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Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio del 27 marzo 2015 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC

Testo vigente

Capo 1. Meccanismo

Art. 2 Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2. Il meccanismo è denominato Athena.

3. Athena opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Art. 3 Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, Athena dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti e accordi amministrativi e stare in giudizio. Athena non ha scopo di lucro.

Art. 4 Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione e le organizzazioni internazionali.

Capo 2. Struttura organizzativa

Art. 5 Organi di gestione e personale

1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:

  1. a) dall'amministratore;

  2. b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli («comandante dell'operazione»);

  3. c) dal contabile.

2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'Unione o distaccato dagli Stati membri.

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore e al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4. Gli organi e il personale di Athena sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Art. 6 Comitato speciale

1.

È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

  1. a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

  2. b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

  3. c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'amministratore. Quest'ultimo elabora il verbale sull'esito delle discussioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro al massimo 15 giorni.

7. L'amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad Athena.

8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e, in generale, esercita le competenze a norma della presente decisione.

10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile a norma della presente decisione.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, al momento della loro approvazione, anche dal presidente del comitato speciale in carica e dall'amministratore.

Art. 7 Amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.

3. L'amministratore:

  1. a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese», relativa a un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione;

  2. b) sottoscrive i bilanci previa approvazione del comitato speciale;

  3. c) assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione;

  4. d) per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione;

  5. e) apre uno o più conti bancari a nome di Athena.

4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'attuazione delle decisioni del comitato speciale.

5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.

6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7. L'amministratore risponde al comitato speciale.

Art. 8 Comandante dell'operazione

1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di Athena le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.

2. Per l'operazione affidatagli il comandante dell'operazione:

  1. a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese — costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;

  2. b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all'articolo 28; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di Athena; apre un conto bancario a nome di Athena per l'operazione affidatagli;

  3. c) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi alle spese di cui all'articolo 30; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni amministrative ad hoc con terzi. Può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di terzi; apre un conto bancario per il contributo di ogni terzo.

3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena per l'operazione affidatagli. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

4. Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, il comandante dell'operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone Athena. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.

Art. 9 Contabile

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.

3. Il contabile è incaricato di quanto segue:

  1. a) della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti accertati;

  2. b) della preparazione annuale dello stato finanziario di Athena e, al termine di ogni operazione, dei conti dell'operazione;

  3. c) prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione;

  4. d) di tenere la contabilità di Athena;

  5. e) di definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

  6. f) di definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

  7. g) di conservare i documenti giustificativi;

  8. h) di provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria.

4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che restituiscono un quadro fedele degli attivi di Athena e dell'esecuzione del bilancio amministrato da Athena. Essi ne garantiscono l'affidabilità.

5. Il contabile risponde al comitato speciale.

Art. 10 Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.

2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.

3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore quando quest'ultimo è assente. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile quando quest'ultimo è assente.

4. I funzionari e altri agenti dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di Athena, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.

5. Il personale messo a disposizione di Athena dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione dell'Unione o Athena.

6. Il personale di Athena deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

7. L'amministratore può negoziare e concludere con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di Athena.

Capo 3. Disposizioni amministrative e contratti quadro

Art. 11 Disposizioni amministrative e contratti quadro

1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l'approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nell'ambito di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

2. Tali disposizioni sono:

  1. a) sottoposte a consultazione del comitato speciale se sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell'Unione;

  2. b) sottoposte per approvazione al comitato speciale se sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

3. Tali disposizioni sono firmate dall'amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell'operazione, che agisce in nome di Athena, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

4. I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l'approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall'amministratore e sono messi a disposizione di Stati membri e comandanti dell'operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l'obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.

Art. 12 Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

1. Nell'ambito degli accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'Unione o quali contributori a una specifica operazione dell'Unione, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Tali disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra Athena e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi.

2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l'amministratore può adottare le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.

3. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di Athena.

4. Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

Capo 4. Conti bancari

Art. 13 Apertura e destinazione

1. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro. In casi debitamente giustificati, e previa approvazione dell'amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede al di fuori degli Stati membri.

2. In casi debitamente giustificati i conti possono essere aperti in monete diverse dall'euro.

3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti bancari. Essi sono destinati a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare.

4. I contributi ai sensi degli articoli 28 e 30 sono versati su conti bancari separati. Sono destinati all'esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata ad Athena, come specificato nei rispettivi articoli.

Art. 14 Gestione dei fondi

1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di Athena richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto, da un lato, e del contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.

2. Gli scoperti di conto non sono consentiti.

Capo 5. Costi comuni

Art. 15 Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1. Sono a carico di Athena i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Quando sono inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi, sono considerati costi operativi dell'operazione. Diversamente, sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

2. Sono a carico di Athena inoltre i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono a carico di Athena.

3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di Athena come costi comuni operativi:

  1. a) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte A;

  2. b) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte B, quando il Consiglio decide in tal senso;

  3. c) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte C, quando richiesto dal comandante dell'operazione e se approvato dal comitato speciale.

4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di Athena come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.

5.

Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.

Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell'operazione.

6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili come costi comuni.

7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

8. Se l'unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest'ultimo può, su iniziativa della presidenza, sottoporre la questione al Consiglio.

Art. 16 Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati mediante Athena, secondo le regole e le procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.

3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

  1. a) acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali;

  2. b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale;

  3. c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Art. 17 Importo di riferimento

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un'operazione militare dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se è in servizio, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all'organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all'importo di riferimento.

Capo 6. Bilancio

Art. 18 Principi di bilancio

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che per ciascun esercizio prevede e autorizza l'insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui Athena ha l'amministrazione.

2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.

3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

5. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese relative ai costi comuni possono essere effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell'articolo 34, paragrafo 5.

Art. 19 Bilancio annuale

1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione.

2. Il progetto riporta:

  1. a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;

  2. b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;

  3. c) gli stanziamenti accantonati di cui all'articolo 26;

  4. d) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono classificati in titoli e in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

4. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5. Le entrate comprendono:

  1. a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;

  2. b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

6. L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.

Art. 20 Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, anche quando un'operazione è avviata durante l'esercizio finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell'urgenza.

2. Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all'avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un'operazione in corso, l'amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per tale operazione. Se tali costi superano sostanzialmente l'importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.

3. Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all'avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un periodo di quattro mesi dall'approvazione dell'importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.

Art. 21 Storni

1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se l'urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

  1. a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione; o

  2. b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento di un'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

Art. 22 Riporto degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima cancellati alla fine dell'esercizio finanziario, salvo disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.

2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da Athena possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio finanziario. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un'operazione la cui liquidazione non è terminata.

3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell'esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

4. Gli stanziamenti impegnati dell'esercizio precedente sono riportati e l'amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.