (MTA)], 2.4. (Caratterizzazione e mitigazione dello xenon radioattivo) e 2.6. (Mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie certificate dell'IMS) dell'allegato della decisione 2012/699/PESC, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dalla CTBTO il 18 giugno 2014, potrebbero essere attuate senza comportare implicazioni sul piano delle risorse.
La decisione 2012/699/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire la piena attuazione dei progetti di cui alla stessa prorogandone opportunamente la durata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/699/PESC è così modificata:
1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.» ;
2) il comma alla sezione 3 dell'allegato è sostituito dal seguente: «La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di trentasei mesi.» .
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente B. Lorenzin