Decisione di esecuzione (UE) 2015/714 della Commissione del 24 aprile 2015 relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2015) 2888] (I testi in lingua inglese, francese, portoghese spagnola e tedesca, sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario2, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario3, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino,
L'informazione tariffaria vincolante (ITV) di cui all'allegato contiene una classificazione tariffaria incompatibile con le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I, parte prima, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e non è coerente con altre ITV.
I prodotti coperti dall'ITV di cui all'allegato consistono in succhi di frutta, concentrati di succhi di frutta, succhi di ortaggi, concentrati di succhi di ortaggi, anche miscelati, nonché additivi, diluiti con acqua o gassati. La classificazione tariffaria di tali prodotti stabilita nell'ITV non è conforme ai codici TARIC 2202901019, 2202901099, 2202909190, 2202909590 e 2202909990 rispettivamente.
Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori e l'applicazione uniforme della TARIC è necessario che l'ITV di cui all'allegato cessi di essere valida. Le autorità doganali che hanno rilasciato l'informazione devono pertanto revocarla quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e notificare la revoca alla Commissione.
A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, al titolare di un'ITV che ha cessato di essere valida è data la possibilità, per un determinato periodo, di invocare detta ITV se sono soddisfatte le condizioni di cui alla suddetta disposizione e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida in conformità del paragrafo 2.
2. Le autorità doganali specificate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revocano l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informano i titolari quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.
3. L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante e effettui la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.
Art. 2
L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato può continuare ad essere invocata a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di sei mesi decorrente dalla data in cui la revoca dell'informazione tariffaria vincolante è notificata al titolare.
Art. 3
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015 Per la Commission, a nome del presidente Heinz Zourek Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale