Decisione di esecuzione della Commissione del 3 dicembre 2014 che abroga la decisione 2002/249/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar [notificata con il numero C(2014) 9057] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/873/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità2, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
La decisione 2002/249/CE3 della Commissione introduce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar e specifica le analisi che gli Stati membri devono effettuare sui gamberetti.
La decisione 2002/249/CE prevede inoltre che essa venga riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
Le importazioni di prodotti dell'acquacoltura dal Myanmar nell'UE non sono autorizzate.
Dal 16 novembre 2011 tutti gli usi del cloramfenicolo e dei nitrofurani in prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Myanmar sono vietati dalla direttiva birmana n. 6/2011.
Dall'entrata in vigore del divieto le autorità competenti monitorano i prodotti della pesca eseguendo analisi per rilevare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani che sono risultate negative.
Nessuna analisi eseguita dal giugno 2009 dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Myanmar, secondo quanto disposto all'articolo 2 della decisione 2002/249/CE, ha avuto un risultato insoddisfacente. Non è pertanto più necessario sottoporre ad analisi ogni partita per rilevare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo.
È opportuno pertanto abrogare la decisione 2002/249/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2002/249/CE è abrogata.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione