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Decisione di esecuzione (UE) 2015/226 della Commissione dell'11 febbraio 2015 che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda la definizione di legname sensibile e le misure da adottare nelle zone delimitate [notificata con il numero C(2015) 645]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

L'applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione2 ha portato a concludere che la definizione di legname sensibile dovrebbe comprendere il legname di conifere (Coniferales) che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, gli alveari e le cassette-nido per uccelli, tenendo conto dei rischi specifici connessi ai frequenti movimenti degli alveari e di tali cassette. Andrebbe inoltre escluso da tale definizione il legname sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN).

In considerazione della natura del vettore, tutte le piante sensibili abbattute e i residui dell'abbattimento che si trovano nelle zone cuscinetto andrebbero immediatamente rimossi.

È opportuno chiarire che il legno privo di corteccia che sia stato sottoposto ad apposito trattamento termico a norma della decisione di esecuzione 2012/535/UE può essere trasportato anche durante la stagione di volo del vettore.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificata come segue:

  1. 1) All'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “legname sensibile”: il legname di conifere (Coniferales) che rientra in uno dei seguenti punti: i) legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE; ii) legname che non ha conservato la sua superficie rotonda; iii) legname sotto forma di alveari e cassette-nido per uccelli. Per legname sensibile non si intendono legname segato e tronchi di Taxus L. e di Thuja L. né legname che sia stato sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN).»

  2. 2) All'articolo 13, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) marcatura degli alveari, delle cassette-nido per uccelli e del materiale da imballaggio in legno trattato dall'impianto di trattamento in questione in applicazione, rispettivamente, dei punti a) e c), in conformità all'allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e punto 3, lettera b), e sezione 2, punto 3.»

  3. 3) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, alveari e cassette-nido per uccelli adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all'allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno, sugli alveari e sulle cassette-nido per uccelli ottenuti utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE. Tali produttori sono qui di seguito designati “produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati”.»

  4. 4) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione