Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio del 17 dicembre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra1, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione («il protocollo»).
I negoziati si sono conclusi.
L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica tunisina di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica tunisina. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, fatta salva la conclusione del medesimo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Art. 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Art. 4
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica tunisina a un particolare programma dell'Unione, segnatamente il contributo finanziario da pagare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente G. L. Galletti