Decisione (UE) 2015/1827 della Commissione del 23 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA 28876 (2012/C) (ex CP 202/09) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited [notificata con il numero C(2015) 66] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Le autorità greche non hanno accordato aiuti di Stato esonerando Piraeus Container Terminal SA dalle norme in materia di espropriazione forzata.
Art. 3
1. La Grecia deve recuperare gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1 da PCT e dalla sua società controllante, Cosco.
2. Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica tale regolamento.
4. La Grecia sopprime ogni disposizione che consente il proseguimento delle misure di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
5. La Grecia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Grecia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 5
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni:
a) l'importo totale (principale e interessi per il recupero) da recuperare presso PCT e la sua società controllante Cosco;
b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti che dimostrano che è stato ordinato a PCT e alla società controllante Cosco di rimborsare gli aiuti.
2. La Grecia informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Ess fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Art. 6
La Grecia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2015 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione