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Decisione (UE) 2015/773 del Consiglio dell'11 maggio 2015 che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il parere del Parlamento europeo,

Nella comunicazione «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» del 14 luglio 1999 la Commissione ha formulato suggerimenti in merito al rafforzamento della cooperazione nel settore della protezione sociale, in particolare mediante l'istituzione di un gruppo di funzionari di alto livello.

Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha accolto con favore la comunicazione della Commissione e l'istituzione di tale gruppo.

Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale1, il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Inoltre, esso ha ricordato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale e ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile. Ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione di uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e si è invitato il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti d'informazione perfezionate.

A Nizza e nelle successive riunioni il Consiglio europeo ha regolarmente sostenuto il lavoro svolto dal comitato per la protezione sociale nel promuovere e rafforzare lo scambio e il coordinamento a livello dell'Unione delle politiche in materia di protezione sociale.

Il comitato per la protezione sociale istituito dalla decisione 2000/436/CE del Consiglio2, abrogata e sostituita dalla decisione 2004/689/CE del Consiglio3, ha chiaramente dimostrato la propria utilità come organo consultivo sia del Consiglio sia della Commissione e ha contribuito attivamente allo sviluppo del metodo di coordinamento aperto (MCA), quale definito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Il parere del comitato per la protezione sociale «Rilancio del metodo di coordinamento aperto in campo sociale nel contesto di Europa 2020», approvato dal Consiglio il 17 giugno 2011, riafferma la validità degli obiettivi e degli strumenti dell'MCA sociale. È opportuno che il ruolo del comitato nell'ambito dell'MCA si rispecchi nella presente decisione.

Nelle conclusioni del 27 e 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'Unione economica e monetaria, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nell'ambito del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali e sociali pur rispettando pienamente le competenze nazionali.

Nelle conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha stabilito che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali sarà ulteriormente potenziato secondo le procedure esistenti, pur nel pieno rispetto delle competenze nazionali. Il Consiglio europeo ritiene che ciò richieda maggiore impegno per rafforzare la cooperazione tra le diverse formazioni del Consiglio, al fine di assicurare la coerenza di tali politiche in linea con i comuni obiettivi.

È opportuno che la presente decisione rispecchi lo sviluppo del semestre europeo e il ruolo del comitato stesso in tale processo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio4 prevede che il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale debbano essere consultati nell'ambito del semestre europeo laddove opportuno. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce che gli esami approfonditi debbano tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri. Esso prevede inoltre che un piano d'azione correttivo per ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi debba tenere conto dell'impatto economico e sociale delle azioni politiche e debba essere coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

È opportuno che il comitato e gli organi dell'Unione impegnati nel coordinamento delle politiche sociali ed economiche, in particolare il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica, operino in stretta collaborazione. Se del caso e ove convenuto di comune accordo tra i comitati interessati, la cooperazione del comitato con il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica può includere l'organizzazione di riunioni congiunte, in particolare nel contesto dei rispettivi ruoli dei comitati nell'ambito del semestre europeo.

Per adempiere efficacemente al mandato conferito dal trattato e consentire la necessaria flessibilità per adattarsi al calendario delle attività del comitato, in particolare nell'ambito del ciclo del semestre europeo, le disposizioni in materia di governance riguardo al funzionamento del comitato dovrebbero essere riesaminate al fine di assicurare efficienza e continuità.

È opportuno abrogare la decisione 2004/689/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Istituzione

È istituito un comitato per la protezione sociale («comitato») a carattere consultivo per promuovere la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra gli Stati membri e la Commissione, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Art. 2 Compiti

1. I compiti del comitato sono i seguenti:

  1. a) seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;

  2. b) promuovere gli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi fra gli Stati membri e con la Commissione;

  3. c) fatto salvo l'articolo 240 del trattato, redigere relazioni, esprimere pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa.

2. Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per:

  1. a) valersi del metodo di coordinamento aperto, anche applicando strumenti di controllo concordati congiuntamente e attuando meccanismi di valutazione stabiliti di comune accordo nell'attuazione degli obiettivi comuni concordati dal Consiglio;

  2. b) contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nella sua sfera di competenza e riferire al Consiglio al riguardo;

  3. c) lavorare, per quanto opportuno, in cooperazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica e il gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari.

3. Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio.

4. Nell'adempimento del proprio mandato, il comitato coopera con le parti sociali. In tale contesto, stabilisce contatti con le parti sociali rappresentate al vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione istituito dalla decisione 2003/174/CE del Consiglio6. Il comitato stabilisce contatti appropriati con le organizzazioni non governative operanti nel settore sociale, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rispettivi nel campo della protezione sociale. Anche il Parlamento europeo è informato delle attività del comitato.

5. Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.

6. Il comitato stabilisce contatti con rappresentanti dei paesi candidati.

Art. 3 Composizione

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri titolari del comitato. Possono del pari nominare due membri supplenti.

2. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano con ogni mezzo per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del comitato.

Art. 4 Funzionamento

1. Il comitato elegge fra i membri nominati dagli Stati membri il suo presidente, che resta in carica per un periodo di due anni. Il presidente può essere rieletto una sola volta per un ulteriore periodo di due anni. In casi debitamente giustificati, il comitato può decidere di prorogare il mandato del presidente per un periodo massimo di otto mesi al fine di garantire l'efficienza e la continuità del suo lavoro. Il presidente può rimanere in carica per un periodo totale di quattro anni e otto mesi.

2. Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono eletti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni, rinnovabile una volta. Il terzo vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio. Il quarto vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

3. Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

4. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri del comitato.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Le spese sono rimborsate secondo le norme amministrative in vigore.

7. La Commissione fornisce al comitato il sostegno analitico e organizzativo adeguato. La Commissione nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce, insieme al personale che lo coadiuva, su istruzioni del comitato quando assiste quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti. Il segretario cura i contatti con il segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

Art. 5 Gruppi di lavoro

1. Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. La presidenza di tale gruppo di lavoro è assunta da uno dei vicepresidenti del comitato, da un membro titolare o da un membro supplente del comitato, da un funzionario della Commissione o da un membro del gruppo di lavoro stesso nominato dal comitato.

2. La Commissione fornisce ai gruppi di lavoro il sostegno analitico e organizzativo adeguato.

3. I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

4. Il comitato può parimenti istituire con altri comitati o organi gruppi di lavoro congiunti, la cui istituzione e le cui norme di funzionamento sono determinate congiuntamente.

Art. 7 Abrogazione

La decisione 2004/689/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore della presente decisione. La riunione del comitato ha luogo entro quattro mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Dūklavs