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Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio del 19 febbraio 2015 che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1.

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2016.

L'applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta per due persone e un'entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni per le persone ed entità elencate all'allegato II dovrebbe inoltre essere prorogata. Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere espunte dagli allegati I e II.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2016. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2016. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» .

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs