Decisione (UE) 2015/178 del Consiglio del 27 gennaio 2015 relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario, di sottocomitato doganale e di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del sottocomitato sanitario e fitosanitario, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche in merito ai loro regolamenti interni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE del Consiglio2 indica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato sanitario e fitosanitario («sottocomitato SPS»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).
A norma dell'articolo 191, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno.
A norma dell'articolo 306, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno.
È opportuno pertanto definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario istituito dall'articolo 191 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 306 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Reirs