Decisione (UE) 2015/771 del Consiglio del 7 maggio 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46, 53 e 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone1 («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo («comitato misto»).
Al fine di mantenere un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative, ed eventualmente giuridiche, l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.
È appropriato stabilre la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato III dell'accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali).
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («comitato misto»), in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. Rinkēvičs