diritto.io

Decisione (PESC) 2015/711 del Comitato politico e di sicurezza del 28 aprile 2015 relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia1, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC)2,

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

Il 29 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione ATALANTA/2/20143 che modificava la decisione ATALANTA/3/2009.

A seguito della lettera in data 10 dicembre 2014 da parte del presidente del Comitato militare dell'Unione europea, della raccomandazione del vice comandante dell'operazione dell'UE del 9 aprile 2015 sul contributo della Repubblica di Corea e della raccomandazione del Comitato militare dell'Unione europea del 15 aprile 2015, il contributo della Repubblica di Corea dovrebbe essere accettato.

La partecipazione della Repubblica di Corea è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi4, firmato il 23 maggio 2014.

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. È accettato e considerato significativo il contributo della Repubblica di Corea all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

2. La Repubblica di Corea è esentata dai contributi finanziari al bilancio di Atalanta.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015 Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. Stevens