Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione del 23 aprile 2015 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
Il 16 maggio 2014 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una formulazione a base di polidimetilsilossano per la lotta alle zanzare sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
Secondo le informazioni fornite dalla società che immette il prodotto sul mercato la formulazione a base di polidimetilsilossano aggiunge una sottile pellicola di silicone sui corpi idrici. La bassa tensione superficiale della pellicola di silicone impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre sulla superficie dell'acqua, provocando in tale circostanza l'annegamento di molte di esse.
La formulazione a base di polidimetilsilossano costituisce pertanto un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Una formulazione a base di polidimetilsilossano, destinata alla lotta alle zanzare mediante l'aggiunta di una pellicola di bassa tensione superficiale sui corpi idrici e che viene immessa sul mercato a tal fine, non costituisce un biocida ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker