Decisione di esecuzione (UE) 2015/290 della Commissione del 20 febbraio 2015 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione e che abroga la decisione 2013/631/UE [notificata con il numero C(2015) 882]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l'articolo 15,
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/20132 della Commissione istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione4.
La decisione 2011/121/UE5 fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012, la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati.
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione intende valutare su base annuale i tassi unitari per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri, alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Nel 2013, la Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2013/631/UE della Commissione6, con la quale la Commissione ha notificato agli Stati membri, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, di ritenere i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione, che le erano stati presentati, conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Successivamente all'adozione della decisione n. 2013/631/UE, nel 2014, la Bulgaria, la Danimarca, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate a taluni parametri per il calcolo dei rispettivi tassi unitari, non ancora noti al momento della presentazione dei dati iniziali, e hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari per la valutazione di conformità che hanno reso necessarie alcune rettifiche dei relativi tassi unitari del 2014. I suddetti sei Stati membri hanno quindi presentato alla Commissione tassi unitari corretti.
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione ha valutato tali tassi unitari corretti del 2014 per le zone di tariffazione in Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Lituania, Polonia e Slovacchia alla luce delle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 e ha concluso che essi erano conformi. Tale constatazione dovrebbe pertanto essere notificata agli Stati membri interessati.
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno abrogare la decisione 2013/631/UE e sostituirla con la presente decisione.
La notifica relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Art. 2
La decisione n. 2013/631/UE è abrogata.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione