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Decisione (UE) 2015/710 del Consiglio del 21 aprile 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio1 («accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 1»).

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee2 («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.

L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs