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Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio del 7 maggio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC1, dato il perdurare delle serie preoccupazioni da esso nutrite per la situazione in Sud Sudan.

Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fortemente allarmato e preoccupato per il conflitto in atto dal dicembre 2013 tra il governo della Repubblica del Sud Sudan e le forze di opposizione, preoccupato per le grandi sofferenze umane che ne derivano e condannando risolutamente le violazioni e gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale, passati e in atto, nonché preoccupato per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria, ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015). Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la responsabilità di tutte le parti del conflitto per le sofferenze del popolo del Sud Sudan. Ha altresì stabilito che la situazione nel Sud Sudan rappresenta una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione.

I punti 9 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono misure restrittive sotto forma di restrizioni di viaggio e congelamento dei beni che potrebbero essere applicate a persone ed entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («il Comitato»). I punti 6, 7 e 8 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono altresì criteri per designare le persone ed entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 12 di detta risoluzione.

A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC e le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) dovrebbero essere raggruppate in un unico strumento giuridico.

La decisione 2014/449/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata di conseguenza.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2. È inoltre vietato:

  1. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  3. c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).

Art. 2

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di:

  1. a) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA);

  2. b) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) («comitato»);

  3. c) abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

  4. d) armi e materiale connesso temporaneamente esportati nel Sud Sudan dalle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare la protezione e l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare nel Sud Sudan, previa notifica al comitato;

  5. e) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, destinati alla task force regionale dell'Unione africana o in suo appoggio, unicamente per le operazioni regionali volte a contrastare l'Esercito di resistenza del Signore, previa notifica al comitato;

  6. f) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, unicamente a sostegno dell'attuazione dei termini dell'accordo di pace, previa approvazione da parte del comitato;

  7. g) altre vendite o forniture di armi e di materiale connesso o fornitura di assistenza o di personale, previa approvazione da parte del comitato.

1.

2.

3.

Art. 2 bis

1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti nel Sud Sudan, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.

Art. 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

  1. a) designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;

  2. b) non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

Art. 4

1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I.

2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica quando:

  1. a) il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato;

  2. b) l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario;

  3. c) il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato.

Art. 5

1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato II.

2. L'articolo 3, paragrafo 1, lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

  1. a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

  3. c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

  4. d) in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

3. Si ritiene che il paragrafo 2 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

4. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3.

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse od ospitate dall'UE o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan.

6. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Art. 6

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente:

  1. a) persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;

  2. b) persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II,

sono congelati.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio.

Art. 7

1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato I.

2.

Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) esclusivamente per il pagamento di onorari congrui e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati.

Lo Stato membro interessato notifica preventivamente al Comitato l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati. Le autorizzazioni possono essere concesse qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato tale decisione al Comitato e quest'ultimo l'abbia approvata.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono altresì autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale e che i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo abbia effetto o detta decisione sia stata emessa anteriormente alla data di adozione della UNSCR 2206 (2015), vale a dire il 3 marzo 2015, non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o II e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.

5. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

6. L'articolo 6 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato I, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o II e previa notifica dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, il rilascio di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a tal fine, data dallo Stato membro interessato al Comitato 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.

Art. 8

1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato II.

2.

Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

3.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

  3. c) la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o II, e

  4. d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4. L'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato II, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o nell'allegato II.

5. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

  2. b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6; oppure

  3. c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

6. L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.

Art. 9

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato II.

3. Il Consiglio trasmette le sue decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le sue decisioni e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Art. 10

1. Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II.

2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone e le entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data della designazione.

Art. 11

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Art. 12

1. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 9, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Art. 14

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs