Decisione (UE) 2015/1031 del Consiglio del 7 maggio 2015 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha spostato la menzione di Santa Lucia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio2.
Tale menzione di Santa Lucia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
Con decisione del 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Santa Lucia per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia («accordo»).
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014.
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni accluse all'accordo siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 4
A decorrere dalla data della firma5, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs