Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione dell'8 maggio 2015 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1452-1492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione [notificata con il documento C(2015) 3061] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
Le norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni2 assegnano la banda di frequenza 1452-1492 MHz ai servizi fissi e mobili (fatta eccezione per il servizio di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili), di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite su base co-primaria nella regione 1, che comprende l'Unione. Esse limitano l'uso della banda da parte del servizio di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite alla trasmissione audio digitale (DAB).
L'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 20073, istituisce il quadro di riferimento tecnico e normativo per la diffusione del DAB terrestre (T-DAB) nella banda 1452-1479,5 MHz nei paesi firmatari, inclusi tutti gli Stati membri. Esso stabilisce inoltre le procedure relative al coordinamento transfrontaliero fra i servizi T-DAB e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a identificare entro il 2015 almeno 1200 MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'Unione, compreso lo spettro già in uso, sulla base dell'inventario dello spettro.
La banda 1452-1492 MHz è stata designata per essere usata nella radiodiffusione negli Stati membri, ma il suo uso è stato alquanto limitato. La relazione della Commissione relativa all'inventario dello spettro radio definito nell'ambito del programma strategico in materia di spettro radio5 conclude che tale banda nell'Unione è sottoutilizzata e che dovrebbe essere riassegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del suddetto programma strategico. I sistemi di radiodiffusione terrestre esistenti dovrebbero essere protetti nel lungo termine, anche qualora le relative autorizzazioni siano rinnovate.
Nel suo parere sulle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per quanto riguarda le crescenti necessità di spettro per la banda larga senza fili6, il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che la Commissione consideri l'adozione di misure complementari per promuovere ulteriormente l'uso della banda 1452-1492 MHz per un downlink aggiuntivo, consentendo nel contempo agli Stati membri di destinare parte di tale banda ad altri usi, come la radiodiffusione.
Il 19 marzo 2014, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha conferito alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato inteso a elaborare condizioni tecniche armonizzate per la banda 1452-1492 MHz relativamente ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.
Il 28 novembre 2014, facendo seguito a tale mandato, la CEPT ha pubblicato la relazione 54, nella quale propone di armonizzare la banda 1452-1492 MHz per l'uso del downlink supplementare nella banda larga senza fili, consentendo nel contempo agli Stati membri di adeguare parti della banda (come 1452-1479,5 MHz) alle specificità nazionali per la radiodiffusione terrestre. Il downlink supplementare consiste nell'uso esclusivamente in downlink per mezzo del quale lo spettro della banda è usato per la trasmissione unidirezionale della stazione di base che eroga servizi di comunicazione elettronica, in abbinamento con l'uso dello spettro in un'altra banda di frequenza.
L'uso armonizzato solo in downlink della banda 1452-1492 MHz per i servizi di comunicazione elettronica senza fili a banda larga nell'Unione è importante per affrontare l'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink di un sistema a banda larga senza fili. Tenuto conto inoltre del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi, esso agevola anche la coesistenza con i servizi di radiodiffusione terrestre già esistenti nella stessa banda, che possono non essere conformi alle condizioni tecniche stabilite dalla presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero quindi assegnare la banda su base non esclusiva a tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica e garantire la coesistenza dei servizi secondo le specificità nazionali e in linea con gli accordi internazionali.
La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda 1452-1492 MHz dovrebbe essere basata su un accordo di ripartizione armonizzata del canale e condizioni tecniche minime comuni (meno rigorose) per promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze.
Le condizioni tecniche e i principi comuni sono necessari per garantire la coesistenza e un'adeguata protezione fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB nella banda 1452-1492 MHz nonché fra tali servizi nella banda e altri usi nelle bande adiacenti, fra cui i relais radio tattici, i collegamenti fissi coordinati e la telemetria aeronautica. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure nazionali per garantire la coesistenza con gli usi nelle bande adiacenti, come i collegamenti fissi non coordinati.
Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri fra le amministrazioni per garantire l'attuazione dei parametri stabiliti dalla presente decisione, al fine di evitare interferenze perniciose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro. La relazione 54 della CEPT stabilisce le condizioni tecniche e i principi del coordinamento transfrontaliero fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB e di telemetria aeronautica nella banda 1452-1492 MHz, anche ai confini dell'Unione.
L'uso della banda 1452-1492 MHz per altre applicazioni in paesi terzi, oggetto di accordi internazionali, può limitarne l'introduzione e l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in taluni Stati membri. Questi ultimi dovrebbero adottare tutte le azioni necessarie al fine di ridurre quanto prima la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo se del caso l'assistenza dell'Unione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del programma strategico relativo alla politica in materia di spettro radio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, essi notificano alla Commissione tali limitazioni, e pubblicano le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione sullo spettro radio.
Pertanto le misure di cui alla presente decisione devono essere applicate in tutta l'Unione e attuate dagli Stati membri al fine di garantire la diffusione della banda 1452-1492 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del programma strategico in materia di spettro radio. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione in merito all'attuazione della decisione e all'uso della banda, al fine di agevolare la valutazione del relativo impatto a livello unionale nonché il riesame tempestivo, se del caso.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 1427-1517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.
Art. 2
1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, la banda 1452-1492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.
2. Entro il 1o ottobre 2018 gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, le bande di frequenze 1427-1452 MHz e 1492-1517 MHz, o una loro porzione, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.
3. Se designano e rendono disponibile soltanto una porzione delle bande di frequenze 1427-1452 MHz o 1492-1517 MHz conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
a) assicurano che qualsiasi uso esistente sia mantenuto nella misura strettamente necessaria e con l'obiettivo di rendere tali bande progressivamente disponibili per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
b) assicurano che tale porzione di spettro costituisca principalmente, unitamente alla banda di frequenze 1452-1492 MHz, una banda di frequenze contigue;
c) possono autorizzare fino al 1o gennaio 2023, e oltre nel caso non venga individuata una domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione 243/2012/UE, l'uso di parte di tali bande per il mantenimento dei servizi fissi senza fili terrestri esistenti o di altri usi esistenti, che non possono condividere tali bande con servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi terrestri di cui al presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
5. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.
Art. 2 bis
Gli Stati membri riesaminano l'applicazione dell'articolo 2 ogni due anni al fine di garantire la massima disponibilità della banda di frequenze 1427-1517 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
Art. 3
Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui all'articolo 2 nelle zone geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi rende necessario discostarsi dai parametri stabiliti nell'allegato. Essi si prefiggono di ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tale scostamento.
Art. 4
Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenze 1427-1517 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.
Art. 4 bis
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, compreso il grado di disponibilità delle bande di frequenze 1427-1452 MHz e 1492-1517 MHz, al più tardi il 1o novembre 2018.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione