Decisione (UE) 2015/201 del Consiglio del 27 gennaio 2015 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche relative ai loro regolamenti interni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1 («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE2 del Consiglio indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»)
A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno.
A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.
È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 65 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 179 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Reirs