Decisione 2014/932/PESC del Consiglio del 18 dicembre 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 26 febbraio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2140 (2014), che richiama le sue risoluzioni 2014 (2011) e 2051 (2012) nonché la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza del 15 febbraio 2013 e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen.
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) richiede che le restrizioni di viaggio siano applicate alle persone designate dal Comitato istituito dal paragrafo 19 dell'UNSCR 2140 (2014) («Comitato») e che tali fondi e beni delle persone o entità designate dal comitato siano congelati.
Il 7 novembre 2014, il Comitato ha designato tre persone sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 17 dell'UNSCR 2140 (2014).
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.
2. Sono vietati:
a) la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1.
Art. 2
1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
3. Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.
Art. 2 bis
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
a) atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione;
b) atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali;
c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale nello Yemen; o
d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.
Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per partecipare a un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro decida caso per caso se l'ingresso o il transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nello Yemen e ne informi successivamente il Comitato entro quarantott'ore dall'adozione della decisione in questione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca, caso per caso, che:
a) l'ingresso o il transito è necessario per ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nello Yemen.
6. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4 o 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Art. 2 ter
1.
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
a) atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione;
b) atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali;
c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale nello Yemen; o
d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione;
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il Comitato non abbia preso una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Gli Stati membri possono altresì consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive in virtù della presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.
Art. 3
Il Consiglio redige l'elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
Art. 4
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Art. 5
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Art. 6
La presente decisione è modificata o in caso abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
Art. 6 bis
Fatto salvo l'articolo 2 ter, paragrafo 7, in deroga alle misure imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2140 (2014) e 2216 (2015), purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare l'operato delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi di tali risoluzioni, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.
Art. 7
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi