Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE
Testo vigente
Art. 17 Requisiti e misure di sicurezza materiale
1. Le misure di sicurezza materiale sono selezionate in base a una valutazione della minaccia effettuata dall'autorità di sicurezza della Commissione, ove opportuno consultando altri servizi della Commissione, altre istituzioni, agenzie od organi dell'Unione e/o le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione applica una procedura di gestione del rischio per proteggere le ICUE nei propri locali al fine di garantire un livello di protezione materiale corrispondente alla valutazione del rischio. La procedura di gestione del rischio tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare:
a) del livello di classifica delle ICUE;
b) della forma e del volume delle ICUE, tenendo conto che considerevoli quantitativi o compilazioni di ICUE possono richiedere l'applicazione di misure di protezione più rigorose;
c) dell'ambiente circostante e della struttura degli edifici o delle zone in cui sono conservate ICUE; e
d) della valutazione della minaccia rappresentata da servizi di intelligence che prendono di mira l'Unione, le sue istituzioni, organi o agenzie, o gli Stati membri e da atti di sabotaggio, terrorismo e altri atti sovversivi o criminali.
2. L'autorità di sicurezza della Commissione, nell'applicare il concetto di difesa in profondità, stabilisce l'idonea combinazione di misure di sicurezza materiale da attuare. A tale scopo, l'autorità di sicurezza della Commissione sviluppa standard, norme e criteri minimi stabiliti nelle norme di attuazione.
3. L'autorità di sicurezza della Commissione è autorizzata a effettuare ispezioni all'entrata e all'uscita come deterrente all'introduzione non autorizzata di materiale o alla sottrazione non autorizzata di ICUE da locali o edifici.
4. Quando le ICUE sono a rischio di sguardi indiscreti, anche accidentalmente, i servizi della Commissione coinvolti adottano le misure appropriate, come stabilito dall'autorità di sicurezza della Commissione, per combattere questo rischio.
5. Per le nuove strutture sono definiti requisiti di sicurezza materiale e relative specifiche funzionali di concerto con l'autorità di sicurezza della Commissione nell'ambito della pianificazione e della concezione delle strutture. Per le strutture esistenti, i requisiti di sicurezza materiale si applicano conformemente agli standard, alle norme e ai criteri minimi stabiliti nelle norme di attuazione.
Art. 18 Attrezzature per la protezione materiale delle ICUE
1. Per la protezione materiale delle ICUE si stabiliscono due tipi di zona oggetto di protezione materiale:
a) zone amministrative; e
b) zone protette (comprese le zone protette tecnicamente).
2. L'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione stabilisce che una zona soddisfa i requisiti per essere designata zona amministrativa, zona protetta o zona protetta tecnicamente.
3. Per le zone amministrative:
a) è stabilito un perimetro chiaramente delimitato che permette l'ispezione delle persone e, se possibile, dei veicoli;
b) l'accesso senza scorta è consentito solo alle persone debitamente autorizzate dall'autorità di sicurezza della Commissione o da un'altra autorità competente; e
c) tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti.
4. Per le zone protette:
a) è stabilito un perimetro chiaramente delimitato e protetto attraverso cui sono controllati tutti gli ingressi e le uscite per mezzo di un lasciapassare o di un sistema di riconoscimento personale;
b) l'accesso senza scorta è consentito solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza ed espressamente autorizzate a entrare nella zona in base alla loro necessità di conoscere;
c) tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti.
5. Se l'ingresso in una zona protetta costituisce, a tutti i fini pratici, un accesso diretto alle informazioni classificate ivi conservate, si applicano i seguenti requisiti supplementari:
a) il livello più elevato di classifica di sicurezza delle informazioni normalmente conservate nella zona è chiaramente indicato;
b) tutti i visitatori richiedono un'autorizzazione specifica ad entrare nella zona, sono scortati in ogni momento e sono in possesso del nulla osta di sicurezza adatto, a meno che non siano presi provvedimenti intesi a garantire che non sia possibile alcun accesso alle ICUE.
6. Le zone protette che vengono protette dall'ascolto indiscreto sono designate zone protette tecnicamente. Si applicano i seguenti requisiti supplementari:
a) tali zone sono dotate di sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), chiuse a chiave se non occupate e sorvegliate se occupate. Le chiavi sono gestite conformemente all'articolo 20;
b) tutte le persone o tutto il materiale che accedono a tali zone sono soggetti a controllo;
c) tali zone sono regolarmente soggette a ispezioni materiali e/o tecniche da parte dell'autorità di sicurezza della Commissione. Dette ispezioni sono inoltre effettuate dopo qualsiasi ingresso non autorizzato, effettivo o sospettato; e
d) tali zone sono prive di linee di comunicazione, telefoni o altri dispositivi di comunicazione ed attrezzature elettriche o elettroniche non autorizzati.
7. Nonostante il paragrafo 6, lettera d), prima di essere usati in zone in cui si svolgono riunioni o attività che implicano informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET o superiore, e laddove la minaccia alle ICUE sia valutata alta, tutti i dispositivi di comunicazione e tutte le attrezzature elettriche o elettroniche sono preventivamente esaminati dall'autorità di sicurezza della Commissione al fine di garantire che nessuna informazione intelligibile sia trasmessa inavvertitamente o illegalmente da tali attrezzature all'esterno del perimetro della zona protetta.
8. Ove opportuno, le zone protette non occupate da personale in servizio 24 ore su 24 sono ispezionate al termine del normale orario di lavoro e a intervalli casuali al di fuori del normale orario di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia installato un IDS.
9. Le zone protette e le zone protette tecnicamente possono essere istituite in via temporanea in una zona amministrativa per una riunione classificata o per altri motivi analoghi.
10. Il responsabile locale della sicurezza del servizio della Commissione interessato elabora procedure operative di sicurezza per tutte le aree protette di cui è responsabile che stabiliscono, conformemente alle disposizioni della presente decisione e delle sue norme di attuazione:
a) il livello delle ICUE che possono essere trattate e conservate nella zona;
b) le misure di sorveglianza e di protezione che devono essere applicate;
c) le persone autorizzate ad accedere senza scorta alla zona in virtù della loro necessità di conoscere e della loro autorizzazione di sicurezza;
d) ove opportuno, le procedure relative alle scorte o alla protezione delle ICUE quando si autorizza l'accesso di altre persone alla zona;
e) ogni altra misura e procedura pertinente.
11. Nelle zone protette sono costruite camere blindate. Le pareti, il pavimento, il soffitto, le finestre e le porte provviste di serratura sono approvati dall'autorità di sicurezza della Commissione e offrono una protezione equivalente a quella di un contenitore di sicurezza approvato per la conservazione di ICUE dello stesso livello di classifica.
Art. 19 Misure di protezione materiale per il trattamento e la conservazione delle ICUE
1. Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate:
a) in una zona protetta;
b) in una zona amministrativa purché le ICUE siano protette dall'accesso di persone non autorizzate;
c) all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore trasporti le ICUE conformemente all'articolo 31, e si sia impegnato ad osservare le misure compensative stabilite nelle norme di attuazione per garantire che le ICUE siano protette dall'accesso di persone non autorizzate.
2. Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono conservate in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave, in una zona amministrativa o in una zona protetta. Esse possono essere temporaneamente conservate all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative stabilite nelle norme di attuazione.
3. Le ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET possono essere trattate:
a) in una zona protetta;
b) in una zona amministrativa purché le ICUE siano protette dall'accesso di persone non autorizzate; o
c) all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore:
i) si sia impegnato ad osservare le misure compensative stabilite nelle norme di attuazione per garantire che le ICUE siano protette dall'accesso di persone non autorizzate;
ii) tenga le ICUE sempre sotto il proprio controllo; e
iii) in caso di documenti cartacei, ne abbia informato il competente ufficio di registrazione.
4. Le ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET sono conservate in una zona protetta in un contenitore di sicurezza o in una camera blindata.
5. Le ICUE classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono trattate in una zona protetta, istituita e mantenuta dall'autorità di sicurezza della Commissione, e accreditate a tale livello dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
6. Le ICUE classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono conservate in una zona protetta, accreditate a tale livello dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione, secondo uno delle modalità seguenti:
a) in un contenitore di sicurezza conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, con almeno uno dei seguenti controlli supplementari:
(1) protezione continua o verifica da parte di personale con nulla osta di sicurezza o personale di servizio;
(2) un IDS approvato, in combinazione con personale di sicurezza incaricato degli interventi; o
b) in una camera blindata dotata di IDS, in combinazione con personale di sicurezza incaricato degli interventi.
Art. 20 Controllo delle chiavi e delle combinazioni usate per proteggere le ICUE
1. Le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per gli uffici, le stanze, le camere blindate e i contenitori di sicurezza devono essere stabilite nelle norme di attuazione in base all'articolo 60. Tali procedure hanno lo scopo di proteggere dall'accesso non autorizzato.
2. Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni dei contenitori di sicurezza e delle camere blindate in cui sono conservate ICUE sono modificate:
a) al ricevimento di ogni nuovo contenitore;
b) in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;
c) in caso di effettiva o sospetta compromissione;
d) se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione; e
e) almeno ogni dodici mesi.
Capo 4. Gestione delle informazioni classificate dell'ue
Art. 21 Principi di base
1. Tutti i documenti ICUE devono essere gestiti conformemente alla politica di gestione dei documenti della Commissione e di conseguenza registrati, archiviati, conservati e infine eliminati, sottoposti a campionamento o trasferiti agli archivi storici in base all'elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea.
2. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all'atto della ricezione. Le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono registrate in uffici di registrazione dedicati.
3. Alla Commissione è istituito un sistema di registrazione dell'ICUE conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
4. I servizi e i locali in cui sono trattate o conservate ICUE sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza della Commissione.
5. Le ICUE sono veicolate tra i servizi e i locali al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale secondo le modalità seguenti:
a) di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente al capo 5;
b) qualora non siano usati i mezzi di cui alla lettera a), le ICUE sono trasportate:
i) su supporti elettronici (ad esempio chiave USB, CD, disco rigido) protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente al capo 5; o
ii) in tutti gli altri casi, come stabilito nelle norme di attuazione.
Art. 22 Classifiche e contrassegni
1. Le informazioni sono classificate quando devono essere protette con riferimento alla loro riservatezza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.
2. L'originatore delle ICUE è incaricato di determinare il livello di classifica di sicurezza, conformemente alle norme di attuazione, alle norme e agli orientamenti in materia di classifica, e della diffusione iniziale delle informazioni.
3. Il livello di classifica dell'ICUE è stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e alle pertinenti norme di attuazione.
4. La classifica di sicurezza è chiaramente e correttamente indicata, indipendentemente dal fatto che le ICUE siano in forma cartacea, orale, elettronica o in altra forma.
5. Le singole parti di un determinato documento (ad esempio pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati e materiale accluso) possono richiedere classifiche differenti e sono contraddistinte di conseguenza anche nel caso in cui siano conservate in forma elettronica.
6. Il livello generale di classifica di un documento o file è almeno quello del suo componente con livello di classifica più elevato. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il prodotto finale è riesaminato per determinarne il livello generale di classifica di sicurezza, in quanto può richiedere una classifica più elevata di quella dei suoi componenti.
7. Per quanto possibile, i documenti che contengono parti con livelli di classifica diversi sono impostati in modo che le parti con un livello di classifica diverso possano essere facilmente individuate e, se necessario, separate.
8. La classifica di una lettera o di una nota che comprende materiale accluso corrisponde a quello dell'elemento accluso con livello di classifica più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classifica della lettera o della nota quando è separata dal materiale accluso mediante un contrassegno adeguato, ad esempio:
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
Senza allegato/i RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Art. 23 Contrassegni
Oltre a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, le ICUE possono recare altri contrassegni quali:
a) un identificatore per designare l'originatore;
b) avvertenze, parole chiave o acronimi per specificare il settore di attività cui si riferisce il documento, una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di conoscere o restrizioni d'uso;
c) contrassegni di divulgabilità;
d) se del caso, la data o un evento specifico a seguito dei quali possono essere declassate o declassificate.
Art. 24 Contrassegni di classifica abbreviati
1. Contrassegni di classifica abbreviati standard possono essere usati per indicare il livello di classifica di singoli paragrafi di un testo. Le abbreviazioni non sostituiscono i contrassegni di classifica per esteso.
2. Le seguenti abbreviazioni standard possono essere usate nei documenti classificati UE per indicare il livello di classifica di sezioni o parti del testo di dimensioni inferiori a una pagina:
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET TS-UE/EU-TS
SECRET UE/EU SECRET S-UE/EU-S
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL C-UE/EU-C
RESTREINT UE/EU RESTRICTED R-UE/EU-R
Art. 25 Creazione di ICUE
1. Quando si produce un documento classificato UE:
a) ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica;
b) ciascuna pagina è numerata;
c) il documento reca un numero di riferimento e un oggetto che non è in sé un'informazione classificata, a meno che non sia contrassegnato come tale;
d) il documento è datato;
e) i documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET o superiore, se devono essere distribuiti in più copie, recano un numero di copia sul ciascuna pagina.
2. Qualora non sia possibile applicare il paragrafo 1 alle ICUE, sono adottate altre misure appropriate conformemente alle norme di attuazione.
Art. 26 Declassamento e declassificazione delle ICUE
1. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica, laddove possibile, se possono essere declassate o declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento.
2. I servizi della Commissione riesaminano periodicamente le ICUE di cui sono originatori per accertare che il livello di classifica sia ancora applicabile. Le norme di attuazione stabiliscono un sistema per riesaminare almeno ogni cinque anni il livello di classifica delle ICUE registrate delle quali la Commissione è l'originatore. Tale riesame non è necessario se l'originatore ha indicato fin dall'inizio che le informazioni saranno automaticamente declassate o declassificate e se le informazioni sono state contrassegnate di conseguenza.
3. Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED di cui la Commissione è l'originatore saranno considerate automaticamente declassificate dopo trent'anni, conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio10.
Art. 27 Sistema di registrazione delle ICUE in Commissione
1. Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 5, in tutti i servizi della Commissione in cui sono trattate o conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET occorre identificare un ufficio di registrazione locale delle ICUE per assicurarne un trattamento conforme alla presente decisione.
2. L'ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale è l'ufficio centrale di registrazione delle ICUE della Commissione. Esso funge da:
ufficio di registrazione locale delle ICUE per il segretariato generale della Commissione,
ufficio di registrazione delle ICUE per gli uffici privati dei membri della Commissione, a meno che essi non dispongano di ufficio locale di registrazione delle ICUE specifico,
ufficio di registrazione delle ICUE per le direzioni generali o i servizi che non dispongono di un ufficio di registrazione locale delle ICUE,
principale punto d'ingresso e uscita per tutti gli scambi di informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e superiore fino al livello SECRET UE/EU SECRET tra la Commissione e i propri servizi e gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali e, se previsto in base ad accordi specifici, per altre istituzioni, agenzie e organi dell'Unione.
3. Alla Commissione l'autorità di sicurezza della Commissione designa un ufficio di registrazione che funge da autorità centrale ricevente e trasmittente delle informazioni classificate TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Per il trattamento di tali informazioni a fini di registrazione possono essere designati, se necessario, uffici dipendenti.
4. Gli uffici dipendenti non possono trasmettere documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET direttamente ad altri uffici dipendenti dello stesso ufficio centrale di registrazione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o all'esterno senza l'esplicito accordo di quest'ultimo.
5. Gli uffici di registrazione sono costituiti in zone protette, come stabilito al capo 3, e accreditati dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
Art. 28 Funzionario responsabile del controllo delle registrazioni
1. Tutti gli uffici di registrazione delle ICUE sono gestiti da un funzionario responsabile del controllo delle registrazioni (RCO).
2. L'RCO deve essere munito di apposito nulla osta di sicurezza.
3. L'RCO è soggetto alla supervisione del responsabile locale della sicurezza del servizio della Commissione per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni sul trattamento delle ICUE e al rispetto delle pertinenti misure, norme e orientamenti di sicurezza.
4. Nell'ambito delle proprie responsabilità di gestione dell'ufficio di registrazione delle ICUE cui è stato assegnato, all'RCO saranno assegnate le seguenti responsabilità generali conformemente alla presente decisione e alle norme di attuazione, standard e orientamenti corrispondenti:
gestire le operazioni relative alla registrazione, conservazione, riproduzione, traduzione, trasmissione, spedizione e distruzione o trasferimento al servizio dell'archivio storico delle ICUE,
verificare periodicamente la necessità di mantenere la classificazione delle informazioni,
assumere altre mansioni legate alla protezione delle ICUE stabilite nelle norme di attuazione.
Art. 29 Registrazione di ICUE a fini di sicurezza
1. Ai fini della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza («registrazione») si intende l'applicazione di procedure che registrano il ciclo di vita delle ICUE, compresa la diffusione.
2. Le informazioni o i materiali classificati di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore sono registrati in uffici di registrazione dedicati quando entrano o lasciano un'entità organizzativa.
3. Quando l'ICUE è trattata o conservata mediante un sistema di comunicazione e informazione (CIS), le procedure di registrazione possono essere eseguite mediante procedure interne allo stesso CIS.
4. Disposizioni più dettagliate relative alla registrazione delle ICUE a fini di sicurezza figureranno nelle norme di attuazione.
Art. 30 Riproduzione e traduzione di documenti classificati UE
1. I documenti di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET possono essere riprodotti o tradotti solo previo consenso scritto dell'originatore.
2. Se l'originatore di documenti classificati di livello SECRET UE/EU SECRET o inferiore non ha imposto limitazioni alla riproduzione o alla traduzione, detti documenti possono essere riprodotti o tradotti su istruzione del detentore.
3. Le misure di sicurezza applicabili al documento originale si applicano alle copie e alle traduzioni.
Art. 31 Trasporto delle ICUE
1. Le ICUE sono trasportate in modo da proteggerle da divulgazione non autorizzata durante il trasporto.
2. Il trasporto di ICUE è soggetto a misure di protezione che sono:
commisurate al livello di classifica delle ICUE trasportate, e
adattate alle condizioni specifiche di trasporto, in particolare se le ICUE sono trasportate:
all'interno di un edificio della Commissione o di un gruppo autonomo di edifici della Commissione,
tra edifici della Commissione situati nello stesso Stato membro,
all'interno dell'Unione,
dall'Unione al territorio di uno Stato terzo, e
adeguate alla natura e alla forma delle ICUE.
3. Le misure di protezione sono specificate nelle norme di attuazione o, nel caso di progetti e programmi di cui all'articolo 42, sono parte integrante delle pertinenti istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI).
4. Le norme di attuazione o le PSI comprendono disposizioni commisurate al livello delle ICUE, in merito:
al tipo di trasporto, vale a dire il trasporto a mano, il trasporto tramite valigia diplomatica o corriere militare, il trasporto mediante servizi postali o servizi di corriere commerciale,
al confezionamento delle ICUE,
alle contromisure tecniche per le ICUE trasportate con mezzi elettronici,
ad altre misure procedurali, fisiche o elettroniche,
alle procedure di registrazione,
al ricorso a personale di sicurezza autorizzato.
5. Se le ICUE sono trasportate con mezzi elettronici, e in deroga all'articolo 21, paragrafo 5, le misure di protezione stabilite nelle pertinenti norme di attuazione possono essere integrate da opportune contromisure tecniche prescritte dall'autorità di sicurezza della Commissione per minimizzare il rischio di perdita o di compromissione.
Art. 32 Distruzione di ICUE
1. I documenti classificati UE che non sono più necessari possono essere distrutti, tenendo conto dei regolamenti in materia di archiviazione e delle norme e dei regolamenti della Commissione sulla gestione e l'archiviazione dei documenti, in particolare l'elenco comune di conservazione a livello della Commissione.
2. Le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore sono distrutte dall'RCO dell'ufficio di registrazione delle ICUE competente su istruzione del detentore o di un'autorità competente. L'RCO aggiorna di conseguenza i repertori e gli altri dati relativi alla registrazione.
3. Per i documenti classificati SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET effettua la distruzione in presenza di un testimone che possiede un nulla osta di sicurezza almeno fino al livello di classifica del documento da distruggere.
4. L'ufficiale del registro e il testimone, laddove sia richiesta la presenza di quest'ultimo, firmano un certificato di distruzione che è archiviato presso l'ufficio di registrazione. L'RCO dell'ufficio di registrazione competente conserva i certificati di distruzione dei documenti TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET per un periodo di almeno dieci anni e quelli dei documenti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET per un periodo di almeno cinque anni.
5. I documenti classificati, compresi quelli di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sono distrutti con metodi definiti nelle norme di attuazione e conformi alle pertinenti norme dell'UE o equivalenti.
6. I supporti informatici delle ICUE sono distrutti in conformità alle procedure stabilite nelle norme di attuazione.
Art. 33 Distruzione delle ICUE in casi di emergenza
1. I servizi della Commissione che dispongono di ICUE predispongono piani, in base alle condizioni vigenti in loco, per la protezione del materiale classificato UE in situazioni di crisi, compresa, se necessaria, la distruzione di emergenza e piani di evacuazione. Essi emanano le istruzioni che ritengono necessarie per impedire che le ICUE cadano nelle mani di persone non autorizzate.
2. Le disposizioni per la protezione e/o la distruzione di materiale CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET in situazioni di crisi non compromette in alcun modo la protezione o la distruzione di materiale TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ivi compresa l'attrezzatura di cifratura, il cui trattamento è prioritario rispetto a tutte le altre funzioni.
3. In caso di emergenza, se c'è un rischio imminente di divulgazione non autorizzata, le ICUE sono distrutte dal detentore in modo tale da non poter essere ricostruite né totalmente né parzialmente. L'originatore e l'ufficio di registrazione d'origine sono informati della distruzione d'emergenza delle ICUE registrate.
4. Disposizioni più dettagliate relative alla distruzione delle ICUE figureranno nelle norme di attuazione
Capo 5. Protezione delle informazioni classificate ue nei sistemi di comunicazione e informazione (cis)
Art. 34 Principi fondamentali della garanzia di sicurezza delle informazioni
1. Per «garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) nel campo dei sistemi di comunicazione e informazione» si intende la fiducia nel fatto che tali sistemi proteggeranno le informazioni che trattano e funzioneranno nel modo dovuto e a tempo debito sotto il controllo degli utenti legittimi.
2. Un'efficace garanzia di sicurezza delle informazioni assicura livelli adeguati di:
— autenticità: garanzia che l'informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede,
— disponibilità: proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un'entità autorizzata,
— riservatezza: proprietà per cui l'informazione non è divulgata a persone, entità o procedure non autorizzate,
— integrità: proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e delle risorse,
— non disconoscibilità: capacità di provare che un'azione o un evento sono effettivamente accaduti e non possono essere negati in seguito.
3. L'IA si basa su una procedura di gestione del rischio.
Art. 35 Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) «accreditamento», l'autorizzazione e l'approvazione formale accordata a un sistema di comunicazione e informazione dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento di ICUE nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale del piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione;
b) «procedura di accreditamento», le misure e i compiti necessari richiesti dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza prima di accordare l'accreditamento. Tali misure e compiti sono specificati in una norma di procedura di accreditamento;
c) «sistema di comunicazione e informazione (CIS)», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Un sistema di comunicazione e informazione comprende l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse dell'informazione;
d) «rischio residuo», il rischio che permane una volta attuate delle misure di sicurezza, dato che non tutte le minacce possono essere neutralizzate né tutte le vulnerabilità eliminate;
e) «rischio», la possibilità che una data minaccia sfrutti le vulnerabilità interne ed esterne di un'organizzazione o di uno qualsiasi dei sistemi da essa utilizzati, arrecando pertanto danno all'organizzazione o ai suoi beni materiali o immateriali. È calcolato come una combinazione tra le probabilità del verificarsi delle minacce e il loro impatto;
f) «accettazione del rischio», la decisione di accettare la permanenza di un rischio residuo in seguito al trattamento del rischio;
g) «valutazione del rischio», l'identificazione delle minacce e delle vulnerabilità e l'esecuzione delle relative analisi del rischio, ossia l'analisi della probabilità e dell'impatto;
h) «comunicazione del rischio», lo sviluppo della sensibilizzazione ai rischi tra le comunità di utenti del CIS, informando di tali rischi le autorità di approvazione e riferendo sugli stessi alle autorità operative;
i) «trattamento del rischio», mitigazione, rimozione, riduzione (tramite un'opportuna combinazione di misure tecniche, materiali, organizzative o procedurali), trasferimento o controllo del rischio.
Art. 36 CIS che trattano ICUE
1. I CIS trattano le ICUE conformemente al concetto di IA.
2. Per i CIS che trattano ICUE, la conformità alla politica della Commissione in materia di sicurezza dei sistemi di informazione, di cui alla decisione C(2006) 360211 della Commissione, implica quanto segue:
a) per attuare la politica in materia di sicurezza dei sistemi di informazione si applica l'approccio basato sul ciclo di Deming (ciclo Plan-Do-Check-Act) durante l'intero ciclo di vita del sistema di informazioni;
b) le esigenze in materia di sicurezza devono essere identificate attraverso una valutazione d'impatto;
c) il sistema di informazione e i dati al suo interno devono essere oggetto di una classificazione formale delle attività;
d) devono essere attuate tutte le misure di sicurezza obbligatorie stabilite dalla politica in materia di sicurezza dei sistemi di informazione;
e) deve essere applicata una procedura di gestione del rischio, che comprende le seguenti fasi: identificazione della minaccia e della vulnerabilità, valutazione del rischio, trattamento del rischio, accettazione del rischio e comunicazione del rischio;
f) è definito, attuato, verificato e riesaminato un piano di sicurezza, che comprende la politica di sicurezza e le procedure operative di sicurezza.
3. Tutto il personale coinvolto nella progettazione, nello sviluppo, nel collaudo, nel funzionamento, nella gestione o nell'utilizzo di CIS che trattano ICUE notifica all'autorità di accreditamento in materia di sicurezza ogni potenziale lacuna di sicurezza, incidente, violazione o compromissione della sicurezza che potrebbe avere conseguenze sulla protezione del CIS e/o delle ICUE in esso contenute.
4. Qualora la protezione delle ICUE sia assicurata mediante prodotti crittografici, tali prodotti sono approvati secondo le modalità seguenti:
a) di preferenza la scelta va ai prodotti che sono stati approvati dal Consiglio o dal segretario generale del Consiglio nel suo ruolo di autorità di approvazione degli apparati crittografici del Consiglio, su raccomandazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione;
b) ove giustificato da specifici motivi operativi, l'autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA) può, su raccomandazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione, derogare ai requisiti di cui al punto a) e rilasciare un'approvazione temporanea per un periodo specifico.
5. Durante la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione di ICUE con mezzi elettronici si usano prodotti crittografici approvati. In deroga a tale requisito, in situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche si possono applicare procedure specifiche previa approvazione della CAA.
6. Sono attuate misure di sicurezza per proteggere i CIS che trattano informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore in modo tale che tali informazioni non possano essere compromesse da radiazioni elettromagnetiche non intenzionali («misure di sicurezza TEMPEST»). Dette misure di sicurezza sono commisurate al rischio di sfruttamento e al livello di classifica delle informazioni.
7. All'autorità di sicurezza della Commissione sono assegnate le seguenti funzioni:
autorità IA (IAA),
autorità di accreditamento di sicurezza (SAA),
autorità TEMPEST (TA),
autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA),
autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA).
8. L'autorità di sicurezza della Commissione nomina l'autorità operativa IA per ciascun sistema.
9. Le responsabilità delle funzioni descritte nei paragrafi 7 e 8 saranno definite nelle norme di attuazione.
Art. 37 Accreditamento di CIS che trattano ICUE
1. Tutti i CIS che trattano ICUE sono soggetti a una procedura di accreditamento basata sui principi dell'IA, il cui livello di dettaglio deve essere commisurato al livello di protezione richiesto.
2. La procedura di accreditamento comprende la convalida formale, da parte dell'SAA della Commissione, del piano di sicurezza per il CIS pertinente al fine di garantire che:
a) la procedura di gestione del rischio, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, sia stata effettuata in modo adeguato;
b) il proprietario del sistema abbia accettato consapevolmente il rischio residuo; e
c) sia stato raggiunto un livello sufficiente di protezione del CIS, e delle ICUE in esso trattate, conformemente alla presente decisione.
3. L'SAA della Commissione rilascia una dichiarazione di accreditamento che determina il livello di classifica più elevato delle ICUE che può essere trattato nel CIS nonché i termini e le condizioni associati al funzionamento. Ciò non pregiudica i compiti affidati al comitato di accreditamento di sicurezza stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
4. Un comitato di accreditamento di sicurezza (SAB) comune è responsabile dell'accreditamento dei CIS della Commissione che coinvolgono diverse parti. Esso è composto di un rappresentante SAA di ciascuna parte coinvolta e vi partecipa un rappresentante SAA della Commissione.
5. La procedura di accreditamento consiste in una serie di compiti assegnati alle parti coinvolte. Il proprietario del sistema CIS è il solo responsabile della preparazione dei fascicoli e della documentazione.
6. L'accreditamento compete all'SAA della Commissione, che, in qualsiasi momento del ciclo di vita del CIS, ha diritto di:
a) chiedere l'applicazione di una procedura di accreditamento;
b) effettuare audit o ispezioni del CIS;
c) qualora non siano più soddisfatte le condizioni di funzionamento, chiedere la definizione e l'attuazione effettiva di un piano di miglioramento della sicurezza entro tempi ben definiti, arrivando a ritirare l'autorizzazione al funzionamento del CIS fino a quando le condizioni di funzionamento non siano nuovamente soddisfatte.
7. La procedura di accreditamento è stabilita in una norma sulla procedura di accreditamento per i CIS che trattano ICUE, che è adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione C(2006) 3602.