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Decisione (UE) 2015/989 del Consiglio del 15 giugno 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio2 indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e sul commercio e lo sviluppo sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 376, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in merito al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, è basata sui progetti di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile acclusi alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare correzioni tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015 Per il Consiglio Il presidente Dz. Rasnačs