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Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio del 27 marzo 2015 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'Unione, di schierare nell'arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50000-60000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg».

Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'Unione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, in particolare, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione.

Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'Unione dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'Unione.

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC1 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tale decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2011/871/PESC2.

L'Unione è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE. L'Unione è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE.

Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.

Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell'ambito di operazioni militari dell'Unione, attraverso esercitazioni dei comandi dell'Unione approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell'Unione.

Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

L'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.

È opportuno adottare disposizioni per assicurare che Athena tuteli le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A norma dell'articolo 43 della decisione 2011/871/PESC, il Consiglio ha riveduto tale decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.

A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2011/871/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

  1. a) «Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell'Unione, eccetto la Danimarca;

  2. b) «Stato contributore», uno Stato membro che contribuisce al finanziamento dell'operazione militare in questione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di tale operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione;

  3. c) «operazioni», operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

  4. d) «azioni di sostegno militare», operazioni dell'Unione, o parte di essa, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione;

  5. e) «giorno», giorno di calendario e non giorno lavorativo, salvo se altrimenti indicato.

Capo 1. Meccanismo

Art. 2 Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2. Il meccanismo è denominato Athena.

3. Athena opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Art. 3 Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, Athena dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti e accordi amministrativi e stare in giudizio. Athena non ha scopo di lucro.

Art. 4 Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione e le organizzazioni internazionali.

Capo 2. Struttura organizzativa

Art. 5 Organi di gestione e personale

1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:

  1. a) dall'amministratore;

  2. b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli («comandante dell'operazione»);

  3. c) dal contabile.

2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'Unione o distaccato dagli Stati membri.

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore e al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4. Gli organi e il personale di Athena sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Art. 6 Comitato speciale

1.

È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

  1. a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

  2. b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

  3. c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'amministratore. Quest'ultimo elabora il verbale sull'esito delle discussioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro al massimo 15 giorni.

7. L'amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad Athena.

8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e, in generale, esercita le competenze a norma della presente decisione.

10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile a norma della presente decisione.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, al momento della loro approvazione, anche dal presidente del comitato speciale in carica e dall'amministratore.

Art. 7 Amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.

3. L'amministratore:

  1. a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese», relativa a un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione;

  2. b) sottoscrive i bilanci previa approvazione del comitato speciale;

  3. c) assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione;

  4. d) per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione;

  5. e) apre uno o più conti bancari a nome di Athena.

4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'attuazione delle decisioni del comitato speciale.

5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.

6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7. L'amministratore risponde al comitato speciale.

Art. 8 Comandante dell'operazione

1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di Athena le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.

2. Per l'operazione affidatagli il comandante dell'operazione:

  1. a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese — costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;

  2. b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all'articolo 28; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di Athena; apre un conto bancario a nome di Athena per l'operazione affidatagli;

  3. c) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi alle spese di cui all'articolo 30; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni amministrative ad hoc con terzi. Può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di terzi; apre un conto bancario per il contributo di ogni terzo.

3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena per l'operazione affidatagli. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

4. Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, il comandante dell'operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone Athena. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.

Art. 9 Contabile

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.

3. Il contabile è incaricato di quanto segue:

  1. a) della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti accertati;

  2. b) della preparazione annuale dello stato finanziario di Athena e, al termine di ogni operazione, dei conti dell'operazione;

  3. c) prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione;

  4. d) di tenere la contabilità di Athena;

  5. e) di definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

  6. f) di definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

  7. g) di conservare i documenti giustificativi;

  8. h) di provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria.

4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che restituiscono un quadro fedele degli attivi di Athena e dell'esecuzione del bilancio amministrato da Athena. Essi ne garantiscono l'affidabilità.

5. Il contabile risponde al comitato speciale.

Art. 10 Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.

2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.

3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore quando quest'ultimo è assente. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile quando quest'ultimo è assente.

4. I funzionari e altri agenti dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di Athena, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.

5. Il personale messo a disposizione di Athena dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione dell'Unione o Athena.

6. Il personale di Athena deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

7. L'amministratore può negoziare e concludere con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di Athena.

Capo 3. Disposizioni amministrative e contratti quadro

Art. 11 Disposizioni amministrative e contratti quadro

1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l'approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nell'ambito di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

2. Tali disposizioni sono:

  1. a) sottoposte a consultazione del comitato speciale se sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell'Unione;

  2. b) sottoposte per approvazione al comitato speciale se sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

3. Tali disposizioni sono firmate dall'amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell'operazione, che agisce in nome di Athena, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

4. I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l'approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall'amministratore e sono messi a disposizione di Stati membri e comandanti dell'operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l'obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.