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Decisione (UE) 2015/835 del Consiglio dell'11 maggio 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Ai sensi dell'articolo 15 bis della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito1 («la convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.

L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha soddisfatto gli essenziali requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti per l'adesione; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione.

L'allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare modifiche alla convenzione con riguardo all'inserimento di nuovi riferimenti linguistici nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché di opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.

Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare.

La posizione dell'Unione riguardo alle modifiche proposte dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Dūklavs