Decisione (PESC) 2015/666 del Consiglio del 28 aprile 2015 recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC1 relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/214/PESC2 che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2015.
In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2016.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs