Decisione (UE) 2015/836 del Consiglio dell'11 maggio 2015 sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa a un regime di transito comune e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito1 (la «convenzione relativa ad un regime comune di transito») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 15 bis.
L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera2 (la «convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 11 bis,
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di tali comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni.
La posizione dell'Unione in sede di tali comitati misti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di tale comitato congiunto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Art. 3
Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Dūklavs