Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio del 5 marzo 2015 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC del Consiglio1.
Il 29 gennaio 2015 la decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio2 ha precisato i criteri di designazione per il congelamento dei fondi delle persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini.
Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2015. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. È opportuno modificare le voci relative a diciotto persone.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alle voci nn. 4, 8, 10 e 13 nell'allegato fino al 6 giugno 2015. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» ;
2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015 Per il Consiglio Il presidente D. Reizniece-Ozola