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Decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione del 31 marzo 2015 che autorizza l'immissione sul mercato di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2082] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l'articolo 7,

In data 18 settembre 2013 la società DSM Nutritional Products ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito l'autorizzazione a immettere sul mercato l'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare. Il ceppo della microalga è specificato come il ceppo American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695.

In data 2 aprile 2014, l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una prima relazione di valutazione. La relazione concludeva che l'uso dell'olio derivato da tale alga soddisfaceva i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

In data 10 aprile 2014 la Commissione trasmise questa prima relazione di valutazione agli altri Stati membri.

Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate varie obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo agli elevati livelli di assunzione di DHA. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 occorre adottare una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza, il richiedente ha modificato la domanda riguardo al tenore massimo di DHA negli integratori alimentari. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che ora si dichiarano soddisfatti.

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 fissa prescrizioni riguardo ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. La direttiva 96/8/CE della Commissione5 fissa prescrizioni riguardo agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione6 fissa prescrizioni per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 2006/125/CE della Commissione7 fissa prescrizioni per alimenti a base di cereali e per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione8 fissa prescrizioni per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. L'impiego di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. può essere pertanto autorizzato fatte salve le prescrizioni delle normative suddette.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione autorizza l'indicazione «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» sull'etichetta dei prodotti alimentari contenenti olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695).

Art. 3

La società DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, Stati Uniti, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione