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Decisione (UE) 2015/1827 della Commissione del 23 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA 28876 (2012/C) (ex CP 202/09) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited [notificata con il numero C(2015) 66] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE1 e viste le osservazioni trasmesse dalla Grecia e da Piraeus Container Terminal SA,

1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 30 aprile 2009 il prefetto del Pireo ha presentato alla Commissione europea una denuncia relativa a presunti aiuti di Stato illegalmente accordati dallo Stato greco al nuovo concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Piraeus Container Terminal SA («PCT»), una controllata appositamente costituita di Cosco Pacific Limited («Cosco»). I presunti aiuti sarebbero stati concessi sotto forma di esenzioni fiscali e con l'inserimento di disposizioni contrattuali favorevoli nel contratto di concessione sottoscritto al termine della gara di appalto.

Il 7 maggio 2009 la Federazione dei lavoratori portuali greci ha inviato una lettera2 per informare la Commissione dei presunti vantaggi fiscali che lo Stato greco aveva accordato a PCT. Con lettera del 31 agosto 2009 la Federazione dei lavoratori portuali greci ha confermato che la sua prima lettera avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una denuncia, aggiungendo che gli aiuti sarebbero stati concessi non soltanto sotto forma di vantaggi fiscali bensì anche attraverso l'inserimento di disposizioni contrattuali favorevoli nel contratto di concessione.

Con lettera del 23 settembre 20093, il Consiglio internazionale dei lavoratori portuali ha presentato una denuncia contenente una descrizione dettagliata delle misure che asseritamente costituivano aiuti di Stato.

Con lettera del 14 ottobre 2009 la Commissione ha chiesto alla Grecia informazioni su tali presunte misure di aiuto di Stato. Con lettera del 12 novembre 2009 le autorità greche hanno chiesto una proroga del termine ultimo fissato per la risposta, che la Commissione ha concesso con lettera del 18 novembre 2009. Il 3 febbraio 2010 la Commissione ha inviato un sollecito e il 23 febbraio 2010 le autorità greche hanno risposto alla richiesta di informazioni.

Il 5 maggio 2010 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti delle autorità greche per ottenere ulteriori chiarimenti.

Con lettera del 27 ottobre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità greche, le quali, con lettera del 18 novembre 2011, hanno chiesto una proroga del termine per la risposta, che la Commissione ha concesso con lettera del 2 dicembre 2011. Le autorità greche hanno presentato la loro risposta in data 8 febbraio 2011.

Con lettera dell'11 luglio 20124 la Commissione ha informato la Grecia in merito alla sua decisione secondo cui le differenze rilevate tra il contratto di concessione e il bando di gara, oltre che la misura fiscale riguardante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali per i beni, le opere e i servizi acquistati da PCT fuori dalla Grecia, non costituivano un aiuto di Stato. La Commissione ha inoltre deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per esaminare tutte le altre presunte misure di aiuto di Stato.

La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 ottobre 20125. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in relazione alle suddette misure.

La Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario in data 5 novembre 2012. Il 14 gennaio 2013 le osservazioni sono state trasmesse alla Grecia, che ha avuto quindi l'opportunità di rispondere. Le sue osservazioni e ulteriori informazioni sono state inviate con lettere del 2 novembre 2012, del 27 marzo 2013 e del 10 luglio 2013. Il 13 settembre 2013 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità greche accompagnate dal beneficiario. Il 23 ottobre 2013 le autorità greche hanno trasmesso informazioni supplementari. La Commissione ha inviato un sollecito con riferimento a informazioni che il 17 gennaio 2014 risultavano ancora mancanti. Le autorità greche hanno risposto il 4 febbraio 2014 e il 10 febbraio 2014 si è tenuta un'altra riunione. Il 10 marzo 2014, in seguito a tale incontro, le autorità greche hanno fatto pervenire ulteriori informazioni e il 12 marzo 2014 è stata organizzata una nuova riunione, successivamente alla quale le autorità greche hanno trasmesso informazioni supplementari in data 31 marzo 2014, 16 aprile 2014 e 28 aprile 2014. Il 19 maggio 2014 e l'8 dicembre 2014 si sono tenuti altri incontri con le autorità greche e il beneficiario.

2. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E PRESUNTI AIUTI

2.1. Il porto del Pireo

Il porto del Pireo è diviso in due aree: il porto commerciale e quello passeggeri. Il porto commerciale ha 3 terminal: il terminal container, il terminal cargo e il terminal automobili.

Il terminal container possiede due moli. L'ente che gestisce il porto, Piraeus Port Authority («PPA»), ha deciso di espandere l'infrastruttura del terminal container ampliando il molo I, ammodernando le attrezzature del molo II e costruendo un molo III.

2.2. La Piraeus Port Authority SA

La società Piraeus Port Authority SA è stata costituita con legge n. 2688/1999 convertendo un ente di diritto pubblico, l'Autorità portuale del Pireo (Piraeus Port Authority) istituita nel 1930, in una società di servizio pubblico.

Il 13 febbraio 2002 lo Stato greco e PPA hanno sottoscritto un contratto di concessione della durata di 40 anni, che è stato ratificato con legge n. 3654/2008. In base a tale accordo, PPA gode del diritto esclusivo d'uso e di sfruttamento del terreno, degli edifici e dell'infrastruttura della zona portuale del porto del Pireo6. In particolare, il contratto di concessione conferisce a PPA il diritto di subappaltare a terzi, dietro compenso, le attività di una parte del porto7.

2.3. Il contratto di concessione sottoscritto tra PPA e PCT e il progetto d'investimento

Allo scopo di cedere le attività dei moli II e III, PPA ha lanciato una gara pubblica europea8 per servizi di gestione portuale. Nell'ambito di questa gara PPA ha ricevuto due offerte, una da Cosco e una da un raggruppamento d'imprese costituito da Hutchinson Port Holdings L.T.D., Hutchinson Ports Investments S.A.R.L., Alapis Joint Stock Company SA e Lyd SA.

Il bando di gara contemplava la possibilità di presentare ricorso; tuttavia, i candidati non hanno proposto ricorso alle autorità giudiziarie in relazione alla procedura di gara o all'esito della stessa. Inoltre, la Corte dei conti greca ha verificato e approvato la procedura e la bozza del contratto.

Nel novembre 2008 PPA ha sottoscritto con PCT un contratto di concessione mediante il quale PPA concedeva a PCT lo sfruttamento e l'uso esclusivo del cosiddetto «Nuovo Terminal Container (NCT)», costituito dall'esistente molo II, per il quale era previsto un intervento di ammodernamento, dal nuovo molo III, di cui era pianificata la costruzione, e dall'area a questo adiacente, oltre che l'uso dell'adiacente zona marittima per le manovre di ormeggio, che permette l'ormeggio e l'utilizzo sicuro delle imbarcazioni.

Conformemente al contratto di concessione, PCT è tenuta ad ammodernare l'esistente molo II, costruire il nuovo molo III e fornire l'intera gamma dei servizi portuali correlati all'attività del terminal container. Inoltre, il concessionario ha l'obbligo di finanziare interamente, a spese proprie, tutti gli interventi di ammodernamento del molo II, unitamente alla costruzione e al funzionamento del molo III. Pertanto, né la gara d'appalto né il contratto di concessione prevedevano che il concessionario dovesse ricevere denaro pubblico per i suoi investimenti.

Il contratto prevede inoltre che il concessionario si assuma tutti i rischi (commerciali) con riferimento agli interventi di ammodernamento e costruzione delle necessarie infrastrutture e definisce una serie di obblighi allo scopo di garantire una determinata capacità del Nuovo Terminal Container.

Il contratto di concessione sottoscritto tra PPA e PCT è stato ratificato con legge n. 3755/2009 («la legge»). L'articolo 1 della legge incorpora il contratto di concessione così come sottoscritto, mentre l'articolo 2 definisce specifiche esenzioni fiscali per PCT e l'articolo 3 offre la possibilità che gli investimenti sostenuti da PCT in relazione al contratto di concessione beneficino di uno specifico regime di protezione degli investimenti esteri, previsto dal decreto legislativo n. 2687/1953.

3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

Nella sua decisione dell'11 luglio 20129 la Commissione ha stabilito che le differenze tra il contratto di concessione e il bando di gara, oltre che le due misure fiscali10, non costituiscono aiuto di Stato. Nella medesima decisione la Commissione ha espresso i propri dubbi e ha avviato un procedimento d'indagine formale con riferimento alle altre presunte misure di aiuto di Stato:

  1. 1) esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data d'inizio delle attività del molo III11;

  2. 2) diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60o giorno successivo alla domanda di rimborso IVA12;

  3. 3) riporto delle perdite senza limitazione temporale13;

  4. 4) scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III14;

  5. 5) esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto15;

  6. 6) esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano16;

  7. 7) esenzione dalle imposte di registro per gli eventuali indennizzi versati da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del regime IVA17;

  8. 8) tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri18;

  9. 9) esenzione dalla normativa generale in materia di espropriazione forzata.

In particolare, la Commissione era dell'avviso che le misure in questione conferissero un vantaggio selettivo a PCT, poiché costituiscono una deroga alle norme fiscali d'applicazione generale che non può essere giustificata dalle considerazioni di politica economica invocate dalle autorità greche. La Commissione ha ritenuto, nello specifico, che l'obiettivo di promuovere gli investimenti realizzati nell'ambito di progetti infrastrutturali di notevoli dimensioni sia una considerazione di politica economica estrinseca al sistema tributario in questione, che pertanto non giustifica il trattamento differenziato accordato a PCT.

Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che alcune delle summenzionate esenzioni fiscali o esenzioni analoghe fossero state inserite in precedenti contratti pubblici in merito ai quali la Commissione aveva adottato decisioni positive non sia pertinente per dimostrare che tali misure sono giustificate dalla logica del sistema tributario greco.

Infine, la Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità delle misure in questione con l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE proclamata dalle autorità greche. In particolare, la Commissione ha manifestato perplessità circa l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE; la Commissione infatti ha definito le condizioni per l'ottemperanza a questo articolo nei suoi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e le autorità greche non hanno fornito argomentazioni valide a dimostrazione della conformità delle misure in questione con le condizioni enunciate nei suddetti Orientamenti. Quanto all'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha espresso dubbi in merito alla necessità e alla proporzionalità delle misure.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA GRECIA

Nel caso di specie la Grecia e il beneficiario hanno trasmesso osservazioni congiunte. Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti.

4.1. Esistenza di aiuti di Stato

Assenza di vantaggio

Le autorità greche e PCT affermano che l'esenzione da una norma fiscale di applicazione generale non conferisce necessariamente un vantaggio selettivo e che la Commissione non fa distinzione tra l'esistenza di selettività e l'esistenza di un vantaggio. Pertanto, anche se è stata individuata una misura selettiva, non si può affermare che essa conferisca automaticamente un vantaggio e viceversa. L'applicazione della stessa norma generale a situazioni diverse potrebbe dar luogo a discriminazioni o produrre uno svantaggio per talune persone che sono soggette a tale norma. L'esenzione può avere la finalità di garantire che situazioni oggettivamente diverse siano trattate in maniera diversa e, pertanto, non determinino discriminazioni né svantaggi involontari.

Oltretutto, esse sostengono che, al pari delle imprese incaricate di prestare servizi d'interesse economico generale, le imprese cui sono state affidate concessioni di lungo termine per creare e gestire un'infrastruttura pubblica tramite risorse private si assumono l'obbligo contrattuale di investire somme di denaro ingenti in un'infrastruttura che sarà restituita allo Stato al termine del periodo di concessione. Di conseguenza, le misure fiscali in questione hanno lo scopo di compensare gli «svantaggi strutturali» cui sono esposte tali società. A sostegno di tale argomentazione le autorità greche e PCT si rifanno alla sentenza Combus19, in cui il Tribunale ha stabilito che eliminare uno «svantaggio strutturale» non equivale a garantire un «vantaggio» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Assenza di selettività e/o giustificazione in base alla logica del sistema tributario

i. Il «sistema di riferimento» delle misure in esame

Secondo le autorità greche e PCT, il sistema di riferimento corretto è il regime generale applicato ai progetti di infrastrutture pubbliche in Grecia, compresi i partenariati pubblico-privati. Questo schema si applica a tutte le imprese che realizzano progetti infrastrutturali di ampie dimensioni e ai partenariati pubblico-privati, senza fare distinzioni tra le due tipologie. Le disposizioni fiscali della legge n. 3755/2009 rappresentano l'applicazione individuale di questo schema generale.

Poiché questi progetti hanno caratteristiche specifiche20 che li distinguono da altri progetti, le imprese responsabili della realizzazione di progetti di infrastrutture pubbliche si trovano obiettivamente in una situazione giuridica e fattuale del tutto diversa rispetto ad altre imprese impegnate in altri tipi di attività. Di conseguenza, le norme fiscali di applicazione generale non possono essere considerate come il «sistema di riferimento» valido. Il sistema di riferimento corretto è quello che tiene conto di siffatte caratteristiche, che sono riconosciute anche dalla legislazione dell'UE21, la quale auspica un trattamento speciale22.

Pertanto, il meccanismo introdotto dalla Grecia per garantire un trattamento adeguato degli aspetti specifici dei progetti di infrastrutture pubbliche, che li distinguono da altre attività, è l'introduzione di precise disposizioni fiscali che chiariscono le norme applicabili a determinati ambiti della tassazione, la cui applicazione: i) potrebbe altrimenti produrre discriminazioni nei confronti dei progetti di infrastrutture pubbliche; ii) è caratterizzata dall'assenza di chiarezza e coerenza con i principi generali del sistema tributario; o iii) è secondaria rispetto al summenzionato obbligo di garantire l'uso/l'assegnazione più efficiente delle risorse pubbliche.

Inoltre, esse rammentano che il meccanismo legislativo usato per introdurre una misura fiscale non determina il carattere generale di una misura e sostengono, facendo riferimento alla sentenza Gibraltar23, che l'introduzione da parte di uno Stato membro di un'esenzione alle norme di applicazione generale non comporta automaticamente una situazione di selettività e un vantaggio. Seguire pedissequamente un approccio derogatorio equivarrebbe ad adottare un metodo formalistico che sarebbe facile da eludere.

ii. Obiettivo della misura interessata

Le autorità greche e PCT sostengono che, alla luce della giurisprudenza Adria-Wien, l'obiettivo della misura nel cui ambito devono essere valutate le disposizioni favorevoli a PCT consiste nel promuovere l'attuazione efficace dei progetti di infrastrutture pubbliche. Esse respingono pertanto la valutazione di «irrilevanza» e «invalidità» di un siffatto obiettivo effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento.

Le autorità greche fanno inoltre riferimento all'obiettivo perseguito dalle tasse di incentivazione ambientale, affermando che la conclusione della Commissione nella decisione di avvio del procedimento implica che qualsiasi misura fiscale avente un obiettivo specifico diverso dalla riscossione delle imposte non potrebbe mai essere giustificata dalla natura del sistema tributario generale. Gli Stati membri sono liberi, pur nel rispetto del diritto dell'UE, di perseguire, attraverso i propri sistemi tributari, la politica che reputano appropriata.

Esse asseriscono altresì che la Commissione ha erroneamente ritenuto «irrilevante» il summenzionato obiettivo del sistema tributario24, poiché la Corte, nella sentenza Azores25, non ha concluso che tale obiettivo è privo di importanza. Scopo dell'analisi della selettività dell'aiuto non è stabilire se l'«obiettivo» della misura in esame sia «di per sé» «valido» o «rilevante». L'«obiettivo» della misura rappresenta la «base» su cui è possibile effettuare il confronto tra la «situazione giuridica e fattuale» delle imprese.

Esse rilevano che la Commissione non spiega per quale ragione l'«obiettivo» della politica non sia «valido» o «rilevante» ai fini della valutazione della selettività. A tal fine si rifanno alle sentenze Adria-Wien26, Regione Sardegna27 e British Aggregates28, sostenendo che la Corte non si è pronunciata negativamente rispetto a tali obiettivi, ma si è limitata a valutare se le misure contestate fossero selettive.

iii. Situazione giuridica e fattuale di PCT alla luce dell'obiettivo della misura in questione

Le autorità greche e PCT affermano che, alla luce dell'obiettivo dell'efficace attuazione dei progetti di infrastrutture pubbliche, PCT e le altre imprese responsabili della realizzazione di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni si trovano in una situazione giuridica e fattuale diversa dalle altre imprese. Partendo da tale presupposto, esse sostengono che la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, non ha avuto sufficiente riguardo per le circostanze/le caratteristiche specifiche di tali progetti. Il trattamento fiscale accordato a PCT e ad altre imprese che si trovano in una situazione analoga non può offrire un vantaggio concorrenziale rispetto ad altre imprese che non possono fruirne, poiché i due tipi di imprese non si fanno concorrenza reciproca nell'esecuzione dei progetti di infrastrutture pubbliche in questione.

Tutte le imprese che realizzano tali progetti, senza alcuna esclusione, sono ugualmente soggette a questo schema e non sono stati fissati limiti in termini di regione o settore d'applicazione, bilancio o tempistiche. Pertanto, non sussiste di fatto alcuna selettività.

Oltretutto, le autorità greche non hanno esercitato alcun potere discrezionale nelle modalità di applicazione di tali disposizioni fiscali, che al contrario sono state sistematicamente introdotte per svariati anni in tutti i progetti di infrastrutture pubbliche.

iv. Logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT asseriscono che le disposizioni fiscali in questione e lo schema in cui sono inserite sono coerenti con i principi basilari o informatori che regolamentano le pertinenti norme fiscali greche, poiché a) sono intese a perseguire un obiettivo di politica pubblica coerente con i principi fondamentali del sistema tributario generale, in particolare il principio di proporzionalità, l'economia e l'obiettivo di riscossione delle imposte del sistema tributario oltre che le politiche cardine della Grecia concernenti la creazione di infrastrutture pubbliche, b) mirano a garantire che situazioni obiettivamente diverse siano trattate in maniera diversa, nel rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità, e garantendo che non si configuri una distorsione dei risultati che il sistema tributario intende conseguire, c) si applicano sulla base di criteri obiettivi e d) sono concepite appositamente come meccanismo legislativo atto a rispondere alle principali problematiche finanziarie scaturite dall'attuazione di progetti di infrastrutture pubbliche, che rischiano di mettere a repentaglio la partecipazione del settore privato29.

Inoltre, la certezza giuridica offerta attraverso tali disposizioni, e quindi la salvaguardia della capacità del contribuente di versare le imposte, promuovono gli investimenti del settore privato nelle infrastrutture pubbliche e, di riflesso, favoriscono l'ampliamento della base imponibile e un maggior gettito fiscale. Pertanto, le misure in questione sono giustificate dalla logica del sistema tributario.

Assenza di una valutazione delle condizioni pertinenti alla distorsione della concorrenza e agli effetti sugli scambi

Le autorità greche e PCT addebitano alla Commissione di non aver individuato i servizi e i mercati geografici rilevanti per la valutazione dei fatti sotto il profilo della concorrenza, di non aver analizzato le condizioni della concorrenza nei mercati pertinenti e di non aver dimostrato che i porti dell'UE concorrenti menzionati nella decisione di avvio del procedimento sono effettivi o potenziali concorrenti del porto del Pireo e di PCT.

Esse addebitano altresì alla Commissione di non aver esaminato il mercato pertinente in cui opera il terminal container di PCT, oltre che le condizioni concorrenziali presenti in tale mercato. Quest'esame avrebbe dimostrato che le disposizioni fiscali in questione non pregiudicano la concorrenza e gli scambi nell'UE.

Riguardo alle condizioni concorrenziali sul mercato, esse affermano che, in base alla sentenza WAM30, il mero fatto che esista uno scambio di carichi in container tra Stati membri dell'UE e che vi siano vari porti in concorrenza gli uni con gli altri per l'erogazione di servizi relativi agli impianti portuali per container non significa automaticamente che qualsiasi aiuto accordato a un operatore portuale soddisfi il criterio dell'effetto sugli scambi e/o della distorsione della concorrenza di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Esse sostengono pertanto che la Commissione non avrebbe analizzato l'effetto delle disposizioni fiscali sulla concorrenza e sugli scambi nei relativi mercati.

In relazione a tale argomentazione, PCT ha trasmesso osservazioni più dettagliate.

Definizione di mercato rilevante

Quanto alla definizione di mercato rilevante, PCT si rifà alle decisioni della Commissione in materia di fusioni31 per sostenere che esistono due mercati rilevanti distinti dei servizi portuali destinati ai terminal container: traffico con l'entroterra e traffico di trasbordo.

PCT afferma altresì che, per quanto riguarda il traffico con l'entroterra, la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, sembra considerare che la portata geografica del mercato comprenda «Grecia e Mediterraneo orientale», senza fornire le ragioni di questa sua diversa definizione rispetto a quella data dalla Commissione ellenica per la concorrenza, la quale aveva statuito che la portata geografica del mercato dei servizi di stivaggio nel caso del traffico con l'entroterra era limitata alla Grecia centrale e meridionale32.

PCT sostiene anche che, sia dalla prospettiva dell'offerta che dal punto di vista della domanda, la zona centrale e quella meridionale della Grecia costituiscono un mercato geografico distinto rispetto alla fascia settentrionale del paese, per i seguenti motivi: a) la capacità del terminal container di PCT di gestire un volume di traffico di gran lunga maggiore rispetto al porto di Salonicco e a qualsiasi altro porto greco, oltre che in condizioni di maggiore concorrenzialità, in ragione della sua superiorità tecnica; b) la concentrazione di industrie, attività commerciali e abitanti prevalentemente nella zona di Atene e dintorni, e più in generale nella fascia centrale/meridionale del paese; c) la topografia della Grecia, che determina costi aggiuntivi per il trasporto di merci in container tra il porto di Salonicco, nella Grecia settentrionale, e le aree centrale e meridionale del paese, e viceversa.

Quanto ai servizi di traffico di trasbordo, PCT richiama le decisioni Maersk/ECT e Hutchinson/Evergreen della Commissione, in cui quest'ultima aveva individuato come mercato geografico rilevante per i servizi di trasbordo in container la zona del Mediterraneo orientale e quella del Mar Nero. PCT rammenta infine che la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, avrebbe stabilito che la portata geografica del mercato comprendeva «Grecia e Mediterraneo orientale».

Condizioni concorrenziali esistenti sul mercato considerato

In merito al traffico di trasbordo, PCT dichiara che il suo terminal container non si trova in una posizione concorrenziale rispetto ai porti dell'UE per l'erogazione di servizi di stivaggio per il traffico di trasbordo d'alto mare di container nel Mediterraneo orientale, ad eccezione del terminal container del molo I di PPA. PCT sostiene altresì che la Commissione non avrebbe spiegato per quale motivo ritiene che vi siano vari porti negli Stati membri dell'UE33 in questo mercato che si trovano in una posizione di concorrenza con il porto terminal container di PCT. A sua detta, l'affermazione della Commissione secondo cui «… il porto di Salonicco, il porto di Costanza in Romania, il porto di Capodistria in Slovenia e una serie di porti italiani potrebbero essere considerati concorrenti diretti» contrasterebbe con le conclusioni della Commissione stessa nel caso C 21/200934. PCT fa notare che i porti italiani e il porto di Capodistria in Slovenia non si trovano nel segmento di mercato del Mediterraneo orientale individuato dalla Commissione, bensì in quello del Mediterraneo centrale. A ciò si aggiunga il fatto che il traffico di trasbordo destinato all'entroterra coperto da questi porti («area di gravitazione») non viene al momento gestito attraverso il porto del Pireo35.

Dalla prospettiva dell'offerta, PCT sostiene che questi porti dovrebbero essere considerati, in un certo senso, sostituti del terminal container di PCT, poiché potrebbero accogliere alcune delle tipologie di navi container che potrebbe accogliere anche il porto per il traffico container di PCT, ma non tutte, per via della minore profondità dei fondali marini e di una minore capacità delle gru36. Per quanto concerne la domanda, questi porti non possono essere considerati sostituti del porto del Pireo per i seguenti motivi: a) il Pireo offre la deviazione più breve e più economica37 dall'asse Suez/Gibilterra, che rappresenta la principale rotta marittima di trasporto container d'alto mare nel Mar Mediterraneo38; b) il Pireo offre carburante per navi ai prezzi più bassi a livello mondiale; c) l'uso del porto di Costanza, in particolare, comporterebbe costi aggiuntivi dei piloti nei Dardanelli e nel Bosforo.

Alla luce di quanto precede, PCT sostiene che i porti menzionati nella decisione di avvio non possono essere considerati sostituti effettivi o potenziali del porto container di PCT in termini di erogazione di servizi di stivaggio per il traffico di trasbordo nel Mediterraneo orientale.

PCT fa anche riferimento alla decisione della Commissione relativa agli investimenti nel porto del Pireo, in cui la Commissione ha considerato di entità trascurabile la concorrenza tra determinati porti e il porto del Pireo39. Inoltre, PCT afferma che la Commissione non avrebbe analizzato l'effetto delle disposizioni fiscali sulla concorrenza e sugli scambi nei relativi mercati. Tra l'altro la valutazione di tale effetto comporterebbe un esame dei sistemi tributari equivalenti che si applicano ai relativi mercati, poiché altri porti potrebbero beneficiare di disposizioni fiscali analoghe o equivalenti.

PCT rileva altresì che nel mercato interessato esiste una concorrenza soltanto con PPA, che opera nel terminal container del molo I presso il porto del Pireo. Tuttavia, nel caso di PPA, la Commissione ha riconosciuto che la concessione accordata a PCT aumenterà la concorrenza per i servizi di stivaggio per il trasporto mediante container nel porto del Pireo40.

Per quanto riguarda i potenziali concorrenti che potrebbero emergere con la privatizzazione di PPA e di altri porti greci, PCT fa notare che gli operatori portuali greci che non usufruiscono di una concessione analoga non si trovano in una posizione simile, per cui le disposizioni fiscali in parola non offrono un vantaggio concorrenziale né falsano la concorrenza.

PCT rileva altresì che la Commissione non adduce alcuna prova a sostegno del fatto che altri operatori portuali sarebbero interessati a fare un investimento ingente per realizzare un grande terminal container portuale in Grecia. A detta del PCT è altamente improbabile che emerga una situazione di concorrenza, perché nessun altro porto esistente in Grecia vanta le stesse caratteristiche del Pireo41.

Infine, in merito alla concorrenza rappresentata dal PPA, PCT considera il parere della Commissione poco accurato, poiché PCT è già esposto alla concorrenza del terminal container del molo I di PPA e l'effetto prodotto dalla concessione non sarà quello di falsare la concorrenza, bensì di aprire il mercato alla concorrenza e a tale proposito afferma che PPA beneficia di talune disposizioni di legge in materia fiscale, alla luce delle quali l'adozione di alcune delle disposizioni fiscali in esame è stata considerata un meccanismo necessario per garantire che PCT non si trovasse in una posizione di svantaggio concorrenziale.

4.2. Confronto tra le presunte misure di aiuto di Stato e disposizioni analoghe in altri contratti di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni42

Le autorità greche e PCT rilevano che disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 2 e 3 della legge sono state inserite nelle leggi greche che hanno ratificato singoli progetti di infrastrutture pubbliche oltre che nella legge n. 3389/2005 in materia di partenariati pubblico-privati. Poiché la Commissione ha esaminato tali leggi alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e ha deciso che non davano luogo ad aiuti di Stato, la conclusione che le disposizioni fiscali a favore di PCT costituiscono una misura selettiva e conferiscono un vantaggio indebito rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE comprometterebbe la certezza del diritto e sarebbe contraria alla prassi decisionale della Commissione e alle sue precedenti dichiarazioni in materia di applicazione di dette disposizioni ai progetti di infrastrutture pubbliche in Grecia.

Con riferimento al caso concernente l'aeroporto internazionale di Atene43, in cui la Commissione ha ritenuto che le disposizioni fiscali si applicassero a servizi aeroportuali che all'epoca non erano stati liberalizzati, la autorità greche e PCT sostengono che la stessa conclusione può anche essere tratta per i servizi di infrastrutture portuali nel caso di specie. Inoltre, le autorità greche ribadiscono che, nel caso summenzionato, la Commissione aveva esaminato tali disposizioni.

Per quanto riguarda il caso del raccordo anulare di Atene44 e il caso del ponte autostradale sul Rio Antirrio, secondo le autorità greche la Commissione aveva esaminato attentamente i contributi finanziari del settore pubblico e privato rispetto ai costi del progetto oltre che le relative disposizioni fiscali. In tali circostanze la Commissione aveva concluso che l'importo del contributo del settore pubblico (sotto forma di concessioni e garanzie statali) era stato stabilito come «prezzo di mercato» (ossia l'importo più basso del contributo del settore pubblico richiesto) attraverso una gara aperta, non discriminatoria e concorrenziale. Nella decisione sul raccordo anulare di Atene, la Commissione aveva concluso che le disposizioni fiscali costituivano un chiarimento del regime fiscale applicabile, in assenza del quale avrebbe potuto essere messo a repentaglio il successo del progetto, e non aveva pertanto considerato tali disposizioni una forma di remunerazione del concessionario. Qualsiasi valore finanziario che potesse essere associato all'applicazione delle disposizioni fiscali adottate non avrebbe potuto essere considerato parte del contributo del settore pubblico, poiché avrebbe potuto essere determinato con accuratezza soltanto alla scadenza del periodo di concessione. Dette disposizioni altro non erano che chiarimenti necessari affinché gli investitori privati non fossero scoraggiati, in particolare per quanto concerne questo tipo di progetti di costruzione finanziariamente non sostenibili e ad alto rischio. Pertanto PCT non può subire un trattamento diverso rispetto ai concessionari nei suddetti casi, dato che tali disposizioni sono state in ciascun caso considerate un «chiarimento» e non una «remunerazione», come afferma la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento.

Inoltre, la giurisprudenza45 citata dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento in relazione al fatto che il silenzio serbato dalla Commissione in merito a misure specifiche non è da intendersi come un' approvazione46 non può essere applicata in casi notificati come quelli invocati dalle autorità greche e da PCT.

Quanto alle successive decisioni in materia di aiuti di Stato relative ai rimanenti progetti infrastrutturali, non era necessario che la Commissione facesse riferimento nel dettaglio alle disposizioni fiscali in questione, non avendo modificato la posizione espressa nei casi relativi al ponte autostradale sul Rio Antirrio e al raccordo anulare di Atene47.

A detta delle autorità greche e di PCT, si tratta di accertare se, alla luce dell'approvazione della Commissione nelle succitate trascorse decisioni, le disposizioni fiscali in questione possano essere considerate coerenti con le norme in materia di aiuti di Stato e non se tali disposizioni siano interessate dalle precedenti valutazioni della Commissione, come indicato nella decisione di avvio del procedimento. Oltretutto, se tali disposizioni fossero state incluse nei documenti di gara della presente concessione, la Commissione avrebbe tratto le stesse conclusioni cui era pervenuta nelle decisioni precedenti.

La autorità greche e PCT affermano altresì che la distinzione fatta dalla Commissione nella sua decisione di avvio tra il caso di specie e i precedenti casi sia basata su un dettaglio tecnico, ossia sull'adozione delle disposizioni fiscali nella legge n. 3755/2009, anziché sulla loro inclusione nel contratto di concessione e rilevano altresì che: i) gli offerenti nella procedura di gara erano consapevoli del fatto che tali disposizioni fiscali rappresentavano il quadro normativo standard utilizzato dalla Grecia per i progetti di infrastrutture pubbliche e con riferimento ai partenariati pubblico-privati in Grecia; ii) i contatti di PCT in relazione alle concessioni del terminal container dei porti del Pireo e di Salonicco sono stati condotti a livello di presidenza del Consiglio e di ministero della Marina mercantile della Grecia, che promuovevano tali progetti su scala internazionale e offrivano l'intero pacchetto di misure che la Grecia aveva predisposto per progetti di infrastrutture pubbliche finanziati con risorse del settore privato; iii) PCT era consapevole del fatto che la Commissione aveva esaminato la totalità di tali progetti precedenti senza sollevare obiezioni; iv) nel corso della procedura di gara, PCT aveva chiesto al governo greco e a PPA che tali disposizioni fossero inserite nel contratto di concessione; v) PCT aveva nuovamente sollevato la questione presso il primo ministro e il ministro della Marina mercantile greci, ricevendo rinnovate rassicurazioni che la legislazione sarebbe stata introdotta nel contratto di concessione; vi) alla luce di tali rassicurazioni e per tutta la durata della gara e nel corso della preparazione della sua offerta, PCT aveva tenuto conto del fatto che il contratto di concessione sarebbe stato eseguito sulla stessa base di tutte le altre concessioni relative a infrastrutture pubbliche e che, pertanto, i finanziatori avrebbero avuto familiarità con le condizioni della concessione.

Di conseguenza, la procedura di gara per l'aggiudicazione del contratto di concessione a PCT non può essere considerata diversa dai casi precedenti, poiché il sistema tributario standard per i progetti infrastrutturali di grandi dimensioni era noto a tutti gli offerenti. Le autorità greche e PCT sottolineano altresì che non vi era alcun motivo per documentare tali scambi nell'ambito della procedura di gara, poiché PPA non ha l'autorità di adottare tali disposizioni e, in ogni caso, l'applicazione delle stesse rappresentava una prassi consolidata in Grecia, in linea con il precedente della Commissione.

Pertanto, se la Commissione si affida a un dettaglio tecnico come unica ragione per distinguere PCT da tutte le altre imprese che realizzano infrastrutture pubbliche in Grecia, tale formalismo sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e alle legittime aspettative.

Riguardo infine alla dichiarazione della Commissione che «le prove fornite dalle autorità greche rafforzano la conclusione che gli offerenti non hanno tenuto conto dei vantaggi specifici […]»48, PCT sostiene di non essere a conoscenza di tali prove e che l'adozione di tali disposizioni tramite una legge di ratifica del contratto di concessione non costituisce una prova.

4.3. Compatibilità delle presunte misure di aiuto di Stato

Le autorità greche e PCT affermano che, ove la Commissione concluda che le disposizioni fiscali in parola diano luogo ad aiuti di Stato, tali aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), in considerazione dell'importanza dei relativi investimenti, infrastrutture e servizi per lo sviluppo economico della Grecia e, in particolare, per lo sviluppo e la modernizzazione del settore del trasporto di container via mare.

Il progetto d'investimento in questione mira a trasformare il porto del Pireo in un moderno terminal container del Mar Mediterraneo, dotato di maggiore capacità e spazio di magazzinaggio, migliorandone la capacità di gestire più efficacemente il trasporto di container via mare. I dati sul rendimento riferiti alle attività del molo II49 confermano già il raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, il progetto si prefigge di raggiungere l'obiettivo del comune interesse previsto dalla Commissione in relazione alla politica di trasporto dell'UE, analizzato in vari regolamenti e comunicazioni dell'UE.

L'acquisto di attrezzature e la costruzione del molo III sono considerati un investimento iniziale ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti a finalità regionale in relazione all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. L'investimento, del valore di […]50 milioni di EUR, ha creato direttamente o indirettamente circa 900 posti di lavoro a tempo pieno, per tutta la durata del periodo di concessione (35 anni). Considerato il valore ingente dell'investimento, ogni eventuale importo di aiuti sarebbe stato di gran lunga al di sotto del massimale di aiuto del 30 % applicabile per la regione dell'Attica fino alla fine del 2010 o dei massimali di aiuti approvati dalla Commissione nelle decisioni relative alle infrastrutture portuali51. Pertanto, le misure di aiuto si limitano al minimo necessario e rappresentano misure di sostegno appropriate per un progetto infrastrutturale di tali dimensioni. Il contributo di PCT al progetto è di gran lunga inferiore alle soglie definite nelle norme in materia di aiuti a finalità regionale. Oltretutto, qualsiasi eventuale aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE per le stesse ragioni menzionate con riferimento agli aiuti a PPA, approvati dalla Commissione nel caso C 21/200952.

In particolare, l'aiuto può essere considerato necessario alla luce del bisogno di finanziamenti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture portuali durante la crisi finanziaria, conformemente alla politica dell'UE in materia53, oltre che per garantire la chiarezza, flessibilità e prevedibilità del sistema tributario applicabile a concessioni simili a quella in esame. Per quanto riguarda la necessità delle misure di aiuto, le autorità greche e PCT sostengono che le disposizioni fiscali garantivano la conformità con gli accordi finanziari in materia di progetti del settore privato, evitando che la società si trovasse nell'impossibilità di pagare i prestiti e le passività potenziali. Senza tali disposizioni fiscali, gli accordi finanziari che PCT avrebbe potuto ottenere con riferimento al progetto sarebbero stati materialmente più onerosi, il che avrebbe potuto vanificare la sua offerta o l'attuazione del contratto di concessione (fallimento del mercato). Nella pratica, le disposizioni fiscali erano indispensabili per garantire l'accesso del concessionario alle risorse necessarie messe a disposizione dagli investitori del settore privato54. Infine, una sovvenzione diretta in contanti in luogo di tali misure avrebbe rappresentato un incentivo inadeguato e inutile, data la difficoltà di calcolare anticipatamente con precisione le esigenze di finanziamento correlate a tale fallimento del mercato.

Le autorità greche e PCT sostengono altresì che le misure hanno un chiaro effetto di incentivazione, poiché l'inizio e l'attuazione del contratto di concessione e ogni opera d'investimento sono successivi all'adozione di tali disposizioni fiscali. Con la crisi economica che ha colpito la Grecia e la comunità internazionale nel 2008-2009 e la conseguente mancanza di crediti finanziari PCT è stata incentivata a procedere con l'attuazione della concessione soltanto dopo l'adozione della legge. In caso contrario, avrebbe potuto rinunciare alla concessione, perdendo unicamente la sua lettera di garanzia bancaria per un valore 5 milioni di EUR. L'effetto di incentivazione è dimostrato anche dal fatto che PCT si era assunta il rischio di finanziare interamente il progetto.

Le autorità greche e PCT affermano che, stando alle stime fornite55, le disposizioni fiscali forniscono un importo compreso tra […] milioni di EUR e […] milioni di EUR56 per l'intera durata della concessione, corrispondente ad una percentuale compresa tra il […] % e il […] % dei costi di investimento complessivi di […] milioni di EUR, una cifra di gran lunga inferiore agli importi di aiuti approvati dalla Commissione nei casi concernenti investimenti per porti.

Le autorità greche e PCT affermano anche che non era necessario quantificare a priori i vantaggi specifici ai fini della loro approvazione o dell'attuazione dell'investimento. Sempre a detta loro, un tale approccio ex ante ai fini della valutazione di cui all'articolo 107 del TFUE di un presunto beneficio asseritamente derivato da una qualsiasi delle disposizioni fiscali sarebbe adeguato ai sensi della giurisprudenza costante57.

Le autorità greche e PCT fanno altresì riferimento a talune decisioni della Commissione58 in cui l'istituzione ha approvato aiuti di Stato non notificati, stabilendo l'effetto di incentivazione e il carattere necessario e proporzionato di tali aiuti, in casi in cui gli aiuti non erano stati quantificati aprioristicamente e/o non potevano essere quantificati nemmeno all'epoca dell'adozione della decisione definitiva della Commissione. Pertanto il calcolo59 del beneficio finanziario non era necessario per stabilire l'effetto d'incentivazione e la proporzionalità.

Le autorità greche e PCT hanno infine indicato che nessuna delle misure in esame è stata applicata nella pratica.

5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE DI AIUTO DI STATO DELLE MISURE

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE definisce aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Pertanto, per stabilire se le misure in questione costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti: la misura deve, cioè, essere a) concessa mediante risorse statali, b) conferire un vantaggio economico a un'impresa, c) essere selettiva, d) falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

5.1. Nozione d'impresa

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE le norme in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nel caso in cui il destinatario di un aiuto sia un'«impresa». Secondo una giurisprudenza costante, è considerata impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento60. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato61.

La Commissione ha già stabilito che la costruzione e la gestione di alcuni tipi di infrastrutture possono essere considerate un'attività economica62. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante63, la messa a disposizione di infrastrutture a terzi su compenso costituisce un'attività d'impresa.

Avendo ammodernato l'esistente molo II, ha costruito il nuovo molo III e fornisce l'intera gamma dei servizi portuali correlati all'attività del terminal container, PCT può essere considerata un'impresa ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, PCT è soggetta alle norme relative agli aiuti di Stato.

5.2. Risorse statali

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i presunti aiuti dovrebbero essere concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali. La misura è decisa dallo Stato e imputabile ad esso. Consentendo a PCT di godere di uno specifico trattamento fiscale, lo Stato greco rinuncia alle risorse pubbliche che incasserebbe se non avesse adottato le presunte disposizioni fiscali vantaggiose. Ne consegue che le misure in questione comportano una perdita di risorse pubbliche e possono pertanto essere considerate come concesse mediante risorse statali.

5.3. Esistenza di un vantaggio selettivo

Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato64.

È rilevante soltanto l'effetto della misura sull'impresa, mentre non lo sono la causa né lo scopo dell'intervento statale65. Per valutare tali effetti, occorrerebbe confrontare la situazione finanziaria dell'impresa successivamente alla concessione della misura con la situazione finanziaria in cui verserebbe se la misura non fosse stata introdotta. Il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne condividono la natura e producono effetti identici66. Con riferimento al regime fiscale, la Corte di giustizia ha chiarito che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto67.

La misura in esame consiste in esenzioni o rinvii di pagamenti delle imposte o degli oneri che PCT avrebbe dovuto normalmente versare in assenza delle disposizioni in parola ovvero in un trattamento differenziato che consente a PCT di assicurarsi un miglior flusso di cassa nei primi anni della fase di costruzione (cfr. di seguito la descrizione del normale sistema tributario o dei sistemi di riferimento). Pertanto, mediante tali misure la situazione finanziaria di PCT è migliorata rispetto alla situazione in cui verserebbe se non fossero state introdotte. Esse conferiscono dunque un vantaggio a PCT.

Si può escludere l'esistenza di un vantaggio nel caso in cui l'impresa in questione fornisca servizi di interesse economico generale, in ottemperanza ai criteri enunciati nella giurisprudenza Altmark68, o quando l'intervento statale sia avvenuto in linea con condizioni normali di mercato69. Questi due scenari tuttavia non si applicano nel caso di specie.

Quanto allo «svantaggio strutturale» invocato dal beneficiario e dalle autorità greche, la Commissione dapprima rileva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esistenza di uno svantaggio strutturale non è sufficiente per escludere l'esistenza di un beneficio e, dunque, per sottrarre una misura alla qualifica di aiuto di Stato70. Oltretutto, nel caso in esame il caso Combus non trova comunque applicazione. In quella situazione, l'impresa Combus ha effettivamente subito uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti del settore privato e, nel suo caso, la misura escludeva di fatto l'esistenza di un vantaggio. Ciò perché la maggior parte dei conducenti Combus avevano il ruolo di funzionari, il che implicava per la società spese di personale più elevate rispetto all'eventualità in cui avesse assunto i conducenti su base contrattuale, come tutti gli altri operatori di autobus. Tuttavia, PCT non versa in una condizione di svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti, per il fatto che la scelta di investire in un progetto di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni di per sé non costituisce uno svantaggio strutturale, bensì una decisione di un investitore privato assunta dalla sua società madre Cosco nel contesto della sua normale attività d'impresa. Le conclusioni della giurisprudenza Combus pertanto non si applicano al caso di specie.

In particolare, per quanto concerne la misura relativa all'esenzione dal versamento di imposte, contributi e qualsiasi diritto in favore dello Stato o di parti terze a valere sui contratti stipulati tra i creditori, prima fra tutte la società madre Cosco, dei contratti di prestito attraverso cui si trasferiscono gli obblighi e i diritti derivanti dagli stessi71, la Commissione ritiene che tale disposizione equivalga a garantire un contratto di assicurazione che lo Stato concede gratuitamente ai creditori di PCT. In sostanza, i creditori di PCT, in primis Cosco, possono godere dell'esonero dal versamento di qualsivoglia imposta, contributo e diritto a favore dello Stato o di terzi che lo Stato greco possa decidere di introdurre in futuro, senza dover pagare alcun corrispettivo allo Stato in cambio di tale esonero. Grazie a tale misura, Cosco si trova perciò in una posizione più vantaggiosa rispetto ai creditori di altri investitori, non dovendo corrispondere un premio allo Stato per tale esonero.

Data la natura di questa misura, di cui è prevista l'applicazione nel caso in cui lo Stato adotti norme d'applicazione generale che introducono imposte indirette per questo genere di transazioni, si prevede in sostanza l'esonero fiscale a favore dei creditori di PCT, in particolare di Cosco, un esonero invece non contemplato per le società che versano nella medesima situazione giuridica e fattuale in qualità di altri creditori di società che realizzano investimenti. Ove lo Stato adotti norme d'applicazione generale che introducono imposte indirette sulla cessione di obblighi debitori da parte di società, i creditori di tutti gli altri investitori dovranno versare queste imposte in caso di cessione di detti diritti sui prestiti. Al contrario, nel caso di PCT, il trasferimento tra i creditori, in particolare Cosco, di eventuali diritti derivanti da un qualsivoglia prestito che ne finanzia gli investimenti non sarà soggetta ad alcuna imposta, e ciò senza che allo Stato sia versato un corrispettivo per l'attribuzione di tale esonero. Ne deriva che il beneficio in questione è selettivo, poiché riguarda soltanto i creditori di PCT, in particolare Cosco, che trasferiscono diritti e/o obblighi derivanti dai prestiti relativi al finanziamento del contratto di concessione e la stessa PCT.

Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura statale deve favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime72. Ne discende che, in linea di principio, per le misure fiscali la Commissione è tenuta a valutare la selettività materiale della misura attraverso un'analisi in tre fasi.

Dapprima è necessario individuare il regime comune o «normale» in seno al sistema tributario applicabile («sistema di riferimento»). Successivamente occorre determinare se la misura costituisce una deroga a tale sistema di riferimento nella misura in cui essa introduce una differenziazione tra operatori economici che, rispetto all'obiettivo intrinseco al sistema, versano in una situazione fattuale e giuridica analoga73.

In un terzo momento, una volta appurata l'esistenza di siffatta deroga, ossia che la misura controversa risulta selettiva prima facie, occorre constatare se la misura derogatoria scaturisca dal carattere o dall'architettura generale del regime fiscale di cui fa parte integrante e, pertanto, possa essere giustificata. In questo contesto, nel solco della giurisprudenza della Corte, lo Stato membro è tenuto a dimostrare se la distinzione introdotta deriva direttamente dai principi basilari o informatori di tale sistema74.

Le autorità greche e PCT hanno fornito ampie argomentazioni per provare che, per tutte le misure fiscali, il corretto sistema di riferimento è il regime generale applicato per progetti di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni in Grecia, al fine di facilitarne l'accesso ai finanziamenti in considerazione degli elevati rischi insiti in tali progetti, e che ai sensi della sentenza Gibraltar75 l'introduzione da parte di uno Stato membro di un'esenzione a norme di applicazione generale non crea automaticamente una selettività e un vantaggio.

La Commissione valuterà in primo luogo se tale argomentazione può essere accettata con riferimento a tutti i criteri dell'analisi della selettività, vale a dire il sistema di riferimento, l'obiettivo del sistema, l'esistenza di una situazione giuridica e fattuale analoga rispetto a tale obiettivo e la giustificazione sulla base dello stesso. In secondo luogo, essa procederà all'analisi della selettività di ciascuna misura separatamente.

i. Il «sistema di riferimento» e il suo obiettivo

Il sistema di riferimento costituisce un quadro per valutare la selettività di una misura. Esso definisce i limiti per stabilire se talune imprese beneficino di una deroga alle consuete norme che, nel loro complesso, formano quel sistema di riferimento e se pertanto siano trattate in maniera vantaggiosa rispetto ad altre imprese soggette alle norme generali del sistema.

Nell'individuare tale quadro di riferimento normativo in materia fiscale, si deve fissarne l'ambito di applicazione in maniera coerente, onde evitare che gli obiettivi estrinseci al sistema siano utilizzati come base per la sua definizione. Se la definizione del sistema di riferimento fosse stata elaborata tenendo conto dell'obiettivo strategico che gli Stati membri perseguono in ciascun caso che risulti estrinseco alla logica del sistema fiscale, tutte le misure fiscali che gli Stati membri mettono a punto per promuovere determinati settori, attività o tipi di imprese sarebbero in pratica sottratte all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE76.

Nel caso di specie, l'obiettivo di agevolare le imprese coinvolte nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali garantendo certezza del diritto e ulteriori flussi di cassa nella fase di costruzione, invocato dalle autorità greche e da PCT, rappresenta un obiettivo strategico che è estraneo a considerazioni fiscali e dunque non può essere usato ai fini dell'analisi della selettività. Le caratteristiche dei progetti di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni sono estrinseche al sistema tributario e non possono essere utilizzate come base per determinare il sistema di riferimento applicabile. In ogni caso, il fatto che lo Stato greco faccia ricorso a una legge specifica ogni volta che intende concedere un trattamento fiscale speciale a una determinata impresa non può essere considerato un quadro generale che l'amministrazione applica senza valutazioni discrezionali.

ii. Situazione giuridica e fattuale di PCT alla luce dell'obiettivo della misura in questione

Una volta individuato il sistema di riferimento, il successivo passo dell'analisi consiste nell'esaminare se una determinata misura introduca una distinzione tra imprese, in deroga a tale sistema. A tal fine è necessario valutare se la misura possa favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che versino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo intrinseco del sistema di riferimento. A tale scopo, tuttavia, non è possibile fare affidamento su obiettivi di politica esterni per analizzare il trattamento differenziato delle imprese nell'ambito di uno specifico regime fiscale.

Quanto al carattere «orizzontale» del sistema controverso, che sarebbe applicabile a tutte le imprese impegnate nella realizzazione di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni, secondo una giurisprudenza costante77 la circostanza che il numero di imprese che possono aspirare al beneficio di una misura sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per mettere in dubbio il carattere selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato78. Pertanto, il fatto che le imprese responsabili della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali possano beneficiare di alcune esenzioni fiscali non è sufficiente per escludere il carattere selettivo della misura controversa. Al contrario, i criteri in base ai quali tali imprese accedono a queste esenzioni possono costituire una selettività de facto79.

Pertanto, la situazione giuridica e fattuale analoga di PCT va esaminata di volta in volta, alla luce dell'obiettivo del regime fiscale applicabile e non esclusivamente degli obiettivi di politica esterni.

iii. Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Una misura che deroga al sistema di riferimento, che quindi risulta prima facie selettiva, può ancora essere considerata non selettiva ove ciò sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale di tale sistema. È questo il caso in cui una misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del sistema di riferimento o è il frutto di meccanismi inerenti al sistema stesso, che sono necessari per il suo funzionamento e per la sua efficacia80. Al contrario, non è possibile a tal fine fondare l'analisi su obiettivi strategici che siano esterni al sistema in cui si colloca tale misura81. Di conseguenza, le esenzioni fiscali che sono riconducibili ad uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

A tale riguardo, la Corte ha stabilito che, anche laddove un obiettivo politico costituisca uno degli obiettivi essenziali dell'Unione europea, la necessità di prendere in considerazione tale obiettivo non giustifica l'esclusione di misure selettive dalla qualifica di aiuti82. La realizzazione efficace di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni e la certezza del diritto offerta per la loro attuazione non possono essere considerati un obiettivo intrinseco del sistema tributario. Inoltre, le autorità greche e PCT non hanno dimostrato in che modo tale obiettivo sarebbe coerente con il principio di uguaglianza e proporzionalità del sistema tributario generale, in particolare l'obiettivo della riscossione delle imposte. Quest'ultimo obiettivo appare difficilmente conciliabile con la concessione di agevolazioni fiscali83. Né le principali preoccupazioni finanziarie delle imprese che realizzano progetti infrastrutturali di grandi dimensioni possono essere considerate obiettivi che giustificano un trattamento differenziato per queste stesse imprese, nello specifico per PCT.

Pertanto, se le misure fiscali che saranno esaminate di seguito costituiscono misure selettive, esse non possono essere considerate giustificate dall'obiettivo di politica pubblica proposto dalle autorità greche e dal beneficiario.

5.3.1. Esenzione dall'imposta sul reddito applicata per interessi maturati fino alla data di inizio84 delle attività del molo III85

Sistema di riferimento

Ai sensi del sistema greco di tassazione dei redditi, in linea di principio tutti i profitti delle SA, delle società a responsabilità limitata e delle società a capitale privato stabilite in Grecia generati in Grecia e all'estero, compresi i profitti sotto forma di interessi, sono tassati86 al tasso applicabile nell'esercizio finanziario in questione e gli utili al netto delle imposte possono essere distribuiti agli azionisti, accumulati come riserve oppure inglobati/convertiti in capitale proprio attraverso un aumento di capitale. Una volta distribuiti agli azionisti o inglobati/convertiti in capitale proprio, gli utili al netto delle imposte vengono nuovamente tassati al tasso applicabile nell'esercizio finanziario interessato87.

Di conseguenza, il sistema di riferimento per la tassazione degli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III è il sistema tributario greco sul reddito delle società, in particolare la tassazione degli utili societari, compresi quelli generati da interessi maturati.

Deroga al sistema di riferimento

Gli «interessi maturati»88 fanno parte integrante del reddito imponibile lordo di PCT e, normalmente, sarebbero soggetti a prelievo fiscale. Tuttavia, PCT è esente dalla tassazione dei redditi sugli interessi maturati fino all'inizio delle attività del molo III89, un trattamento che devia dal sistema di riferimento, prevalentemente l'imposta sui redditi ai sensi del codice greco dell'imposizione fiscale sui redditi (in prosieguo «GITC»). Si può considerare che PCT versi in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le S.A i cui utili sono tassati a norma del quadro d'applicazione generale. Si può pertanto concludere che PCT abbia ottenuto un vantaggio selettivo.

Secondo le autorità greche e PCT, l'articolo 99 del GITC prevede che l'esenzione dall'imposta sul reddito sia soggetta alla tassazione sul reddito delle società di capitali all'epoca della sua distribuzione o capitalizzazione e sostengono dunque che la disposizione in parola consenta soltanto un differimento fiscale a PCT, nel senso che, dal momento che PCT capitalizzerà o distribuirà i suoi utili, PCT sarà soggetta al versamento dell'imposta sul reddito delle società sui suoi profitti oltre che alla ritenuta alla fonte sui dividendi degli azionisti.

La Commissione osserva che l'articolo 99, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino del GITC stabilisce che, per le imprese esenti dall'imposta sul reddito delle società in virtù di una norma specifica (in questo caso, la disposizione contestata), sono tassati soltanto i profitti capitalizzati o distribuiti, una volta dedotta dal loro valore la corrispondente imposta sul reddito. Ciò significa che, grazie a tale disposizione, PCT non è tenuta al versamento dell'imposta sui redditi generati dagli interessi maturati fino a quando tali redditi non sono capitalizzati o distribuiti o al più tardi fino all'inizio delle attività del molo III. Il differimento fiscale pertanto si riferisce esclusivamente ai profitti che possono essere distribuiti o capitalizzati. Grazie a tale disposizione, PCT può utilizzare i proventi derivanti dagli interessi maturati fino all'avvio delle attività del molo III per accumulare riserve senza dover versare l'imposta sul reddito delle società. Inoltre, poiché, secondo le autorità greche, la legislazione nazionale non prevedrebbe l'obbligo di convertire le riserve in capitale azionario o di distribuire i profitti, grazie a tale disposizione PCT potrebbe avvalersi di un'esenzione fiscale piena sui proventi derivanti dagli interessi maturati in Grecia e all'estero90. In ogni caso, un differimento fiscale costituisce un vantaggio selettivo in favore di PCT.

Le autorità greche e PCT fanno notare che PCT deve mantenere significativi depositi in contanti per finanziare gli investimenti richiesti nella fase di costruzione e nel periodo precedente l'inizio delle attività del molo III e che questa esenzione ha lo scopo di facilitare gli investimenti di questo genere in infrastrutture pubbliche. In quest'ottica sono del parere che PCT versi in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le imprese che intraprendono importanti investimenti in infrastrutture pubbliche.

Tuttavia, la circostanza che la misura sia a disposizione di tutte le imprese che realizzano investimenti in infrastrutture pubbliche non significa che la misura non abbia carattere selettivo. È dimostrato, al contrario, che soltanto una determinata categoria di imprese, vale a dire le imprese che investono in infrastrutture pubbliche, può beneficiare della misura. Altre imprese che non operano in questo settore d'attività non possono avvalersi della stessa misura. In aggiunta, come si è dimostrato poc'anzi91, l'obiettivo strategico di facilitare le imprese impegnate in importanti progetti infrastrutturali nella fase di costruzione non può essere considerato un obiettivo intrinseco al regime fiscale sulla base del quale possa essere determinata la situazione giuridica e fattuale analoga delle società.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT osservano che l'esenzione fiscale sugli interessi maturati poggia direttamente su una disposizione generale del GITC92 che comprende, tra le tipologie di reddito esente da tassazione, «i redditi esenti in virtù di un contratto ratificato per legge» e sostengono che, poiché il legislatore greco ricorre periodicamente a questa esenzione generale per introdurre esenzioni fiscali che si applicano nello specifico a tutti i grandi progetti di infrastrutture pubbliche avviati in Grecia, la disposizione in esame non introduce un'esenzione fiscale speciale. Al contrario, essa rientra in uno schema generale che poggia sull'impianto del sistema tributario generale volto a facilitare e sostenere l'attuazione di grandi progetti di infrastrutture pubbliche o d'investimento. Questa disposizione è stata applicata regolarmente per tutti i progetti di infrastrutture pubbliche al fine di garantire che le imprese che realizzano tali progetti non siano soggette a discriminazioni o «svantaggi strutturali».

Dalla giurisprudenza dei tribunali dell'UE risulta che il trattamento su base discrezionale degli operatori economici può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in particolare quando l'esercizio del potere discrezionale si estende oltre la semplice gestione del gettito fiscale sulla base di criteri obiettivi93.

Alla luce di tale giurisprudenza, si può concludere che la presunta disposizione «generale» offra al legislatore ampia discrezionalità per esentare qualsiasi reddito dalle imposte, in pratica dopo che lo Stato ha negoziato e concluso qualsiasi genere di contratto con qualsivoglia soggetto passivo. Pertanto, in pratica, questa disposizione «generale» prevede esenzioni che non rientrano tanto nella logica del sistema tributario generale quanto nella logica di favorire una determinata società con cui, in qualsiasi momento, può essere negoziato e stipulato un contratto. Pertanto, la presunta disposizione «generale» del GITC non può essere considerata parte integrante della logica del sistema di tassazione dei redditi.

Per quanto concerne la giustificazione della misura in quanto intrinseca all'obiettivo di politica pubblica di facilitare i progetti di infrastrutture pubbliche, la Commissione ritiene che tali argomenti non possano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della nozione di aiuto.

Pertanto la Commissione conclude che la misura costituisce un vantaggio selettivo a favore di PCT che equivale all'imposta sui redditi che, in condizioni normali, PCT sarebbe tenuta a versare sugli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III.

5.3.2. Rimborso del saldo del credito IVA indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto — «Bene d'investimento unico» — Rimborso dell'IVA entro 60 giorni dalla domanda; interessi di mora94

Sistema di riferimento

Ai sensi del sistema tributario greco dell'IVA, un soggetto passivo è autorizzato a portare in detrazione l'IVA a monte direttamente collegata alla realizzazione di fatti generatori d'imposta95 o di fatti che non generano imposta ma danno diritto alla detrazione. La detrazione è contemplata per quella parte di beni e servizi che sono funzionali alla realizzazione di fatti generatori d'imposta. Inoltre, il credito IVA risultante dalla detrazione dell'IVA a monte e dell'IVA a valle in un determinato periodo d'imposta non viene rimborsato ma riportato al successivo periodo d'imposta96. Il rimborso è consentito se l'impresa non è in grado di compensare il credito IVA con l'IVA a valle nell'arco di un periodo di 3 anni, al termine dello stesso97.

Il credito IVA può essere rimborsato senza essere riportato al successivo periodo d'imposta soltanto nei casi che rientrano nelle eccezioni previste dall'articolo 34 del codice IVA. Una di queste eccezioni riguarda l'IVA corrisposta sui «beni d'investimento», che nel codice IVA98 sono definiti come «i beni tangibili di proprietà dell'impresa e sfruttati continuativamente dalla stessa, oltre che gli immobili e qualsiasi altro tipo di struttura costruita dal soggetto passivo su un appezzamento che non gli appartiene, ma in relazione al quale ha il diritto di usufrutto in virtù di qualsivoglia rapporto giuridico, per un periodo di almeno 9 anni […] Le spese di riparazione e manutenzione non sono comprese nel valore del bene d'investimento».

Ai sensi dell'articolo 5 della decisione ministeriale n. 1073/200499, nei casi eccezionali previsti100, il credito IVA può essere rimborsato con le seguenti modalità: a) per la prima domanda di rimborso IVA, entro 2 mesi dalla data della domanda; b) per le successive domande di rimborso IVA di valore superiore a 6000 EUR: i) il 90 % è rimborsato entro 1 mese dalla data della domanda; e ii) il restante 10 % entro 2 mesi dalla data della domanda; c) per successive domande di rimborso IVA di valore inferiore a 6000 EUR, l'intero importo IVA entro 1 mese dalla data della domanda.

Come rilevano a buon diritto le autorità greche e PCT, per la costruzione di immobili il credito IVA viene rimborsato dopo l'inizio dei lavori e nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa correlata ai lavori eseguiti e fatturati in ciascun periodo per cui può essere richiesto il rimborso del credito IVA101.

In particolare, per quanto concerne i beni d'investimento, il diritto alla detrazione IVA è fissato in via definitiva nel momento in cui i beni d'investimento sono posti in uso. Inoltre, per evitare abusi nel meccanismo di rimborso dell'IVA, se entro 5 anni dalla realizzazione della spesa per l'acquisto o la costruzione di un bene d'investimento quest'ultimo non è posto in uso, l'IVA a monte che è stata detratta dev'essere restituita allo Stato, poiché si ritiene che essa non sia stata usata per fatti generatori d'imposta102.

Infine, ai sensi delle norme d'applicazione generale, il calcolo degli interessi sulle imposte o il rimborso degli importi indebitamente versati decorre 6 mesi dopo il primo giorno del mese successivo alla dichiarazione fiscale del soggetto passivo103. Nonostante ciò, i giudici amministrativi greci hanno ritenuto che questa disposizione sia in contrasto con il principio costituzionale dell'uguaglianza dei contribuenti104. Pertanto, hanno ritirato questa disposizione, considerando che l'interesse dev'essere calcolato dal giorno in cui il soggetto passivo ha presentato ricorso contro la decisione dell'amministrazione fiscale di non rimborsare il credito IVA vantato105.

La Commissione ritiene che tali disposizioni costituiscano il sistema di riferimento sul rimborso del credito IVA in Grecia.

Deroga al sistema di riferimento

— Rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della legge n. 3755/2009, PCT ha diritto al rimborso del credito IVA indipendentemente dal grado di completamento del progetto di costruzione o delle singole parti o strutture dello stesso. Inoltre, in virtù del medesimo articolo, PCT non perderebbe il diritto al rimborso del credito IVA nel caso in cui non utilizzasse il bene d'investimento entro 5 anni dalla realizzazione della relativa spesa, a differenza di quanto stabilito dalle norme d'applicazione generale.

Le autorità greche e PCT affermano che, poiché tutte le società hanno diritto al rimborso IVA una volta che la relativa spesa sia stata effettuata e fatturata, nel caso di PCT la disposizione contestata non garantisce un vantaggio aggiuntivo alla società, dal momento che PCT avrebbe comunque diritto al rimborso dell'IVA una volta iniziati i lavori e non soltanto al termine degli stessi.

In base alle ulteriori informazioni e spiegazioni fornite, la Commissione è giunta alla conclusione che PCT avrebbe effettivamente diritto, in ogni caso, al rimborso dell'IVA a decorrere dall'inizio dei lavori relativi al progetto e nei limiti dell'importo corrispondente alle fatture emesse. Tuttavia, tale diritto sarebbe effettivo soltanto una volta che il bene di investimento fosse posto in uso. Poiché PCT ha diritto al rimborso dell'IVA indipendentemente dal completamento del progetto d'investimento e, al tempo stesso, il suo diritto non viene meno nell'eventualità in cui la società non ponga in uso il bene d'investimento nell'arco di 5 anni, come normalmente accadrebbe in forza delle norme applicabili, ne deriva che la società gode di un vantaggio selettivo.

Tale vantaggio consiste nel rimborso dell'IVA che PCT è autorizzata a tenere se, a distanza di 5 anni dalla realizzazione della spesa correlata a detto rimborso, il progetto non è stato avviato, mentre altre società dovrebbero restituire allo Stato greco l'IVA rimborsata laddove il progetto non fosse avviato entro 5 anni (dalla realizzazione della relativa spesa). Si rammenta che, ai sensi delle norme d'applicazione generale, in questi casi i fatti pertinenti (interessati da tale spesa) non sarebbero più considerati come fatti generatori d'imposta (cfr. il punto 117). Ciò significa che, in circostanze analoghe, ad altre società verrebbe vietato l'uso del credito IVA in relazione a tali spese per compensare l'IVA dovuta in un momento successivo. Pertanto, il vantaggio goduto da PCT grazie a tale disposizione equivale al pieno importo del rimborso IVA che la società è autorizzata a tenere (in virtù di tale disposizione) se, a distanza di 5 anni dalla realizzazione della relativa spesa, il progetto non è stato avviato.

Le autorità greche e PCT sostengono che tale deviazione si applica sovente a società di servizio pubblico, vale a dire alle società che nella maggioranza dei casi intraprendono progetti infrastrutturali che possono avere una durata di realizzazione superiore al periodo di 5 anni generalmente applicabile. A detta loro, lo stesso ragionamento vale anche per PCT, che sarebbe impegnata in un progetto infrastrutturale di grandi dimensioni la cui realizzazione potrebbe richiedere più di 5 anni. È anche per questo motivo che questa disposizione è stata inserita in tutti gli altri contratti di concessione riguardanti grandi progetti infrastrutturali. Pertanto, esse ritengono che tale deviazione dalle norme d'applicazione generale non rappresenti un'eccezione bensì una diversa applicazione delle norme a diverse situazioni tra loro non raffrontabili.

La Commissione è del parere che tale deviazione costituisca un vantaggio selettivo, poiché conferisce a PCT la flessibilità necessaria per accedere al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla data in cui porrà in uso il bene d'investimento, ossia per un periodo di tempo indefinito. In tal modo, anche se PCT non ponesse mai in uso il bene d'investimento, il suo diritto al rimborso del credito IVA non verrebbe mai determinato in via definitiva, e quindi aggiustato di conseguenza, il che nella pratica significa che, se PCT non ultimasse il progetto, non sarebbe obbligata a restituire il credito IVA riscosso nell'intero periodo interessato dalla costruzione. Il fatto che le società di servizio pubblico potrebbero beneficiare del medesimo vantaggio non significa che tale vantaggio non sia selettivo. Le società di servizio pubblico costituiscono una categoria di imprese che possono beneficiare della misura. Di conseguenza, una siffatta misura è selettiva.

— Definizione di bene d'investimento

La legge n. 3755/2009, all'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che, ai sensi del codice IVA, il progetto di costruzione oggetto del contratto di concessione e qualsiasi fornitura di beni, opere, servizi e interventi accessori correlati alla costruzione devono essere considerati come «bene d'investimento unico». La disposizione prevede, in sostanza, che ai fini del contratto di concessione la nozione di «bene d'investimento» introdotta nel codice IVA comprenda tutte le attività relative all'oggetto del contratto di concessione, quindi non soltanto i «beni tangibili»106 costruiti bensì anche la fornitura di beni, la realizzazione di opere e l'erogazione di servizi che siano correlati o integrativi rispetto all'oggetto del contratto di concessione.

Le autorità greche e PCT sono dell'avviso che, alla luce dell'articolo 34 e dell'articolo 33, paragrafo 4, del codice IVA relativi al «bene d'investimento», la disposizione in esame consista meramente in un chiarimento delle norme d'applicazione generale, finalizzato a evitare un'applicazione erronea delle norme in materia di rimborso del credito IVA da parte delle autorità tributarie, considerate le specificità dei grandi progetti infrastrutturali e le esorbitanti cifre implicate. Dal loro punto di vista, alla luce delle specifiche caratteristiche del contratto di concessione, la misura in esame ha lo scopo di trattare ciascun elemento delle spese d'investimento come un'unità commerciale unica ai fini dell'applicazione dell'IVA. Poiché tutte le spese collegate al progetto d'investimento sono in ogni caso integrate dal punto di vista contabile nel bene d'investimento, questa disposizione si limita a chiarire ciò che già trova applicazione. Considerando che PCT ha intrapreso investimenti notevoli che comporterebbero fasi e interventi separati, oltre che tipi di spesa distinti per beni e servizi, se ciascuna di tali spese fosse trattata separatamente, PCT riceverebbe un trattamento diverso ai fini del codice IVA da qualsiasi impresa che intenda investire in un'attività economica.

A sostegno di tale argomentazione, le autorità greche e PCT invocano la giurisprudenza INZO107, secondo cui le attività economiche ai sensi della direttiva IVA «[…] possono consistere in vari atti consecutivi e […] atti preparatori»108 che permettono il relativo rimborso del credito IVA durante il periodo interessato dalla costruzione. Esse indicano inoltre che, applicando il medesimo ragionamento, la legge sui partenariati pubblico-privati è stata modificata nel 2011109 per tener conto dei partenariati autorizzati a richiedere il rimborso del credito IVA ogni anno in occasione della presentazione della dichiarazione IVA annuale, senza dover riportare il saldo a credito all'esercizio successivo.

Le autorità greche e PCT dichiarano infine che, anche nel caso in cui l'investimento non fosse considerato come rientrante nell'ambito della definizione di «bene d'investimento», PCT sarebbe autorizzata a richiedere il rimborso: i) su base annua, se potesse dimostrare di non essere riuscita a compensare il suo credito IVA con l'IVA a valle nell'arco di un periodo di tre anni; e ii) al termine di detto periodo.

La Commissione osserva che la disposizione in esame contiene una specifica definizione della nozione di «bene d'investimento», che risulta più ampia per PCT rispetto ad altre società che versano in una situazione giuridica e fattuale analoga. In pratica, questa definizione conferisce a PCT il diritto a ricevere il rimborso del credito IVA per tutte le opere, i servizi e i beni correlati all'oggetto della costruzione, anche se ai sensi delle norme d'applicazione generale tale possibilità esisterebbe soltanto per i beni tangibili e non per i servizi, le opere, le spese di riparazione e manutenzione. Poiché, secondo le norme d'applicazione generale, PCT avrebbe diritto al rimborso del credito IVA su base annua, se dimostrasse di non essere stata in grado di compensare il credito IVA con l'IVA a valle nell'arco di tre anni, una volta trascorso tale periodo, la più ampia definizione di bene d'investimento unico ai fini del contratto di concessione produce nella pratica l'effetto di garantire a PCT ulteriori flussi di cassa in un momento precedente la data normalmente fissata per il rimborso del credito IVA110.

Di fatto, grazie a questa disposizione, PCT può ottenere un rimborso dell'imposta non soltanto per i beni tangibili bensì anche per le spese relative a servizi, opere, interventi di riparazione e manutenzione, mentre per tali spese altre società potrebbero soltanto compensare l'IVA a monte con l'IVA a valle oppure aspettare 3 anni per richiedere il rimborso. Pertanto, il vantaggio goduto da PCT in virtù di tale disposizione è pari agli interessi maturati sull'IVA rimborsata per tutte le spese diverse da quelle riguardanti i beni tangibili (relative al bene d'investimento), dal momento in cui il rimborso è stato messo a disposizione di PCT fino al momento in cui PCT avrebbe avuto diritto a tale rimborso, ossia dopo 3 anni, oppure fino al momento in cui PCT sarebbe stata in grado di compensare il proprio credito IVA (correlato a tali spese) con l'IVA a valle.

La circostanza che, in assenza di tale definizione, le autorità tributarie avrebbero potuto anche applicare diversamente le norme sul rimborso del credito IVA dimostra che la definizione comporta un vantaggio selettivo per PCT che non si applica a tutte le imprese. Inoltre, il fatto che la legge sui partenariati pubblico-privati che si applica prevalentemente ai progetti di infrastrutture sia stata modificata con l'intento di prevedere il diritto dei partenariati pubblico-privati di richiedere il rimborso del credito IVA ed evitare di riportarlo all'esercizio successivo è anch'esso la dimostrazione che, ai sensi delle norme d'applicazione generale, ogni spesa relativa a un progetto di infrastrutture non sarà considerata come un «bene d'investimento unico» ai fini dell'applicazione delle norme in materia di rimborso del credito IVA. La lettera del ministero della Marina mercantile al ministero degli Affari economici111, che chiedeva specifiche disposizioni in materia di rimborso del credito IVA112 per PCT e l'allora aggiudicatario dell'appalto del porto di Salonicco, testimonia che le norme d'applicazione generale relative al rimborso non sarebbero le stesse. Infine, anche il fatto che, dopo la decisione ministeriale del 2013, non vi siano distinzioni nelle norme in materia di rimborsi, indipendentemente dalla definizione di bene d'investimento, dimostra che tale definizione offriva un vantaggio selettivo a PCT all'epoca in cui è stata applicata.

Oltretutto, la Commissione rileva che la succitata giurisprudenza INZO si riferisce al diritto di detrarre l'IVA per transazioni soggette a IVA relative all'attività economica del soggetto passivo e non al diritto di rimborso.

— Calcolo degli interessi dal primo giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni

La disposizione in esame garantisce anche a PCT il diritto agli interessi sul credito IVA nei confronti dello Stato, che si producono automaticamente allo scadere del termine ultimo di 60 giorni, senza che sia necessario attenersi ai requisiti procedurali o temporali fissati dal sistema d'applicazione generale in materia di rimborso del credito IVA, ossia in un momento precedente il termine previsto per altre società e senza dover avviare un procedimento amministrativo dinanzi a un giudice. Essa pertanto conferisce a PCT un ulteriore vantaggio selettivo.

Tale vantaggio consiste negli interessi che PCT può richiedere (ai sensi di tale disposizione) allo Stato greco una volta trascorsi 60 giorni dal momento in cui la società ha presentato la relativa dichiarazione fiscale (per richiedere il rimborso dell'IVA), mentre altre società che versano in una situazione simile non avrebbero diritto agli interessi con le medesime tempistiche.

Le autorità greche avanzano la propria argomentazione, sostenuta anche da PCT, facendo riferimento alla giurisprudenza dell'UE in materia di IVA113, ove si precisa che il rimborso del saldo del credito IVA rappresenta un rimborso di risorse del soggetto passivo e non di risorse statali. Esse sostengono inoltre che il limite di 60 giorni riguarda il principio di neutralità e uguaglianza che discende dalla giurisprudenza dell'UE in materia di IVA114. Se lo Stato ritarda il rimborso del saldo dell'IVA a credito oltre ciò che è stato definito un «periodo di tempo ragionevole», dovrebbe essere tenuto a versare gli interessi arretrati tramite un risarcimento al contribuente che ne fa richiesta. Pertanto, il versamento di questo tipo di interessi arretrati sul saldo dell'IVA a credito non costituisce una risorsa statale.

La Commissione è del parere che il calcolo degli interessi relativi al ritardo nel pagamento del rimborso dell'IVA riguardi risorse statali, per via degli interessi aggiuntivi che lo Stato dovrà versare a PCT in forza di tale disposizione. Nella pratica, in ottemperanza a tale disposizione, lo Stato verserà gli interessi automaticamente a decorrere dal giorno successivo al periodo di 60 giorni e non, come stabilito dalle norme applicabili, dalla data in cui PCT proporrebbe ricorso in tal senso. Poiché soltanto PCT gode automaticamente di tale diritto, mentre in generale le altre società ottengono il versamento degli interessi soltanto dopo aver presentato ricorso, la disposizione comporta un vantaggio selettivo per PCT.

Le autorità greche e PCT sostengono che la disposizione si limita ad garantire che lo Stato non ottenga un beneficio finanziario a spese di PCT. Nel caso degli accordi di concessione di questo genere, un forte ritardo nel rimborso del credito IVA rappresenterebbe una spesa notevole e, pertanto, un grave svantaggio strutturale per PCT. Inoltre, l'eventuale versamento ad altre imprese di importi più contenuti sotto forma di interessi arretrati non diminuisce le spese che PCT dovrebbe normalmente sostenere nella sua attività commerciale. Di conseguenza, PCT non godrebbe di un vantaggio competitivo e non sarebbe trattata in maniera diversa rispetto ad altre società.

La Commissione non crede che PCT si trovi in una situazione diversa dalle altre società tale da giustificare un trattamento diverso. Come si è detto, la circostanza che PCT realizzi un investimento importante non costituisce una valida argomentazione in relazione alla nozione di selettività. Oltretutto, il pagamento automatico degli interessi a PCT riduce le normali spese della società e conferisce a PCT un vantaggio rispetto ad altre società.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT sostengono che, anche qualora vi fosse un elemento di selettività nelle disposizioni concernenti il rimborso del credito IVA, tale elemento sarebbe giustificato dai principi basilari o informatori insiti nel codice IVA, come confermato dai giudici dell'UE e greci.

La Commissione rileva che, in questo caso, le misure a favore di PCT indicano che PCT ha ottenuto un trattamento favorevole in materia di rimborso IVA rispetto ad altre società che intraprendono investimenti e detraggono l'IVA, cosa che non può essere considerata giustificata dal principio di neutralità e tanto meno di uguaglianza del sistema tributario dell'IVA.

In particolare, per quanto riguarda il rimborso del credito IVA indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto, pur potendosi teoricamente accettare che una deroga sarebbe possibile, tenendo conto del periodo di costruzione particolarmente lungo, un'eventualità che si può prevedere nei progetti di più grandi dimensioni, non si può affermare che una durata indefinita di tale deroga rispetti il principio di uguaglianza o di neutralità del sistema tributario dell'IVA. In particolare, poiché PCT, ai sensi del contratto di concessione, era tenuta a completare il molo II entro il 30 aprile 2014 e il molo III entro il 31 ottobre 2015 al più tardi, la summenzionata flessibilità per un periodo di tempo illimitato non spiega in che modo la situazione giuridica e fattuale analoga di PCT sia diversa da quella di altre imprese che realizzano investimenti e ottengono un rimborso del credito IVA. Alla luce dei principi del sistema tributario dell'IVA, secondo cui occorre garantire che le imprese non beneficino di un vantaggio indebito grazie al sistema dell'IVA in essere, tale trattamento specifico non può essere considerato giustificato dalla logica del sistema stesso.

Quanto alla definizione ampia della nozione di bene d'investimento, la Commissione osserva che la direttiva IVA conferisce agli Stati membri la facoltà di decidere, a discrezione, se le società possono ottenere rimborsi del credito IVA o se devono riportare il credito all'esercizio successivo, oltre che di definire il «bene d'investimento» ai fini dell'IVA. Pertanto, lo Stato greco disponeva del potere discrezionale di stabilire le norme applicabili a tale riguardo e di specificare in quali casi poteva essere richiesto un rimborso e in base a quali criteri. Tuttavia, l'ampia definizione della nozione di bene d'investimento che consentiva a PCT di ottenere un rimborso agevolato e prematuro del credito IVA non può essere considerata giustificata dalla logica del sistema tributario, poiché sarebbe contraria al principio di uguaglianza che dovrebbe essere applicato a tutte le società che realizzano investimenti, e non soltanto a PCT.

Quanto al calcolo degli interessi dopo la scadenza dei 60 giorni, nemmeno questa circostanza può essere giustificata, secondo la Commissione, dalla logica del sistema tributario dell'IVA greco. Il principio generale di neutralità dell'IVA può giustificare l'obbligo del versamento di interessi in caso di ritardo nel rimborso dell'IVA, per evitare che lo Stato trasferisca al contribuente l'onere del sistema tributario dell'IVA. Le disposizioni greche in tal senso sono state interpretate dai giudici greci in modo da sollevare un qualsiasi contribuente dal rischio di subire le conseguenze di una possibile inazione da parte dello Stato, e ciò indipendentemente dagli importi che lo Stato deve rimborsare al contribuente stesso. Pertanto, il vantaggio che deriva a PCT dalle disposizioni in esame e che servirebbe a esercitare ulteriori pressioni sullo Stato greco in caso di ritardo nel rimborso dell'IVA non può essere giustificato alla luce dell'elevato importo del suo investimento.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le summenzionate misure concernenti le condizioni del rimborso dell'IVA offrano a PCT un vantaggio selettivo.

5.3.3. Possibilità di riportare le perdite senza limitazione temporale — Imposta sui redditi (articolo 2, paragrafo 5, della legge n. 3755/2009)

Sistema di riferimento

Ai sensi del quadro giuridico d'applicazione generale115, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi le perdite di un anno di attività commerciali e di attività professionali possono essere riportate agli esercizi successivi per un periodo massimo di 5 anni. Il GITC non prevede eccezioni a tale norma.

Deroga al sistema di riferimento

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della legge n. 3755/2009, PCT può riportare le proprie perdite senza limiti di tempo. Questa misura conferisce a PCT un chiaro vantaggio selettivo, poiché rappresenta una deroga rispetto alla norma d'applicazione generale che non prevede eccezioni ai sensi del GITC. Grazie a tale disposizione, PCT potrà riportare eventuali perdite ai periodi che risulteranno più appropriati per i suoi interessi, perlopiù quando interverranno variazioni nel saldo tra le spese d'investimento e il reddito imponibile, ossia quando i profitti della società saranno più elevati, in modo da evitare il versamento di imposte che, in assenza del beneficio accordato da tale eccezione, sarebbero esigibili.

Pertanto, questa disposizione offre a PCT un vantaggio che è pari alla differenza tra l'imposta sul reddito effettivamente versata e l'imposta sul reddito delle società che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata introdotta la possibilità di riportare le perdite a periodi d'imposta successivi anche di oltre 5 anni al verificarsi delle perdite stesse.

Le autorità greche e PCT affermano altresì che il diritto a riportare le perdite per la durata della concessione, in questo caso, è ritenuto adeguato, in quanto conforme al principio della congruenza delle entrate e delle spese. Secondo le autorità greche e PCT, si tratterebbe di uno dei principi fondamentali del GITC al riguardo, che è stato applicato come tale nel regime generale di cui l'articolo 2, paragrafo 5, forma parte integrante e che, secondo loro, andrebbe considerato il sistema di riferimento.

Le autorità greche e PCT sostengono inoltre che, nelle concessioni di lungo termine per la costruzione e la gestione di infrastrutture pubbliche si riscontra un marcato squilibrio tra il periodo iniziale di costruzione dell'infrastruttura e le successive fasi di gestione della stessa, quando l'infrastruttura risulta redditizia e copre le perdite iniziali. Poiché gli investimenti inizialmente richiesti determinano perdite significative per periodi anche superiori a 5 anni, che possono essere compensate soltanto nella fase finale della concessione, il limite di 5 anni priverebbe il concessionario del beneficio di riportare le perdite fiscali previsto dalle norme in materia. In tal caso, le imprese responsabili di grandi progetti infrastrutturali si troverebbero in una situazione diversa rispetto alle imprese ordinarie.

La Commissione è del parere che questa deroga alla norma generale non possa essere considerata intrinseca alla logica del sistema tributario greco. Poiché la norma dei 5 anni per il riporto delle perdite fiscali è generale e non prevede distinzioni, il riporto delle perdite senza che siano posti limiti temporali non può essere considerato giustificato per progetti di infrastrutture pubbliche. Il limite di 10 anni che si applica attualmente ai partenariati pubblico-privati corrobora la conclusione che il periodo indefinito previsto in via speciale per PCT costituisca per la società un chiaro vantaggio selettivo. Infine, la Commissione ritiene che tutte le imprese che realizzano investimenti che possono avere una durata di vari anni si trovino nella medesima situazione giuridica e fattuale di PCT e degli altri concessionari in Grecia, alla luce degli obiettivi del codice greco dell'imposizione fiscale sui redditi. Poiché il sistema tributario greco non prevede distinzioni in base alla durata degli investimenti effettuati dalle imprese ma definisce per tutti i soggetti la norma generale dei 5 anni, PCT non può essere considerata diversa da altre società in relazione a tale norma. Come si è detto al punto 107, una misura applicabile a tutte le imprese responsabili di progetti di infrastrutture di grandi dimensioni è selettiva perché si applica soltanto a una limitata categoria di imprese.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT sostengono che a) l'«obiettivo perseguito» per questa misura dovrebbe essere quello perseguito dalla disposizione che introduce la deroga; b) tale disposizione mira ad applicare il principio della congruenza di entrate e spese del sistema tributario alle caratteristiche particolari delle concessioni; c) l'applicazione di tale principio a questi progetti non equivale a una rimozione del rischio sostenuto dal concessionario, bensì punta a garantire un trattamento equo e la rimozione dello «svantaggio strutturale» di tali progetti; d) la norma è stata coerentemente applicata a tutti i progetti di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni in Grecia; e) la possibilità di riportare le perdite per la durata della concessione costituisce un meccanismo adeguato per tener conto delle caratteristiche particolari di tali concessioni e della differenza obiettiva esistente tra il concessionario e le altre imprese commerciali.

La Commissione osserva che l'obiettivo del sistema tributario dev'essere stabilito a livello del sistema di riferimento e non a livello della misura che introduce l'eccezione116. Se la misura stessa costituisse il sistema di riferimento, qualsiasi misura fiscale sfuggirebbe alla classificazione di aiuto di Stato, indipendentemente dal suo grado di eccezionalità. L'obiettivo del sistema tributario relativo al reddito societario consiste nel generare un gettito per le casse dello Stato e sarebbe messo a repentaglio se specifiche società fossero autorizzate a ridurre la base imponibile quando lo ritenessero opportuno, in base ai propri interessi finanziari. Inoltre, il fatto che gli investimenti realizzati nell'ambito dei grandi progetti infrastrutturali comportino importi elevati non significa che le società impegnate in tali progetti si trovano in uno svantaggio strutturale che dev'essere corretto dal sistema dell'imposizione fiscale sui redditi. Tutte le società che realizzano investimenti incorrono in perdite nei primi anni di attuazione del progetto e potrebbero non avere entrate nel periodo di 5 anni previsto dal GITC. Questa giustificazione non deriverebbe in ogni caso dai principi del sistema greco d'imposizione fiscale sui redditi. Inoltre, il fatto che una simile disposizione sia stata applicata a taluni progetti infrastrutturali di grandi dimensioni in Grecia non significa che la misura sia giustificata nel caso di PCT. Infine, le presunte caratteristiche specifiche delle grandi concessioni non possono essere considerate un valido obiettivo delle norme d'applicazione generale relative al riporto delle perdite fiscali, come peraltro è stato chiarito ai punti da 98 a 100. Pertanto le autorità greche e PCT non sono riuscite a dimostrare che, alla luce dei principi del sistema greco di imposizione fiscale sui redditi, la distinzione fatta a favore di PCT può essere giustificata.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura selettiva in esame non può essere giustificata dalla logica del sistema tributario greco di riferimento descritto poc'anzi.

5.3.4. Scelta tra tre metodi di ammortamento

Sistema di riferimento

Il GITC prevede come norma generale per l'ammortamento dei beni il «metodo dell'ammortamento lineare fisso»117118. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del decreto presidenziale n. 299/2003119, le imprese sono tenute ad ammortizzare le immobilizzazioni ogni anno con i tassi di ammortamento riportati nel decreto, indipendentemente dal fatto che, nel periodo interessato, abbiano generato utili o perdite. Di conseguenza, se l'ammortamento è calcolato con tassi che sono superiori a quelli previsti nel decreto presidenziale, essi non vengono presi in considerazione a fini fiscali.

Soprattutto nel caso dei contratti di concessione, le riserve per il recupero dei beni che saranno restituiti allo Stato o a parti terze120 dopo un determinato periodo di tempo in forza di un contratto sono deducibili dalle entrate lorde121. Ai sensi della decisione ministeriale n. 100/2005122, le riserve per il recupero dei beni che saranno restituiti allo Stato o a parti terze senza indennizzo sono generate ogni anno e per tutta la durata della concessione avente a oggetto la costruzione del bene. La riserva è dedotta dalle entrate lorde e non viene usata per calcolare il reddito complessivo della società. La società non è autorizzata a calcolare gli ammortamenti in base al decreto presidenziale n. 299/2003, che è d'applicazione generale, per via di questa disposizione specifica ma anche per il fatto che le opere costruite dalla società in vista di uno sfruttamento non sono di sua proprietà, ma appartengono allo Stato o a una parte terza. La deduzione in oggetto è calcolata indipendentemente dall'esistenza di profitti.

Infine, le spese relative a miglioramenti e integrazioni apportate ai beni immobili in affitto sono ammortizzate in tranche uguali per la durata del contratto d'affitto, purché il tasso di ammortamento applicabile non sia inferiore al tasso definito nel decreto presidenziale n. 299/2003123.

Pertanto, il sistema generale di riferimento per quanto concerne questa misura consiste in un metodo di ammortamento lineare che trova applicazione generale, per l'intero periodo della concessione, che è il lasso di tempo definito per contratti che prevedono la restituzione del bene ammortizzato allo Stato o a terzi.

Le autorità greche e PCT sostengono che le disposizioni in materia di ammortamento prevedono la flessibilità di scegliere tra metodi di ammortamento e tassi di ammortamento alternativi, per consentire il trattamento adeguato di situazioni diverse. In questa prospettiva si riferiscono alla possibilità per le imprese industriali, minerarie, estrattive e le imprese miste di questo genere di scegliere il metodo lineare o il metodo scalare. A detta loro, la scelta del metodo di ammortamento, oltre che dei tassi di ammortamento, è a discrezione dei contribuenti. In linea con questi due metodi e tenendo conto del principio di flessibilità accordato in tali circostanze, esse fanno riferimento alla possibilità per i partenariati pubblico-privati di scegliere tra il metodo lineare da applicare per tutta la durata del progetto e il metodo lineare di durata decennale, con la libertà di scegliere un periodo di ammortamento più lungo entro un mese dal termine del progetto stesso124. Infine, esse ripropongono il ragionamento esposto prima della decisione di avvio del procedimento, indicando che la flessibilità di questo sistema è dimostrata anche dalla circostanza che altre società aggiudicatarie di progetti di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni in Grecia hanno la possibilità di scegliere metodi di ammortamento diversi.

La Commissione rileva che la possibilità per le imprese industriali, minerarie, estrattive e per le imprese miste di questo genere di scegliere tra due metodi di ammortamento diversi non si applica a PCT, poiché tale possibilità non interessa i contratti che prevedono la restituzione dei beni allo Stato o a terzi al termine del periodo contrattuale.

Inoltre, il fatto che altre imprese possano aver beneficiato di vantaggi analoghi non significa che tali vantaggi possano costituire un sistema di riferimento. In particolare, la circostanza che altre imprese aggiudicatarie di concessioni di progetti di infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni in Grecia abbiano la possibilità di scegliere tra metodi di ammortamento diversi dimostra soltanto che la possibilità è limitata a una categoria di imprese, quelle che intraprendono progetti di infrastrutture pubbliche di tali dimensioni.

Pertanto, la Commissione è del parere che il sistema di riferimento per questa misura sia quello individuato ai punti da 155 a 156.

Deroga al sistema di riferimento

L'articolo 2, paragrafo 6, della legge in esame offre a PCT la possibilità di scegliere tra 3 diversi metodi di ammortamento:

  1. a) metodo di ammortamento lineare fisso, per l'intera durata del periodo di concessione;

  2. b) ammortamento delle spese di costruzione entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, con quote annue uguali125. Ove PCT desiderasse ammortizzare queste spese su un periodo più lungo, potrebbe farlo, ma in tal caso dovrebbe darne notifica all'autorità tributaria entro un mese dalla fine dell'anno fiscale entro cui l'opera è stata completata;

  3. c) ammortamento di qualsiasi somma fino al 100 % delle sue spese di costruzione entro 5 anni dall'inizio dello sfruttamento commerciale dell'opera126. Per tutti gli anni successivi è possibile ammortizzare fino al 50 % delle spese di costruzione non ammortizzate delle opere completate, indipendentemente dalla data di completamento. Nel caso in cui PCT desiderasse ricorrere a questo metodo, dovrebbe notificare la sua decisione all'autorità fiscale competente entro 6 anni dall'inizio della concessione.

PCT ha avuto la possibilità di scegliere tra il metodo di ammortamento lineare standard d'applicazione generale e altri due metodi di ammortamento che sono previsti per alcuni progetti infrastrutturali di grandi dimensioni in Grecia. La disposizione conferisce a PCT il diritto di scegliere metodi di ammortamento che possono offrire un vantaggio rispetto al sistema generale. Se, per esempio, PCT scegliesse uno dei due metodi di ammortamento rapidi, sarebbe in grado di abbattere la sua base imponibile in più larga misura e con maggiore anticipo rispetto a quanto accadrebbe se optasse per l'applicazione del metodo lineare standard. Oltretutto, la discrezionalità garantita alla società di scegliere il terzo metodo di ammortamento entro 6 anni dalla data di inizio della concessione significa, nella pratica, che PCT potrebbe scegliere il metodo e il livello massimo di abbattimento della propria base imponibile in un momento successivo, quando cioè si trovasse nella posizione di calcolare con più precisione la sua base imponibile. Pertanto, in base al suo reddito all'epoca, potrebbe beneficiare del vantaggio di abbattere i profitti imponibili e pagare meno tasse di quante ne pagherebbe se ammortizzasse tutti i suoi beni in conformità alle norme d'applicazione generale.

Le autorità greche e PCT sostengono che la scelta del metodo di ammortamento non può costituire un vantaggio, poiché il beneficio dell'agevolazione fiscale corrisponde all'importo delle spese di ammortamento, e che l'unica differenza riguarda il numero di anni interessati dall'ammortamento.

La Commissione rileva al riguardo che l'ammortamento completo di un bene nell'arco di un periodo di tempo più o meno lungo può portare alla differenziazione del risultato finanziario e della situazione imponibile della società in un determinato lasso di tempo e, dunque, determinare un beneficio. Se, per esempio, una società ammortizza il valore complessivo di un bene nell'arco di 10 anni anziché di 35 anni, essa sarà in grado di ridurre la propria base imponibile in un'epoca anteriore. Il valore delle spese di ammortamento di cui si terrà conto nel primo caso saranno superiori al valore delle stesse spese ammortizzate in un periodo più lungo. Pertanto, la Commissione ritiene che l'agevolazione fiscale coincida sì con le spese di ammortamento totali ma che il modo in cui questa spesa di ammortamento è usata a scopo fiscale può produrre un vantaggio aggiuntivo per PCT che è precluso alle altre società.

Le autorità greche e PCT hanno dichiarato che la flessibilità intrinseca alle norme in materia di ammortamento in Grecia dovrebbe riguardare un'intera gamma di opzioni, per poter consentire un trattamento adeguato delle diverse situazioni in cui vengono realizzati i progetti di infrastrutture pubbliche, garantendo al tempo stesso l'ammortamento complessivo delle spese dei beni.

Tuttavia, la norma d'applicazione generale del metodo lineare fisso per i contratti di concessione, ossia per le società che versano nella medesima situazione giuridica e fattuale, è chiaramente prevista dalla legge e la «flessibilità» relativa alla gamma di tassi di ammortamento non si applica in generale alle spese dei contratti di concessione, bensì ad altri tipi di spese d'investimento.

Le autorità greche sostengono altresì che la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, ha frainteso l'ulteriore flessibilità accordata a PCT, che non comporta automaticamente e necessariamente un vantaggio. Il funzionamento di ciascun metodo di ammortamento disponibile e, in particolare, la gamma di tassi di ammortamento contemplata da ciascun metodo, unitamente al particolare insieme di circostanze127, implicano che, in linea di principio, non si può escludere che un esito analogo possa derivare anche applicando qualsiasi altro metodo alternativo. Inoltre, il solo fatto che un'impresa abbia la possibilità di scegliere tra un maggior numero di alternative rispetto ad un'altra non equivale automaticamente a generare un vantaggio in suo favore. L'esistenza o meno di un vantaggio competitivo si potrebbe accertare soltanto sulla base di una valutazione delle condizioni concorrenziali e dei diversi esiti che potrebbero delinearsi in circostanze specifiche con l'applicazione dei metodi di ammortamento alternativi a disposizione di ciascun concorrente.

La Commissione è del parere che il ragionamento esposto a tale riguardo nella decisione di avvio del procedimento128 sia sostanzialmente confermato dall'argomentazione suesposta. Poiché ciascun metodo di ammortamento comporta la necessità di esaminare diversi parametri per poter scegliere quello più vantaggioso, in virtù di tale disposizione PCT ha la libertà di effettuare i suoi calcoli e scegliere, tra i vari metodi di ammortamento, quello che maggiormente risponde ai suoi interessi. In particolare, il fatto che, a distanza di 6 anni dall'inizio del progetto, possa ancora decidere di cambiare il metodo di ammortamento applicabile, il suo margine di libertà è maggiore rispetto a quello di un normale operatore129. Inoltre, poiché PCT può scegliere il metodo di ammortamento che ritiene più adatto, diversamente da altre imprese che possono soltanto applicare le consuete norme in materia di ammortamento per le concessioni, essa senz'altro gode di un vantaggio selettivo rispetto a tali imprese. Non è necessario a tale proposito esaminare le condizioni concorrenziali e i diversi esiti che potrebbero derivare ai diversi concorrenti nelle circostanze specifiche, poiché questo non è l'obiettivo che deve essere utilizzato come criterio per confrontare la situazione giuridica e fattuale analoga di PCT.

Oltretutto, le autorità greche ripropongono l'argomentazione iniziale in relazione alle norme di ammortamento applicabili a PPA e al porto di Salonicco130, gli altri due principali porti della Grecia, e insistono con l'affermare che la disposizione contestata consente di scongiurare il rischio che PCT sia trattata in maniera meno favorevole rispetto a questi altri due operatori portuali.

La Commissione rileva che, in ogni caso, la circostanza che tassi di ammortamento specifici avrebbero potuto essere applicati all'epoca per PPA e il porto di Salonicco non significa che PCT potesse essere autorizzata a godere di un trattamento speciale né che tale trattamento speciale fosse giustificato. La Commissione pertanto ritiene che la disposizione in esame comporta un vantaggio selettivo per PCT.

Questo vantaggio consiste nella possibilità per PCT di scegliere tra 3 metodi di ammortamento diversi ed equivale alla differenza tra l'imposta sui redditi che PCT dovrebbe pagare se fosse applicato il metodo lineare e l'imposta che la società ha effettivamente versato applicando un metodo di ammortamento diverso.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT affermano che: a) la scelta di metodi di ammortamento alternativi rientra nel regime generale applicato a tutte le imprese incaricate di realizzare progetti di infrastrutture pubbliche in tutti i settori dell'economia; b) non vi è discriminazione poiché i concessionari di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni si trovano in una situazione giuridica e fattuale diversa rispetto ad altre attività; c) la disposizione è coerente con il suo obiettivo e fruibile da parte di tutte le imprese di questo genere; d) gli aspetti pertinenti da considerare sono l'obiettivo perseguito, il meccanismo scelto e il principio di flessibilità del sistema generale di ammortamento dei beni; e) in assenza di questa disposizione vi sarebbe un'incertezza giuridica, poiché esistono tipologie di beni per i quali non sono disponibili tassi di ammortamento; f) l'essenza della disposizione consiste nel concedere maggior flessibilità per ammortizzare beni che non sono interessati da tassi standard, a causa delle specificità delle concessioni di infrastrutture pubbliche; g) poiché questo meccanismo si applica sistematicamente a tutte le concessioni di infrastrutture pubbliche in tutti i settori, esso è coerente con il relativo principio della flessibilità del sistema di ammortamento; h) il meccanismo è appropriato e proporzionato, dal momento che applica il principio di flessibilità e non esiste un'alternativa più adatta per garantire la stessa flessibilità di ammortamento, considerato che le circostanze affrontate da ciascuna impresa all'epoca in cui viene selezionato il metodo di ammortamento non possono essere note in anticipo; i) PCT non gode di un potere discrezionale speciale diverso da quello giustificato in virtù del principio generale di flessibilità.

Prima di tutto la Commissione rammenta che, ai sensi della giurisprudenza, lo Stato membro deve giustificare l'adozione delle misure selettive131. L'argomentazione fornita dalle autorità greche e dal beneficiario non specifica in che modo una misura che offre potere discrezionale al beneficiario possa essere considerata giustificata dalla logica del sistema tributario. Perciò ribadisce le conclusioni preliminari adottate nella decisione di avvio del procedimento secondo cui questa misura non può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario.

La Commissione osserva altresì che la flessibilità che conferisce piena discrezionalità al beneficiario su come ammortizzare i propri beni non può essere considerata un principio sotteso al sistema tributario idoneo a giustificare la misura. In sostanza, si finirebbe col far coincidere la misura con il sistema generale e considerare il suo meccanismo come l'obiettivo rispetto al quale giustificare la misura stessa. Se tale ragionamento trovasse applicazione, qualsiasi misura fiscale discrezionale potrebbe sottrarsi alla classificazione di aiuto di Stato. Inoltre, tutte le argomentazioni avanzate con riferimento al fatto che norme analoghe si applicano ad altri contratti di concessione per progetti di infrastrutture pubbliche in Grecia non possono giustificare la misura132. Pertanto, la misura comporta un vantaggio selettivo che non può essere giustificato dalla logica o dall'impianto generale del sistema.

5.3.5. Esenzione dalle imposte di registro sui contratti di prestito e su eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto d'investimento (articolo 2, paragrafo 8)

Sistema di riferimento

Ai sensi della legislazione d'applicazione generale, le imposte di registro sono applicate sulla forma scritta di vari atti di diritto civile e commerciale, compresi quindi gli accordi di prestito, credito e gli accordi accessori. In conformità al decreto presidenziale sulle imposte di registro133, questo tipo d'imposta si applica in relazione a un documento specifico che riporta una transazione per iscritto. L'imposta di registro è correlata all'atto stesso; pertanto, spetta alle parti individuare la parte che dovrà sostenere le spese. Tuttavia, nella pratica ciò significa che per gli accordi di prestito, credito e gli accordi accessori il versamento delle imposte di registro spetta perlopiù al beneficiario del prestito, dal momento che il creditore ha il potere di imporre questa condizione. L'introduzione dell'IVA come imposta gravante sulle spese generali nell'ordinamento giuridico greco con la legge n. 1642/1986 ha avuto come conseguenza la sostituzione di alcune imposte di registro e imposte sulla cifra d'affari con l'IVA134.

A norma dell'articolo 16 della legge n. 1676/1986 e dell'articolo 36 della legge n. 3220/2004 sono esenti dall'imposta di registro gli accordi di prestito e credito, oltre che gli accordi accessori offerti dalle banche greche e straniere in Grecia o che abbiano un legame con la Grecia (per esempio, che sono stipulati e/o eseguiti in Grecia, generano obblighi che sono eseguibili in Grecia, prevedono beni collaterali in Grecia) (principio della territorialità)135. Pertanto, in conformità al codice vigente in materia di imposta di registro, i crediti che sono concessi da imprese diverse dalle banche sono soggetti a un'imposta di registro136, a meno che non abbiano un legame con la Grecia o siano emessi come prestiti obbligazionari. I prestiti trasferiti tra imprese diverse dalle banche sono anch'essi soggetti all'imposta di registro137, se il prestito principale è stato originariamente sottoposto alla medesima imposta.

La Commissione osserva che le norme in materia di imposta di registro prevedono alcune esenzioni, in particolare dopo l'introduzione del regime IVA e/o la sostituzione dell'imposta di registro con altri oneri o imposte. Tuttavia, l'impianto d'applicazione generale per questa misura rimane il sistema greco in materia di imposta di registro, nella versione vigente all'epoca dell'adozione della disposizione in esame. L'esistenza di esenzioni a tale sistema non significa che il regime in materia di imposta di registro non esista, ma che tale esenzione138 dev'essere esaminata nel merito.

Deroga al sistema di riferimento

Poiché, ai sensi delle norme d'applicazione generale, gli accordi di prestito, gli accordi di credito e gli accordi accessori stipulati con imprese diverse dalle banche ed eseguiti in Grecia o aventi un legame con la Grecia139 sono soggetti alle imposte di registro, per questo tipo di atti PCT avrebbe normalmente dovuto versare le imposte di registro. Tuttavia, in virtù della disposizione in esame, PCT è stata sollevata dall'obbligo di versare le imposte di registro che normalmente avrebbe dovuto versare per questo tipo di atti. PCT è stata esentata dal versamento delle imposte di registro che normalmente avrebbe dovuto pagare per prestiti contratti con qualsiasi tipo di impresa diversa dalle banche, in particolare con la sua società controllante Cosco140.

Ciò permetterebbe a PCT di godere di un vantaggio selettivo rispetto ad altre imprese che versano in una situazione giuridica e fattuale analoga. Questo vantaggio corrisponde all'imposta di registro che PCT avrebbe normalmente dovuto versare in forza delle norme d'applicazione generale.

Le autorità greche e PCT non mettono in dubbio la circostanza che queste operazioni di prestito siano esenti dal versamento dell'imposta di registro che normalmente sarebbe dovuta. Esse sostengono, tuttavia, che l'esenzione offra a PCT maggior flessibilità in relazione al finanziamento richiesto per adempiere ai suoi obblighi di concessione senza ulteriori spese, nell'eventualità in cui tale flessibilità sia considerata necessaria in circostanze eccezionali e richiamano inoltre il fatto che PAA ha anch'essa beneficiato di tale esenzione nel contesto della sua concessione per la gestione del porto del Pireo. Pertanto, questa misura dev'essere considerata come parte integrante di una misura generale intrinseca al sistema tributario greco, che mira a facilitare il finanziamento di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni.

Tuttavia, come si è detto per le altre misure, l'agevolazione del finanziamento delle grandi infrastrutture costituisce un elemento di cui tener conto al momento di valutare la possibile compatibilità dell'aiuto di Stato ma non l'esistenza dell'aiuto di Stato.

Inoltre, le autorità greche e il beneficiario sostengono che i due prestiti subordinati di […] milioni di EUR e di 54,8 milioni di EUR che Cosco ha accordato a PCT per avviare gli investimenti nel porto del Pireo non erano soggetti all'imposta di registro ai sensi delle norme d'applicazione generale, poiché a) sono stati eseguiti fuori dal territorio greco, b) sono stati trasferiti su un conto corrente acceso da PCT presso una banca estera, c) sono stati rimborsati da PCT tramite un bonifico dal suo conto corrente estero. A sostegno di tali affermazioni, esse hanno fornito una relazione relativa alla regolare verifica fiscale dell'esercizio finanziario di PCT che ne conferma l'esenzione.

La Commissione osserva, in primo luogo, che il mancato versamento dell'imposta di registro da parte di PCT nelle summenzionate operazioni non dimostra che, ai sensi delle norme d'applicazione generale, PCT non avrebbe dovuto versarla. La relazione relativa alla verifica fiscale trasmessa fa specifico riferimento alla disposizione in esame. Inoltre, le operazioni contestate sono perfettamente identiche a un'operazione simile in merito alla quale la Corte d'appello amministrativa di Atene ha stabilito141 che il principio di territorialità del codice sull'imposta di registro142 era stato violato. In particolare, in quel caso l'accordo di prestito era stato stipulato da una società stabilita in Grecia in qualità di beneficiario e da una società estera stabilita fuori dal territorio greco in qualità di finanziatore. Il prestito era stato contratto fuori dalla Grecia. Il finanziatore aveva depositato l'importo del prestito su un conto corrente del beneficiario al di fuori della Grecia e, in seguito al deposito, la banca estera era obbligata a trasferire l'importo del prestito sul conto corrente del beneficiario in Grecia lo stesso giorno. La Corte d'appello amministrativa ha ritenuto che il prestito producesse gli stessi effetti giuridici che avrebbe prodotto se fosse stato contratto in Grecia e se l'importo del prestito fosse stato trasferito direttamente in Grecia senza l'intermediazione della banca estera, e fosse pertanto soggetto all'imposta di registro.

Lo stesso scenario si applica anche ai prestiti che Cosco ha accordato a PCT. In particolare, l'accordo di prestito è stato stipulato fuori dalla Grecia, gli importi del prestito sono stati depositati sul conto di PCT presso la banca HSBC di Lussemburgo il 21 aprile 2009 e sono stati trasferiti sul conto di PCT presso la HSBC di Pireo il 22 aprile 2009. Stando alle dichiarazioni delle autorità greche, PCT ha utilizzato 50 milioni di EUR più IVA come lettera di garanzia che PCT doveva fornire a PPA per l'entrata in vigore dell'accordo di prestito143. Pertanto, le circostanze fattuali dell'accordo di prestito relative al suddetto caso sono equivalenti alle circostanze degli accordi di prestito tra Cosco e PCT. In particolare, benché il prestito fosse stato sottoscritto fuori dalla Grecia e depositato in un conto corrente fuori dalla Grecia, esso è stato trasferito sul conto di PCT in Grecia affinché la società potesse utilizzarlo ai fini dell'accordo di concessione in Grecia. Di conseguenza, in base al principio della territorialità enunciato all'articolo 8 del codice sull'imposta di registro nell'interpretazione data dai giudici greci, gli accordi di prestito in questione avrebbero dovuto essere soggetti al pagamento dell'imposta di registro prevista dalle norme d'applicazione generale. La Commissione è dunque del parere che PCT abbia già beneficiato di un vantaggio economico concreto grazie a questa disposizione, che non costituisce l'applicazione delle norme d'applicazione generale bensì una deroga alle stesse.

Le autorità greche e il beneficiario sostengono che questa decisione della Corte non si applica al caso di PCT, poiché le circostanze fattuali di questo caso differirebbero da quelle degli accordi di prestito contratti da PCT, ed affermano che PCT avrebbe potuto utilizzare gli importi dei prestiti al di fuori della Grecia, per i suoi scopi. Inoltre, esse rilevano che avverso questa decisione è stato presentato ricorso dinanzi alla Suprema corte amministrativa della Grecia e che l'amministrazione greca applica una circolare interpretativa144 in base alla quale un'operazione di questo genere non sarebbe soggetta all'imposta di registro. La circolare ha validità generale e vincolante per la pubblica amministrazione. Pertanto, il mancato versamento di imposte di registro in queste due operazioni non costituisce una deviazione dalle norme d'applicazione generale.

La Commissione osserva che una circolare interpretativa riguardante l'applicazione del codice sull'imposta di registro non può essere considerata gerarchicamente sovraordinata rispetto alle decisioni dei tribunali. Il fatto che sia stato presentato ricorso avverso la decisione della Corte d'appello amministrativa di Atene non significa poi che tale decisione non sia applicabile. Inoltre, l'interpretazione del principio di territorialità145 da parte dei giudici greci si colloca sulla falsariga di detta decisione. La Commissione osserva infine che i fatti concernenti gli accordi di prestito di PCT sono gli stessi e, pertanto, si può concludere che, ai sensi delle norme d'applicazione generale nell'interpretazione datane dai giudici greci, PCT avrebbe dovuto versare la relativa imposta di registro. Secondo tale interpretazione, la disposizione in esame garantisce chiaramente un vantaggio selettivo a PCT.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche dichiarano che tale esenzione è coerente con il sistema generale della progressiva eliminazione dell'imposta di registro, in cui il legislatore decide che l'esenzione dall'imposta di registro è un meccanismo appropriato per garantire che situazioni obiettivamente diverse siano trattate in maniera diversa a scopo fiscale. In tal senso, l'esenzione si applica a tutte le imprese che realizzano progetti di infrastrutture pubbliche. In quanto meccanismo introdotto per tener conto delle particolari caratteristiche di tali progetti, esso è anche proporzionato, poiché non rischia di mettere a repentaglio il gettito dell'imposta di registro, considerando che alcuni altri tipi alternativi di operazioni, anch'essi esenti dall'imposta di registro, possono in ogni caso essere utilizzati da queste imprese.

La Commissione osserva che la progressiva eliminazione dell'imposta di registro non si può applicare come principio del regime dell'imposta di registro che giustifica tale misura, poiché un'eliminazione progressiva potrebbe essere contemplata soltanto con riferimento a tutti gli accordi di prestito e non esclusivamente agli accordi stipulati da PCT. Quanto alle caratteristiche particolari dei progetti di infrastrutture pubbliche, la Commissione si rifà alla sua analisi di cui ai punti 98-100 della presente decisione, concludendo che le autorità greche e PCT non hanno dimostrato che questa misura selettiva è giustificata dalla logica del sistema tributario.

5.3.6. Esenzione dalle imposte di registro sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano (articolo 2, paragrafo 9)

Ai sensi del codice sulle imposte di registro, i prestiti trasferiti tra imprese diverse dalle banche sono soggetti all'imposta di registro146, se il prestito principale è stato inizialmente sottoposto alla medesima imposta.

La Commissione è del parere che il disposto dell'articolo 2, paragrafo 9, comporti un vantaggio diretto a favore dei creditori di PCT, tra cui la sua società controllante, Cosco. Questo vantaggio è pari all'importo dell'imposta di registro che PCT avrebbe normalmente dovuto versare in forza delle norme d'applicazione generale, in caso di trasferimento di un prestito concernente un accordo di concessione stipulato con PCT. La disposizione comporta inoltre un vantaggio indiretto a favore di PCT, nella misura in cui potrebbe agevolare l'ottenimento di un prestito da parte di PCT.

Secondo le autorità greche, nel 2009 Cosco ha accordato a PCT due prestiti che, stando alle autorità greche e a PCT, sono stati rimborsati nel 2011. In virtù della disposizione in esame, Cosco — ossia la società controllante di PCT — potrebbe beneficiare di un'esenzione dall'imposta di registro nel caso in cui trasferisse tali prestiti ad altre imprese. Le autorità greche e PCT sostengono che PCT ha già rimborsato i prestiti in questione. Date le circostanze, la Commissione non ha motivo di credere che i prestiti siano stati trasferiti ad altre imprese. Questa disposizione può tuttavia comportare un vantaggio selettivo per Cosco o altri creditori di PCT.

L'argomentazione fornita dalle autorità greche e PCT in merito all'esenzione dell'imposta di registro è la stessa avanzata per l'esenzione dall'imposta di registro per prestiti a favore di PCT. Alla luce di quest'analisi, la Commissione conclude che il ragionamento formulato con riferimento a quell'esenzione è valido anche per questa misura. Pertanto, la misura è selettiva e non può essere giustificata dal carattere o dall'impianto generale del sistema.

5.3.7. Esenzione dalle imposte di registro per gli eventuali indennizzi versati da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del regime IVA (articolo 2, paragrafo 10)

Sistema di riferimento

Per quanto riguarda questa misura, il sistema di riferimento è l'imposta di registro applicabile agli atti di diritto civile o commerciale in Grecia. Le norme che disciplinano questo regime sono già state menzionate ai punti 177-179 della presente decisione. Ai sensi delle norme in materia di imposta di registro, queste imposte sono applicate in relazione ai documenti legali a cui sono riferiti e non agli specifici soggetti passivi che sottoscrivono tali documenti. Ai sensi della circolare ministeriale n. 44/1987147 che interpreta le disposizioni sull'imposta di registro dopo le modifiche introdotte con il regime IVA, i contratti, gli atti o le transazioni soggetti all'IVA non sono soggetti all'imposta di registro.

Inoltre, ai sensi della legislazione d'applicazione generale così come interpretata e applicata dalle competenti autorità tributarie greche, il pagamento di un indennizzo esula dall'ambito di applicazione dell'IVA e, pertanto, è soggetto all'imposta di registro148.

Secondo la medesima circolare, l'attivazione di un accordo accessorio (collaterale, garanzia, mutuo, clausola penale e qualsiasi altra forma di garanzia) in relazione a un contratto soggetto a IVA, quindi esente dall'imposta di registro, non è soggetta all'imposta di registro proporzionale. Tuttavia, quando il contratto principale è soggetto a IVA o è soggetto a un'imposta di registro fissa (e non proporzionale), l'attivazione di un accordo accessorio a questo contratto è soggetta a un'imposta di registro fissa.

Infine, il versamento di altri tipi di indennizzi, per esempio per danni o violazione internazionale del contratto, è soggetto all'imposta di registro.

Le autorità greche spiegano che, a norma delle disposizioni del codice greco sull'imposta di registro, l'indennizzo versato in Grecia per danni è soggetto all'imposta di registro al tasso del 3,6 %. Il versamento dell'indennizzo in forza di una clausola di indennizzo inclusa in un contratto è soggetto all'imposta di registro al tasso del 2,4 %.

Deroga al sistema di riferimento

L'articolo 2, paragrafo 10, della legge di ratifica prevedeva che qualsiasi forma di indennizzo che PPA avrebbe versato a PCT in forza del contratto di concessione che esulasse dall'ambito di applicazione del regime IVA sarebbe stata esente dall'imposta di registro.

Considerando che, ai sensi della legislazione d'applicazione generale, l'imposta di registro è applicata ai documenti legali e non specificamente alle parti della transazione, e dal momento che PPA era stata esentata per legge149 dal versamento dell'imposta di registro all'epoca dell'adozione della legge di ratifica, ogni volta che il pagamento di un indennizzo per conto di PPA in relazione al contratto di concessione non fosse rientrato nell'ambito di applicazione del regime IVA e fosse stato soggetto all'imposta di registro, PCT sarebbe stata obbligata a versare tale imposta ai sensi delle norme d'applicazione generale. In particolare, grazie a tale disposizione, PCT sarebbe stata esonerata dal pagamento di un'imposta di registro fissa in caso di attivazione di una clausola penale del contratto di concessione, oltre che nell'eventualità in cui PPA avesse versato un indennizzo per danni in relazione al contratto di concessione o in seguito a una violazione del detto contratto. Inoltre, come fanno sapere le autorità greche e il beneficiario, essendo PPA esonerata all'epoca dal versamento dell'imposta di registro in relazione a transazioni riguardanti la realizzazione di opere per conto di terzi, in virtù di tale disposizione PCT sarebbe stata esonerata anche dal pagamento dell'imposta di registro con riferimento agli accordi stipulati con PPA soggetti a tale imposta. Pertanto, l'esenzione contestata produce l'effetto di sollevare PCT dall'obbligo del pagamento delle imposte di registro in siffatti casi, il che si traduce in un evidente vantaggio selettivo a favore di PCT.

Le autorità greche e PCT sostengono che, quando il versamento di un indennizzo è legato da un nesso causale a un contratto che rientra nell'ambito di applicazione del regime IVA in forza della clausola di indennità («clausola penale») in esso contenuta, esso è esente dall'imposta di registro. e ciò perché la suddetta clausola d'indennità è considerata un accordo accessorio esente dall'imposta di registro e l'accordo principale ricade nell'ambito di applicazione dell'IVA. Poiché il contratto di concessione è soggetto all'IVA, qualsiasi pagamento ai sensi della clausola penale previsto dal contratto di concessione è esente dall'imposta di registro in virtù delle norme d'applicazione generale.

La Commissione osserva che, effettivamente, la legislazione d'applicazione generale non prevede l'applicazione di un'imposta di registro proporzionale sull'attivazione di una clausola penale di un contratto soggetto all'IVA. Tuttavia, in questi casi, si applica un'imposta di registro fissa, conformemente alla medesima circolare invocata dalle autorità greche. Di conseguenza, nel caso in cui PPA dovesse versare un indennizzo in forza dell'attivazione di una clausola penale del contratto di concessione, conformemente alla disposizione in esame PCT non sarebbe tenuta a versare l'imposta di registro fissa che sarebbe dovuta. Pertanto, la disposizione conferisce a PCT un vantaggio selettivo.

Le autorità greche e PCT indicano inoltre che il versamento di altri tipi di indennizzi, per esempio per danni o violazione internazionale del contratto, è soggetto all'imposta di registro. In tal senso, l'articolo 2, paragrafo 10, introduce un'esenzione in merito a questi altri tipi di indennizzo. Tuttavia, a detta loro, quest'esenzione fa parte del regime generale e si prefigge di tenere conto delle caratteristiche/particolarità oggettivamente diverse delle concessioni di infrastrutture pubbliche. Pertanto, non emerge in tal caso alcuna autentica differenziazione e alcuna selettività.

La Commissione osserva che le autorità greche e PCT confermano la sua conclusione che, nei casi in cui PPA pagherebbe a PCT un indennizzo per danni correlati al contratto di concessione e/o per qualsivoglia violazione dello stesso, in virtù della disposizione in esame PCT non verserebbe l'imposta di registro che normalmente dovrebbe versare. Pertanto, tale disposizione conferisce a PCT un vantaggio che è pari all'imposta di registro che dovrebbe pagare in tali circostanze e dal cui versamento è esonerata. Quanto all'argomentazione pertinente al sistema generale specifico per i progetti di infrastrutture pubbliche, la Commissione si rifà alla sua analisi di cui ai punti da 92 a 97 e al punto 107 della presente decisione. In particolare, la Commissione ritiene che una misura applicabile alle imprese incaricate della realizzazione di progetti di infrastrutture pubbliche si applica soltanto a una categoria di imprese e, di conseguenza, è selettiva.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche e PCT affermano che tale esenzione è coerente con il sistema generale della progressiva eliminazione dell'imposta di registro e con il principio di uguaglianza, poiché rappresenta il meccanismo atto a garantire che le caratteristiche specifiche dei progetti di infrastrutture pubbliche siano trattati di conseguenza per fini fiscali. La Commissione non può accettare l'argomentazione che tali «obiettivi» giustificano la misura in questione e fa riferimento a ciascuna analisi di cui ai punti da 189 a 190 in relazione all'esenzione dall'imposta di registro dei prestiti di PCT.

Inoltre, le autorità greche e PCT sostengono che tale esenzione è coerente con il principio di uguaglianza. In particolare, in mancanza di tale esenzione, e poiché PPA era esonerata, all'epoca dell'adozione della legge di ratifica, dal pagamento dell'imposta di registro in relazione alle operazioni concernenti la realizzazione di opere per conto di altri soggetti, PCT sarebbe stata obbligata a versare l'imposta di registro ogniqualvolta tale obbligo fosse scaturito dai suoi accordi con PPA.

Tuttavia, come già rilevato nella decisione di avvio del procedimento150, il fatto che PPA possa essere esentata dalle imposte di registro non significa che l'esenzione in favore di PCT sia giustificata dalla natura del sistema tributario.

La Commissione osserva che la legge n. 4152/2013 ha abrogato tale disposizione. Pertanto, il vantaggio selettivo a favore di PCT si riferirebbe soltanto al passato.

5.3.8. Su richiesta di PCT, tutela prevista dal decreto legislativo n. 2687/1953 per l'investimento del contratto di concessione (articolo 3)

Descrizione del decreto legislativo e delle misure eventualmente interessate dallo stesso

a. Procedimento

Il decreto legislativo n. 2687/1953 consente all'amministrazione greca di concedere uno speciale regime favorevole a qualsiasi società che importi capitale estero allo scopo di effettuare «investimenti produttivi». Per poter beneficiare di tale regime, una società deve farne richiesta al ministero dell'Economia nazionale. A fronte della presentazione di una domanda, un apposito comitato formula un parere dopo aver esaminato:

se un investimento è «produttivo», ossia se mira a sviluppare la produzione nazionale o se contribuisce allo sviluppo economico del paese,

se riguarda capitale estero, di qualsiasi natura, ossia valuta estera, macchinari e materiali esteri, invenzioni, tecnologie, oltre che marchi stranieri,

l'«utilità» dell'importazione di capitale estero; su questo specifico punto il decreto non prevede l'obbligo di soddisfare una definizione o determinati criteri, attribuendo quindi un potere discrezionale all'amministrazione nazionale.

Ricevuto tale parere, il ministro responsabile, a seconda dell'importanza dell'investimento, propone un decreto presidenziale irrevocabile o adotta una decisione ministeriale con cui approva l'importazione di capitale estero alle condizioni specifiche in essa definite e che autorizza il regime favorevole irrevocabile151.

b. Privilegi che possono essere concessi

Il decreto presidenziale o la decisione ministeriale che possono essere adottati per una specifica società concedono le seguenti «agevolazioni» fiscali152:

il congelamento dell'aliquota fiscale applicata ai profitti per un periodo non superiore a 10 anni o l'applicazione di un'aliquota inferiore153,

la riduzione o l'esenzione dei dazi doganali o degli oneri sulle importazioni di macchinari o altri beni per un periodo non superiore a 10 anni,

un'aliquota fiscale più bassa o l'esenzione da qualsiasi imposta applicata dalle autorità locali o dalle autorità portuali per un periodo non superiore a 10 anni,

la riduzione o l'esenzione da eventuali oneri e diritti di qualsiasi genere in relazione all'iscrizione di ipoteche o alla costituzione di un pegno a garanzia del capitale importato o per la conclusione di qualsiasi contratto correlato,

il divieto di restrizioni o imposte sulle esportazioni,

il divieto dell'imposizione retroattiva di una tassa,

l'esenzione dall'espropriazione forzata a favore dello Stato di beni della società beneficiaria,

il divieto del sequestro di beni delle imprese sotto tutela,

l'assunzione di cittadini stranieri come personale tecnico e amministrativo e l'autorizzazione a esportare l'ammontare delle loro retribuzioni in valuta estera,

il permesso di rimpatriare prestiti o capitale sociale (fino al 10 % del capitale importato annuo); l'esportazione cumulativa di profitti (fino al 12 % esente da imposte del capitale annuo importato e rimpatriato); l'esportazione degli interessi (fino al 10 % annuo)154.

Conformemente al decreto legislativo, i beni delle società che sono creati o accresciuti in misura significativa155 con capitale estero in virtù di tale decreto sono esenti da qualsiasi espropriazione forzata a favore dello Stato, oltre che dal sequestro dei beni156. Infine, una disposizione specifica stabilisce il principio della non applicazione retroattiva delle imposte per tutte le società interessate dal decreto legislativo157.

Sistema di riferimento

Poiché la tutela prevista dal decreto legislativo n. 2687/1953 può variare a seconda delle misure di volta in volta individuate per ciascuna specifica impresa che ricade nell'ambito di applicazione di questa «tutela» e le esenzioni che possono essere concesse a PCT in virtù del presente decreto sono state determinate in via indicativa, il sistema di riferimento generale può comprendere le diverse misure fiscali di cui godrà il beneficiario una volta che l'amministrazione avrà adottato lo specifico regime richiesto da PCT.

Le autorità greche e PCT sostengono che, poiché questo decreto è stato istituito come legge che la Costituzione riconosce come gerarchicamente sovraordinata, esso non può essere considerato una misura «speciale» comparabile al quadro legislativo «generale». All'epoca in cui il decreto è stato adottato, e data la sua superiorità gerarchica, la maggior parte del quadro legislativo nazionale che la Commissione utilizza come «sistema di riferimento» non esisteva neppure. Pertanto, il «sistema di riferimento» che deve essere preso in considerazione a tale proposito è la Costituzione greca e lo stesso decreto legislativo n. 2687/1953 come misura generale. Oltretutto, la Commissione era già al corrente della sua esistenza sin dall'epoca dell'adesione della Grecia.

Le autorità greche e PCT sostengono altresì che lo speciale regime di tutela degli investimenti esteri è una misura generale che si applica a tutti gli investimenti esteri che soddisfano criteri oggettivi per la sua applicazione. Esse affermano anche che la ratio del decreto era la necessità a) di riconoscere che, nello scenario greco, gli investimenti esteri erano esposti a rischi e difficoltà particolari e, pertanto, per poter raggiungere l'obiettivo di attrarre questo genere di investimenti era indispensabile individuare un trattamento particolare, e b) di garantire un trattamento adeguato in tal senso.

Inoltre, le autorità greche e PCT fanno notare che la risposta del commissario Tajani158 con riferimento a tale decreto escludeva soltanto le nuove misure nel campo delle tariffe doganali e non le misure di aiuto di Stato. A detta loro, è evidente che l'applicazione di questo decreto non ha fatto emergere nuovi aiuti di Stato illegittimi dall'epoca dell'adesione della Grecia nell'UE, quando il decreto era già in vigore; da allora il decreto ha continuato a essere applicato senza modifiche e finora la Commissione non è intervenuta per metterne in dubbio la legittimità rispetto al diritto dell'UE.

La Commissione osserva che il decreto legislativo in questione non può essere considerato un valido «sistema di riferimento». Il fatto che il decreto fosse già in vigore prima dell'adesione della Grecia all'UE non significa che esso sia gerarchicamente superiore al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, di conseguenza, alle disposizioni di tale trattato in materia di aiuti di Stato. Entrando a far parte dell'UE, la Grecia ha dovuto aderire all'«acquis communautaire» e dovrebbe, soprattutto, rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato. Quindi, nel caso in cui ricorresse a tale decreto per accordare vantaggi specifici a specifiche imprese, la Grecia dovrebbe innanzitutto darne notifica alla Commissione affinché quest'ultima effettui una valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato ed eventualmente approvi tale decisione in virtù delle norme del trattato159.

Oltretutto, il decreto lascia all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità160 per stabilire le condizioni, oltre che i vantaggi, che saranno concessi alle specifiche imprese che ne faranno uso. Il trattamento speciale riservato agli investimenti esteri in Grecia al fine di promuovere tali investimenti contiene già in sé elementi selettivi. Al tempo stesso esso persegue un obiettivo di politica pubblica e non un obiettivo fiscale. Un valido sistema di riferimento ai fini dell'analisi della selettività può essere fondato soltanto su principi fiscali. Gli obiettivi di politica pubblica sono obiettivi estrinseci a un sistema tributario, come già osservato ai punti da 92 a 94 della presente decisione e, pertanto, non possono essere considerati come obiettivi di un sistema di riferimento ai fini della valutazione della selettività.

Deroga al sistema di riferimento

L'articolo 3 della legge n. 3755/2009 consente a PCT di richiedere il regime di tutela previsto ai sensi del decreto legislativo poc'anzi descritto. La conseguenza di tale disposizione è che l'amministrazione greca può concedere a PCT, su sua richiesta, svariati vantaggi selettivi. Tali vantaggi consistono prevalentemente in imposte che PCT avrebbe dovuto versare in forza delle norme ordinarie e da cui è stata esonerata grazie a tale disposizione. Inoltre, anche l'esenzione da altri vincoli legali (espropriazione forzata, sequestro di beni, autorizzazione ad assumere personale estero e a esportare l'ammontare dei loro stipendi in valuta estera, autorizzazione a rimpatriare prestiti o capitale sociale) potrebbe in futuro favorire PCT. Il fatto che tali vantaggi, a detta delle autorità greche, di fatto non siano stati ancora garantiti a PCT nulla toglie alla circostanza che la disposizione in esame conferisce a PCT il diritto di richiedere e ottenere misure privilegiate previste dal decreto.

Quanto alla misura in favore di PCT, le autorità greche non forniscono ulteriori argomentazioni rispetto a quelle inizialmente prodotte. Pertanto, la conclusione della Commissione in merito al carattere selettivo di tale misura rimane la stessa161.

Come si è detto162, il fatto che una misura possa avere un obiettivo di politica economica non significa che essa non sia selettiva, ma che può essere considerata compatibile con il mercato interno, se sono soddisfatte talune condizioni163.

Inoltre, indipendentemente dalla natura del regime previsto ai sensi del decreto legislativo164, la sua applicazione individuale può assumere le caratteristiche di un vantaggio selettivo165 se si considera che ciascuna decisione dell'amministrazione greca può discostarsi dalle norme fiscali generalmente applicabili a beneficio di PCT. Secondo la comunicazione sulle norme fiscali166, tale constatazione comporta una presunzione di esistenza di un aiuto di Stato e deve essere esaminata in dettaglio. A partire da questo ragionamento la Commissione ritiene che la disposizione in questione comporti un vantaggio selettivo a favore di PCT che sarà attuato nel caso PCT decida di avvalersene.

Giustificazione in base alla logica del sistema tributario

Le autorità greche sostengono che il regime specifico di cui al suddetto decreto mirava ad attirare capitale estero e a favorire la ricostruzione del paese dopo la seconda guerra mondiale e la guerra civile degli anni 1940. Data la sua importanza per lo sviluppo economico della Grecia, l'articolo 107 della Costituzione greca ne riconosce espressamente il carattere prevalente rispetto alle leggi ordinarie. L'obiettivo del regime era garantire che gli investitori di capitali esteri fossero protetti dalle continue modifiche della legislazione greca in materia fiscale, che non sono favorevoli agli investimenti esteri. Tuttavia, l'obiettivo stesso di questo regime di tutela, vale a dire lo sviluppo dell'economia greca, non può giustificare il carattere selettivo della misura, bensì può soltanto essere preso in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità.

La Commissione osserva altresì che, poiché il regime di tutela che poteva essere accordato a PCT su richiesta sarebbe stato concesso su base discrezionale, esso non può essere giustificato dalla natura o dall'impianto generale del sistema tributario167.

Pertanto, la disposizione contestata comporta un vantaggio selettivo in favore di PCT che non può essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema.

Aiuto esistente

Le autorità greche e PCT sostengono che, nel caso in cui la Commissione ritenga che l'applicazione di tale decreto costituisca un aiuto, si tratterebbe di un aiuto esistente.

La Commissione osserva che la disposizione a favore di PCT è stata adottata nel 2009 e non prima dell'adesione della Grecia all'UE. Tale disposizione conferisce a PCT il diritto di richiedere e ottenere questo regime specifico. Una volta che PCT ne avrà fatta richiesta, dovrà essere adottato un decreto presidenziale o una decisione ministeriale che determini i vantaggi specifici di cui PCT potrà godere. Pertanto, un'applicazione specifica del decreto su richiesta di PCT avrà come conseguenza il fatto che le misure entreranno effettivamente in vigore alla data di adozione dell'atto di concessione. In conclusione, la misura a favore di PCT costituisce un nuovo aiuto.

5.3.9. Esenzione dalla normativa generale in materia di espropriazione forzata

Le denunce pervenute in questo caso fanno riferimento a un'esenzione accordata a PCT relativamente alle norme in materia di espropriazione forzata. La legge che ha ratificato il contratto di concessione non fa riferimento ad alcuna esenzione di questo genere. Le autorità greche e PCT negano che sia stata concessa un'esenzione e affermano che la Commissione non ha motivo di credere il contrario. Pertanto, la Commissione ritiene che questo tipo di vantaggio non sia stato concesso a PCT.

5.4. Confronto tra le suesposte misure di aiuto di Stato e disposizioni analoghe presenti in altri contratti di progetti infrastrutturali di notevoli dimensioni

L'argomentazione principale presentata riguardo alla giustificazione delle suddette misure fiscali si riferisce alla necessità di sostenere progetti infrastrutturali di grandi dimensioni garantendo un regime fiscale chiaro, flessibile e stabile alle imprese che realizzano tali progetti in Grecia. A sostegno di questa tesi, le autorità greche e PCT fanno riferimento a un numero di decisioni della Commissione in cui non sono stati riscontrati aiuti di Stato nel finanziamento di contratti di concessione per progetti infrastrutturali di grandi dimensioni che prevedevano esenzioni fiscali analoghe.

La Commissione ha esaminato l'argomentazione fornita ed è giunta alle seguenti conclusioni.

In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante168, questo tipo di argomento è irrilevante per la valutazione della legalità di una decisione della Commissione. Ogni caso dev'essere valutato nel merito sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In ogni caso menzionato al punto 107 della presente decisione, l'esistenza di misure analoghe in altri contratti di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni significa soltanto che tali misure si applicano a una categoria di imprese e, di conseguenza, sono selettive.

Ad ogni modo, tutte le decisioni cui fanno riferimento le autorità greche e PCT riguardano situazioni diverse.

In secondo luogo, la Commissione è del parere che la conclusione formulata nella causa riguardante l'aeroporto internazionale di Atene169 non si applichi nel caso di specie. In quel caso, le attività che hanno beneficiato dell'aiuto non erano attività economiche né erano liberalizzate all'epoca e, pertanto, non implicavano un aiuto di Stato. Nel caso di specie, al contrario, lo Stato greco ha esso stesso esteso la fornitura di servizi di infrastrutture portuali alla concorrenza, appaltando la zona portuale che è oggetto del contratto di concessione. Pertanto, il ragionamento concernente la «non liberalizzazione» contenuto in questa vecchia decisione non si applica al caso di specie.

Quanto alle cause riguardanti il raccordo anulare di Atene e il ponte autostradale sul Rio Antirrio, la Commissione osserva che, benché nella descrizione delle misure di Stato relative a detti progetti sia stata inserita una sintesi delle disposizioni fiscali applicabili a quelle concessioni, la Commissione non si è pronunciata espressamente su queste disposizioni, ma si è limitata a valutare se il sostegno dello Stato per il progetto fosse il minimo necessario e se, di conseguenza, la procedura d'appalto lanciata avesse avuto un prezzo di mercato. La maggior parte delle altre decisioni170 non fa nemmeno riferimento alle esenzioni fiscali a favore dei concessionari (né tanto meno al fatto che esse fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale), ma si limitano a valutare se la procedura di gara fosse sufficientemente aperta, non discriminatoria e basata sul valore più basso. Il fatto che la Commissione abbia ricevuto i relativi contratti di concessione che si riferiscono a svariate esenzioni fiscali nell'ambito della comunicazione non significa che li abbia esaminati dal punto di vista della legislazione in materia di aiuti di Stati o si sia pronunciata in merito a tali specifiche misure. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la Commissione dovrebbe chiaramente ed espressamente pronunciarsi in merito a determinate misure perché i beneficiari possano reputarle prive di elementi che configurano un aiuto di Stato. Il silenzio della Commissione non significa che tali misure siano state approvate171.

Nel solco di tale ragionamento, il fatto che nella decisione riguardante lo sviluppo della banda larga172 la Commissione abbia menzionato come base giuridica del partenariato pubblico-privato una legge che contiene disposizioni simili non significa che la Commissione abbia implicitamente esaminato tali disposizioni. Infine, il caso del tunnel sottomarino di Salonicco173 non appare rilevante poiché le misure fiscali non sono state nemmeno comprese nella valutazione e, in ogni caso, il migliore offerente si è astenuto dal beneficiare dell'opzione, che pure era contemplata nella documentazione di gara, di richiedere sovvenzioni operative.

Inoltre, le autorità greche e PCT sostengono che la Commissione, in seguito all'adozione nel dicembre 2013 delle sue decisioni in materia di aiuti di Stato concernenti le modifiche a quattro di tali progetti174, ha mantenuto invariata la propria posizione relativa alla valutazione condotta in questi casi. A tale proposito la Commissione rileva che in queste decisioni non si fa nemmeno riferimento a disposizioni fiscali, poiché perseguono un obiettivo diverso, né tanto meno a una valutazione asseritamente condotta per conto della Commissione.

Alla luce di quanto precede, non si può ritenere che la Commissione abbia «approvato» tali disposizioni in passato e che detta «approvazione» possa essere invocata dal beneficiario per escludere l'esistenza di un aiuto di Stato175.

Di conseguenza, la Commissione conclude che le misure esaminate sopra (a eccezione della misura di cui al punto 5.3.9) conferiscono vantaggi selettivi che non sono giustificati dalla natura e dall'impianto generale del sistema tributario.

5.5. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

Le misure descritte sopra che conferiscono vantaggi selettivi possono costituire un aiuto di Stato se falsano o minacciano di falsare la concorrenza e purché incidano sugli scambi tra Stati membri. Secondo una costante giurisprudenza, si ritiene che un vantaggio selettivo concesso dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è suscettibile di rafforzare la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto ad altre imprese concorrenti176. Si presume dunque che la concorrenza sia falsata ai sensi dell'articolo 107 del TFUE quando lo Stato accorda un vantaggio economico a un'impresa in un settore liberalizzato in cui vi sia, o possa esserci, concorrenza177.

Avendo appaltato a livello internazionale la concessione aggiudicata a Cosco, lo Stato greco ha aperto alla concorrenza i servizi del mercato portuale. Poiché imprese diverse provenienti da vari Stati membri possono competere per l'aggiudicazione delle concessioni portuali, la concessione a PCT di specifici vantaggi fiscali che non erano disponibili a tutti i possibili candidati all'epoca della gara d'appalto può essere considerata, perlomeno potenzialmente, una distorsione della competizione.

Già all'epoca in cui PCT ha stipulato l'accordo di concessione, il porto del Pireo aveva una sostanziale capacità (1,6 milioni di TEU) ed era considerato un potenziale concorrente di altri porti dell'UE178. Per esempio, il porto di Salonicco, il porto di Costanza in Romania, il porto di Capodistria in Slovenia e alcuni porti italiani potrebbero essere considerati concorrenti diretti o perlomeno potenziali di PCT. Conformemente all'accordo di concessione, si prevede che i moli II e III del terminal container sfruttati da PCT raggiungano entro il 2015 una capacità estremamente importante (fino a 3,7 milioni di TEU). Questa nuova capacità, la cui creazione è stata facilitata dalle misure contestate, ha l'effetto potenziale di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, poiché porti diversi in vari Stati membri potrebbero avere anche gli stessi clienti di PCT ed essere, almeno potenzialmente, in concorrenza con la società.

Inoltre, la Commissione osserva che i terminal container per i trasbordi, come quello del beneficiario, sono notevolmente più esposti alla concorrenza, anche di paesi terzi (nell'area del Mediterraneo). Ne è un esempio, visti i suoi investimenti, il fatto che Cosco abbia concentrato le sue operazioni marittime nel Mediterraneo proprio nel Pireo anziché nei porti di trasbordo italiani e spagnoli che aveva utilizzato in passato. PCT compete con altri porti dell'UE e nei prossimi anni accrescerà la propria posizione sul mercato.

Poiché le misure fiscali contestate hanno garantito a PCT ulteriori flussi di cassa, in particolare nelle fasi iniziali del progetto di costruzione, esse hanno aiutato Cosco a espandere le sue attività nel mercato dell'UE dei servizi portuali e ne hanno potenzialmente rafforzato la posizione concorrenziale su questo mercato.

Dall'analisi che precede si evince che, in tutta probabilità, le misure in esame incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, è sufficiente accertare che gli aiuti in esame sono idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza179. Alla luce di tale analisi, la Commissione non ritiene necessario delimitare la gamma esatta dei servizi o il mercato geografico rilevante ed esaminare nel dettaglio la sua struttura nonché i rapporti di concorrenza che ne derivano180.

Riguardo all'argomentazione avanzata da PCT che la valutazione dell'effetto delle misure fiscali sulla concorrenza e sugli scambi richiederebbe un esame dei sistemi tributari equivalenti che si applicano nei mercati pertinenti, la Commissione osserva che, secondo una giurisprudenza ben consolidata181, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza in un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che tutti i vantaggi fiscali accordati a PCT costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a eccezione della presunta esenzione dalle norme generalmente applicabili in materia di espropriazione forzata.

6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE

Le autorità greche e PCT sostengono che le misure di aiuto dovrebbero essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, oltre che delle norme dell'UE in materia di aiuti regionali.

6.1. Applicabilità degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013182 («RAG»)

La Commissione rileva che il diritto garantito per legge a PCT di avvalersi delle misure di aiuto è stato conferito all'impresa il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge che contemplava tali misure, ossia il 30 marzo 2009183. Pertanto, la Commissione valuterà le misure sulla base dei RAG 2007-2013 applicabili nel marzo 2009.

La Commissione osserva che le misure di aiuto in esame consistono in vantaggi fiscali illimitati che non possono essere considerati un aiuto agli investimenti bensì aiuti al funzionamento ai sensi delle norme in materia di aiuti regionali. In casi eccezionali ed estremamente limitati i RAG 2007-2013 possono contemplare aiuti al funzionamento184 in regioni ammissibili, in virtù della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Il porto del Pireo è situato in una zona dell'Attica che, nel marzo 2009, era una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, in quanto regione a «effetto statistico»185. Occorre dunque esaminare se le misure di aiuto sono conformi alle condizioni previste per gli aiuti al funzionamento nei RAG. Conformemente ai RAG 2007-2013, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi purché siano giustificati in termini di contributo offerto allo sviluppo regionale e siano proporzionali per natura e livello agli svantaggi che intendono compensare. Inoltre, in linea di principio gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere garantiti nel rispetto di un insieme predefinito di spese o costi ammissibili186 e limitati a una determinata proporzione di tali costi. Infine, essi devono essere temporanei e limitati nel tempo e devono essere eliminati quando le regioni interessate abbiano raggiunto una reale convergenza con le regioni più ricche dell'UE.

La Commissione rileva che, data la natura degli aiuti e gli svantaggi che intende compensare, in linea di principio gli aiuti ad hoc non possono ovviare a tali svantaggi, poiché è altamente improbabile che la concessione degli aiuti al funzionamento a un'impresa faccia fronte agli svantaggi in maniera olistica. Inoltre, la giustificazione avanzata dalle autorità greche e PCT per le misure di aiuto, vale a dire lo sviluppo e la modernizzazione del settore del trasporto di container via mare, perseguite introducendo la certezza giuridica del regime fiscale applicabile al progetto d'investimento, non è ammissibile poiché tali misure non possono essere considerate svantaggi da compensare nella regione interessata. D'altro canto, anche se la Commissione accogliesse tale giustificazione come pertinente nel caso di specie, mancherebbero comunque le spese ammissibili relative a tali svantaggi e, di conseguenza, non si potrebbe definire un importo degli aiuti. Infine, le misure di aiuto non sono decrescenti nel tempo e non se ne prevedeva la graduale eliminazione dal momento in cui l'Attica fosse diventata una regione «c» il 1o gennaio 2011187. Pertanto, le misure di aiuto non possono essere considerate compatibili sulla base dei RAG 2007-2013.

6.2. Applicazione diretta dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

Obiettivo di interesse comune

Nella sua comunicazione dal titolo Un futuro sostenibile per i trasporti: Verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso188, la Commissione ha sottolineato che lo sviluppo di porti e terminal intermodali è fondamentale per la creazione di un sistema logistico intelligente e integrato nell'UE. Nella comunicazione dal titolo Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018189, la Commissione precisa che la realizzazione di nuove infrastrutture portuali e miglioramenti nell'uso delle capacità esistenti sono interventi indispensabili per far sì che i porti dell'UE possano svolgere con efficacia la loro funzione di «punto di accesso».

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio190, lo sviluppo ottimale della rete TEN-T dovrebbe avvenire attraverso una struttura a due livelli, consistente in una rete globale e una rete centrale. La rete globale costituisce il livello di base della nuova rete TEN-T ed è costituita da tutte le infrastrutture esistenti e pianificate che soddisfano i requisiti del regolamento TEN-T. La rete centrale dovrebbe essere la struttura portante dello sviluppo di una rete di trasporto multimodale sostenibile, stimolare lo sviluppo dell'intera rete globale ed essere ultimata al più tardi nel 2030. Il porto del Pireo è uno dei porti marittimi inseriti nella rete centrale dell'UE.

In tale scenario, il porto del Pireo è uno dei porti più grandi e più importanti del Mediterraneo e il suo funzionamento è strategico per lo sviluppo dell'economia greca e fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'UE nel campo della politica dei trasporti. L'investimento fatto da PCT ha permesso di trasformare una parte del porto del Pireo in un moderno terminal per il traffico marittimo di container, incrementandone l'efficacia, la capacità di stoccaggio, la capacità di servire navi da carico di nuova generazione e l'interconnettività. La previsione contenuta nell'accordo di concessione è che la capacità del porto aumenti di almeno 300000 TEU nel primo anno del periodo di concessione e fino ad almeno 3700000 TEU dopo l'ottavo anno del periodo di concessione. Si può pertanto ritenere che l'investimento nelle strutture portuali caratterizzato da elementi di aiuto di Stato possa contribuire a un obiettivo di interesse comune.

Necessità ed effetto di incentivazione

Secondo la prassi decisionale della Commissione in questo ambito, la necessità dell'aiuto è accertata se si può dimostrare che l'afflusso delle entrate nette generate dal progetto d'investimento non è sufficiente per rimborsare le spese d'investimento dell'investitore. In sostanza, se tali entrate non fossero sufficienti, il progetto non sarebbe stato intrapreso da un investitore privato senza il sostegno pubblico e l'aiuto di Stato sarebbe considerato necessario.

Le autorità greche e il beneficiario affermano che le misure di aiuto erano necessarie perché senza di esse gli accordi finanziari che PCT avrebbe stipulato in relazione al progetto sarebbero stati di gran lunga più onerosi e avrebbero potuto mettere a repentaglio l'attuazione del progetto.

La Commissione ha più volte constatato che i progetti di infrastrutture portuali richiedono ingenti investimenti di capitali che possono essere recuperati soltanto nel lunghissimo termine e che la loro fattibilità economica non può essere sempre garantita senza un sostegno pubblico. In questo caso, tuttavia, PPA, l'autorità aggiudicatrice che ha condotto la procedura di gara per la selezione del concessionario del porto del Pireo, aveva già calcolato che la fattibilità economica del progetto sarebbe stata garantita, come appurato dal fatto che, in base ai documenti di gara, il beneficiario selezionato avrebbe dovuto intraprendere l'intero investimento a sue spese. Inoltre, PCT ha avviato l'intervento di ampliamento del molo II e la costruzione del molo III sostenendo tutte le spese d'investimento inerenti al progetto. Presentando l'offerta che è stata accettata da PPA, PCT aveva calcolato che il suo investimento nel porto del Pireo sarebbe stato redditizio senza bisogno di sostegno pubblico, poiché in caso contrario non avrebbe presentato l'offerta o l'avrebbe presentata introducendo una riserva circa la redditività del progetto in assenza di un trattamento fiscale speciale. Inoltre, il fatto che Cosco mirasse a trasformare il porto del Pireo nel primo terminal container del Mar Mediterraneo dimostra le potenzialità di tale struttura, oltre che la redditività del progetto d'investimento, che non è mai stata messa in questione191. Pertanto, non si può ritenere che le misure in esame fossero necessarie per garantire la fattibilità economica del progetto d'investimento.

La circostanza che China Development Bank abbia aspettato l'adozione della legge di ratifica non è sufficiente a dimostrare la necessità delle misure di aiuto. Poiché il contratto di concessione doveva essere ratificato dalla legge in conformità con la prassi legislativa greca, qualsiasi banca avrebbe aspettato l'adozione della legge di ratifica, senza che ciò fosse specificamente correlato alla concessione delle misure in esame. La necessità dell'aiuto non è dimostrata nemmeno dal fatto che la Banca europea per gli investimenti abbia richiesto una tutela contro l'introduzione di modifiche generali o discriminatorie della legislazione.

PCT ha avviato i lavori di costruzione soltanto dopo la ratifica del contratto di concessione. Ciò tuttavia va ricollegato anche al fatto che tutti i contratti pubblici di questo genere devono essere ratificati per legge. Qualsiasi impresa nella posizione di PCT avrebbe in ogni caso atteso la ratifica del contratto. Inoltre, Cosco si era impegnata ad attuare il progetto già all'epoca in cui ha presentato la sua offerta, vale a dire prima dell'adozione dell'atto di concessione — ossia la legge di ratifica. Una volta presentata l'offerta, Cosco sapeva di essere giuridicamente vincolata a realizzare l'investimento, se fosse stata selezionata da PPA come migliore offerente.

Oltretutto, il beneficiario non ha mai invocato l'esistenza di uno squilibrio di liquidità che doveva essere compensato con le misure in esame. Il fatto che PCT abbia quantificato l'importo dell'aiuto soltanto dopo l'avvio della procedura d'indagine formale da parte della Commissione, ossia quasi 5 anni dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, dimostra che l'importo dell'aiuto non era stato preso in considerazione da PCT nel suo piano aziendale iniziale, in particolare quando Cosco aveva deciso di realizzare l'investimento. Per quanto riguarda le decisioni della Commissione invocate dal beneficiario, in cui l'istituzione ha approvato aiuti non comunicati in casi in cui l'aiuto non era stato preventivamente quantificato, la Commissione rileva che i casi menzionati non si applicano alla fattispecie, poiché non riguardano il finanziamento di infrastrutture portuali in cui uno squilibrio di liquidità dev'essere determinato anche per un'analisi a posteriori della compatibilità. Di conseguenza, l'aiuto non può essere considerato necessario per l'attuazione del progetto poiché PCT avrebbe comunque realizzato l'investimento.

Ad ogni modo, come si è detto, le misure in esame consistono in vantaggi fiscali illimitati che costituiscono aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente proibiti. Tali aiuti possono soltanto essere accettati in condizioni eccezionali specificamente determinate. Ai fini dell'analisi della compatibilità del finanziamento del progetto di infrastrutture portuali sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), questo tipo di aiuto non può essere considerato compatibile.

Il beneficiario sostiene che, in questo caso, la carenza del mercato consiste nella necessità di garantire stabilità, certezza del diritto e flessibilità con riferimento al regime fiscale dell'attuazione del contratto di concessione. A tale riguardo, la Commissione osserva che, conformemente alla sua prassi consolidata, la necessità di garantire stabilità, certezza del diritto e flessibilità non può essere considerata una carenza del mercato o una valida base della compatibilità delle misure di aiuto. Inoltre, e soprattutto, l'assenza di un siffatto «quadro» non ha scoraggiato Cosco dal realizzare investimenti nel porto del Pireo. Pertanto, la Commissione è dell'avviso che l'obiettivo di garantire stabilità, certezza del diritto e flessibilità non sia atto a dimostrare la necessità o l'effetto d'incentivazione delle misure di aiuto contestate.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure d'aiuto accordate a PCT non fossero necessarie, poiché non è stato dimostrato che, in assenza delle stesse, Cosco avrebbe abbandonato l'attuazione del progetto. Pertanto, le misure d'aiuto costituiscono aiuti al funzionamento che sollevano PCT dal pagamento di spese che avrebbe normalmente dovuto sostenere, e non possono essere considerate compatibili. A fronte di tale conclusione, la Commissione non ritiene necessario esaminare ulteriormente le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), sulla proporzionalità e la distorsione della concorrenza, per poter concludere che le misure di aiuto sono incompatibili.

7. RECUPERO DEGLI AIUTI

Secondo una giurisprudenza costante, l'aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune deve essere recuperato per poter ripristinare lo status quo ex ante192. Poiché le suddette misure costituiscono un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti concessi illegittimamente che sono incompatibili con il mercato interno, a meno che il beneficiario non abbia aspettative legittime o non possa fare affidamento su un principio generale del diritto dell'UE193.

Quantificazione

La quantificazione dell'aiuto fornito dalle autorità greche e dal beneficiario si fondava sui presupposti ipotetici del piano aziendale di PCT del 2009. Pertanto, non può essere considerata una quantificazione esatta dell'ammontare degli aiuti.

In assenza di informazioni adeguate da parte delle autorità greche, la presente decisione non determina l'importo esatto degli aiuti ricevuti da PCT per ciascuna delle misure in esame. Tuttavia, la Commissione è dell'idea che lo Stato membro dovrebbe utilizzare la seguente metodologia per determinare l'ammontare degli aiuti di Stato incompatibili che dovranno essere recuperati da PCT:

— esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III:

questa misura comporta un aiuto a PCT pari all'imposta sul reddito che PCT avrebbe normalmente dovuto pagare sugli interessi maturati fino alla data di inizio delle operazioni del molo III e da cui PCT è stata esonerata in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, della legge.

Le autorità greche hanno precisato che PCT non ha beneficiato nella pratica di tale disposizioni, poiché la società ha inserito nel reddito imponibile l'importo degli interessi maturati sui depositi in contanti (e pertanto questo reddito è stato soggetto all'imposta sul reddito). Le autorità greche devono pertanto fornire le prove che ciò è realmente accaduto.

Nell'eventualità in cui PCT si sia avvalsa di tale disposizione, le autorità greche devono innanzitutto fornire le seguenti date:

la data a decorrere dalla quale PCT è stata esonerata dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati,

la data di inizio delle attività del molo III.

Le autorità greche dovrebbero utilizzare come base per il calcolo i depositi effettuati ogni anno da PCT nelle banche greche (successivamente alla data di esonero dal pagamento dell'imposta sul reddito per gli interessi maturati) e gli interessi maturati ogni anno e applicare agli stessi il tasso d'imposta applicabile di anno in anno.

— Diritto al rimborso del credito IVA indipendentemente dalla data di completamento dei lavori di costruzione o di loro parti

Questa misura comporta un aiuto a PCT che è pari all'intero importo del rimborso IVA che la società è autorizzata a tenere (in virtù di tale disposizione) se, a distanza di 5 anni dalla realizzazione della relativa spesa, il progetto non è stato avviato.

Le autorità greche hanno suggerito che PCT aveva posto in uso il progetto di investimento entro 5 anni dall'inizio del progetto, per cui il periodo di esenzione di 5 anni non ha generato un importo specifico da recuperare.

Tuttavia, le autorità greche non hanno trasmesso prove che dimostrano che la costruzione del progetto è stata portata a termine e che l'investimento è stato posto in uso. Pertanto, le autorità greche devono fornire una prova che attesti il completamento dell'opera. Esse devono altresì fornire l'elenco delle fatture relative a questo progetto di costruzione e le date in cui PCT ha ricevuto il rimborso dell'IVA per queste fatture.

Nell'eventualità in cui l'opera di costruzione non sia stata completata, il quinto anniversario dalla data del rimborso dell'IVA per ciascuna fattura relativa a questo progetto sarebbe la data della concessione dell'aiuto. In ciascun caso l'aiuto corrisponderebbe all'IVA rimborsata.

— Definizione ampia di bene d'investimento => diritto immediato al 90 % del rimborso del credito IVA senza verifiche

Questa misura comporta un aiuto a PCT che è pari agli interessi maturati sull'IVA rimborsata per tutte le spese diverse da quelle riguardanti i beni tangibili (relative al bene d'investimento), dal momento in cui il rimborso è stato messo a disposizione di PCT fino al momento in cui PCT avrebbe avuto diritto a tale rimborso, ossia dopo 3 anni, oppure fino al momento in cui PCT sarebbe stata in grado di compensare il proprio credito IVA (correlato a tali spese) con l'IVA a valle.

Le autorità greche dovrebbero distinguere tra l'IVA concernente i beni tangibili che rientrano nella nozione di bene d'investimento e l'IVA a monte relativa ad altre opere e servizi. Questa IVA a monte dovrà essere quindi calcolata. In base all'importo ottenuto da questo computo le autorità greche dovranno calcolare gli interessi che lo Stato dovrebbe chiedere per il pagamento anticipato in contanti prima del periodo di 3 anni, fino al momento in cui il rimborso a PCT sarebbe stato in ogni caso autorizzato. Questi interessi devono essere calcolati per il periodo compreso tra la data in cui il rimborso è stato messo a disposizione di PCT fino al momento in cui PCT avrebbe avuto diritto a tale rimborso, vale a dire dopo 3 anni. Se può essere dimostrato che PCT poteva essere rimborsata prima del periodo di 3 anni, il relativo interesse sarà calcolato fino al momento in cui PCT sarebbe stata in grado di compensare l'IVA a monte (relativa a tali spese) con l'IVA a valle.

— Diritto agli interessi arretrati senza condizioni temporali o procedurali nel caso in cui lo Stato non rimborsi l'IVA

Tale misura comporta un aiuto a PCT che è pari agli interessi che PCT può richiedere (ai sensi di tale disposizione) allo Stato greco una volta trascorsi 60 giorni dal momento in cui la società ha presentato la relativa dichiarazione fiscale (per la richiesta del rimborso dell'IVA), mentre altre società che versano in una situazione simile non avrebbero diritto agli interessi.

PCT ha dichiarato di non essersi avvalsa di tale disposizione. Se così non fosse, tuttavia, e se lo Stato avesse versato tali interessi, le autorità greche dovrebbero indicare l'importo esatto degli interessi versati unitamente alle date in cui tali pagamenti sono stati effettuati. Queste date sarebbero considerate le date della concessione dell'aiuto e gli interessi corrispondenti versati sarebbero gli importi dell'aiuto concesso in tali date.

— Riporto delle perdite senza limitazione temporale

In questo caso l'aiuto corrisponderebbe all'imposta sul reddito delle società di capitali aggiuntiva che PCT avrebbe dovuto versare se non avesse potuto riportare le perdite oltre il limite temporale di cinque anni. In altri termini, l'aiuto è pari alla differenza tra l'imposta sul reddito effettivamente versata da PCT e l'imposta sul reddito che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata introdotta la possibilità di riportare le perdite anche a distanza di oltre 5 anni dal verificarsi delle stesse.

La data di concessione dell'aiuto in questo caso sarebbe la data in cui l'imposta sarebbe stata dovuta. Le autorità greche dovrebbero fornire dati che dimostrino le perdite fiscali subite da PCT ogni anno e comunicare se tali perdite siano state o meno riportate a distanza di oltre 5 anni. In tale evenienza, esse dovranno calcolare l'impatto di tali perdite sulla sua base imponibile e, di conseguenza, l'ammontare corrispondente dell'imposta sul reddito che PCT non ha versato grazie alla possibilità di riporto.

— Scelta tra 3 metodi di ammortamento

PCT ha dichiarato di aver utilizzato il metodo di ammortamento lineare fisso. Le autorità greche dovrebbero dimostrare che è stato utilizzato soltanto il metodo lineare fisso e che non è stata offerta alla società la possibilità di ricorrere agli altri metodi di ammortamento. Se fosse stato usato un altro metodo di ammortamento, l'aiuto corrisponderebbe alla differenza tra l'imposta sul reddito delle società che PCT avrebbe dovuto versare utilizzando il metodo di ammortamento lineare fisso e l'imposta pagata applicando uno qualsiasi degli altri due metodi. La data di concessione dell'aiuto sarebbe la data in cui sarebbe stata dovuta l'imposta aggiuntiva.

— Esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto

Le autorità greche dovrebbero precisare se PCT ha stipulato altri accordi di prestito oltre a quelli menzionati con Cosco. Per quanto concerne tali accordi, gli aiuti concessi a PCT equivarrebbero alle corrispondenti imposte di registro applicabili a tali prestiti. Le date della concessione degli aiuti sarebbero le date in cui le imposte di registro erano dovute.

— Esonero dei creditori di PCT da imposte, imposte di registro, contributi e da qualsiasi diritto a favore dello Stato o di terzi che i creditori avrebbero dovuto normalmente pagare sui contratti che trasferiscono obblighi e diritti derivanti dagli accordi di prestito di PCT

Questa misura comporta un aiuto accordato ai creditori di PCT, in particolare Cosco, che è pari all'importo dell'imposta di registro che Cosco avrebbe normalmente dovuto versare, in forza delle norme d'applicazione generale, in caso di trasferimento di un prestito contratto con PCT a una parte terza.

Secondo le autorità greche, nel 2009 Cosco ha concesso due prestiti a PCT, che sono stati rimborsati nel 2011. Date le circostanze, la Commissione non ha motivo di credere che i prestiti siano stati trasferiti.

Le autorità greche dovrebbero indicare se i creditori si sono avvalsi di tale disposizione. In tal caso, esse dovranno determinare l'imposta di registro che sarebbe dovuta per questi atti giuridici.

— Esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale indennizzo versato da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA

Questa misura conferisce a PCT un vantaggio che è pari all'imposta di registro che la società avrebbe dovuto pagare in tali circostanze e per la quale ha ottenuto un'esenzione. Le autorità greche dovrebbero specificare se la società si è avvalsa di tale disposizione. In tale evenienza, dovranno determinare l'ammontare degli aiuti accordati a PCT e le corrispondenti date in cui sono stati concessi, così come previsto per le misure descritte sopra.

— Su richiesta di PCT, regime preferenziale per gli investimenti esteri

Le autorità greche hanno dichiarato che la società non si è avvalsa di tale regime. Nonostante ciò, come si è detto al punto 220, PCT ha il diritto di richiedere e ottenere tale regime preferenziale.

Tempistiche degli interventi

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione alla Repubblica greca, la Grecia deve informare la Commissione delle misure pianificate o intraprese:

  1. i) indicando le misure che effettivamente possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis» e presentando la documentazione giustificativa pertinente;

  2. ii) indicando le misure che sono state recuperate o i recuperi pianificati;

entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione alla Repubblica greca, la Grecia deve comunicare alla Commissione di aver avviato il recupero.

In linea di principio, questo sarà il termine ultimo per il recupero.

Nei casi in cui PCT abbia ottenuto un vantaggio non superiore alle soglie specificate nel regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione194, tale finanziamento non è considerato aiuto di Stato se tutte le condizioni previste da tale regolamento sono soddisfatte, e non è pertanto soggetto a recupero.

Le somme da recuperare dovrebbero essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di PCT fino al loro effettivo recupero. Gli interessi dovrebbero essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione195 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione196 che modifica tale regolamento.

8. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la Grecia abbia illegittimamente messo a punto le seguenti misure di aiuto, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

  1. 1) esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;

  2. 2) diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60o giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;

  3. 3) riporto delle perdite senza limitazione temporale;

  4. 4) scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;

  5. 5) esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;

  6. 6) esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

  7. 7) esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale indennizzo da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del regime IVA;

  8. 8) tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.

Le autorità greche non hanno esonerato PCT dalle norme in materia di espropriazione forzata e, pertanto, non hanno accordato aiuti a PCT in tal senso.

Tutte le misure di aiuto individuate sopra sono incompatibili con il trattato e dovranno essere recuperate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le seguenti misure di aiuto di Stato a favore di Piraeus Container Terminal SA e del suo creditore, Cosco, illegittimamente messe a punto dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno:

  1. 1) esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;

  2. 2) diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60o giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;

  3. 3) riporto delle perdite senza limitazione temporale;

  4. 4) scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;

  5. 5) esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;

  6. 6) esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

  7. 7) esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale compenso versato da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA; la misura in questione non riguarda gli indennizzi concessi a PCT a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione, per i quali in ogni caso l'imposta di registro non è dovuta;

  8. 8) tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.