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Decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio del 10 febbraio 2015 che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

La decisione 2007/198/Euratom del Consiglio1 ha istituito l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Impresa comune») per rendere disponibile il contributo della Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e dei relativi impianti.

La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con decisione 2013/791/Euratom del Consiglio2, per consentire il finanziamento delle attività svolte dall'impresa comune durante il periodo 2014-2020.

Nelle conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro», il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l'Impresa comune dovrebbero assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER», pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che doveva essere indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all'Organizzazione ITER o, a livello europeo, soprattutto all'Impresa comune.

In seguito all'adesione della Croazia all'Unione in data 1o luglio 2013, è necessario modificare lo statuto dell'Impresa comune per concedere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell'Impresa comune. Occorrono ulteriori modifiche di tale statuto al fine di migliorare la gestione e la governance dell'Impresa comune. Per tenere conto delle modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal trattato di Lisbona, occorre inoltre aggiornare il riferimento alle disposizioni relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

A norma dello statuto dell'Impresa comune, il consiglio di direzione dell'Impresa comune ha approvato le modifiche della decisione 2007/198/Euratom proposte dalla Commissione.

Dovrebbe essere istituito un comitato di amministrazione e di gestione per elaborare pareri e raccomandazioni in vista dell'adozione di documenti fondamentali da parte del consiglio di direzione. Tale comitato dovrebbe inoltre fornire consulenza o raccomandazioni su specifiche questioni amministrative e finanziarie su richiesta del direttore o del consiglio di direzione. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti a tale comitato. Ciascun membro dell'Impresa comune dovrebbe avere il diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi a detto comitato.

È opportuno istituire un comitato per gli acquisti e i contratti affinché fornisca raccomandazioni al direttore dell'Impresa comune in materia di aggiudicazione dei contratti, della concessione di sovvenzioni e delle questioni connesse. I membri di tale comitato dovrebbero essere nominati per partecipare a titolo personale dal consiglio di direzione.

Dovrebbe essere istituito un bureau per assistere il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato bureau. Quest'ultimo dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati che assistono il consiglio di direzione, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER (Francia). Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di nominare altre persone come membri del bureau.

Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Pertanto, è opportuno rafforzare i diritti della Commissione al fine di assicurare la conformità delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto comunitario.

È auspicabile consolidare organismi designati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione come una rete che fornisca all'Impresa comune un sostegno stabile e a lungo termine in materia di ricerca e sviluppo, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione e di quelle che saranno sviluppate in futuro.

È necessario tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento delegato UE) n. 1268/2012 della Commissione4 e, in particolare, del ruolo del revisore interno della Commissione in quanto revisore interno dell'Impresa comune.

La decisione 2007/198/Euratom assicura il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2014-2020. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dello statuto dell'Impresa comune dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. È opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per tener conto del fatto che il finanziamento per il periodo 2014-2020 non sarà più disponibile tramite il programma quadro Euratom.

È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dei membri dell'Impresa comune.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

  1. 1) l'articolo 5 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «L'impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.» ;

    2. b) il paragrafo 2 è soppresso;

  2. 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis bis Tutela degli interessi finanziari dei membri L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.» ;

  3. 3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei confronti l'Impresa comune, comprese le decisioni del suo consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.» ;

  4. 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs