Decisione (PESC) 2015/956 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2015 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)1, in particolare l'articolo 10,
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC.
Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUAM Ucraina, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUAM Ucraina, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Costituzione
1. È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
2. Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».
Art. 2 Composizione
1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
rappresentanti di tutti gli Stati membri, e
rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi.
2. Anche un rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni del CdC.
Art. 3 Informazioni dal capo della missione
Il CdC riceve regolarmente informazioni dal capo della missione.
Art. 4 Presidente
La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.
Art. 5 Riunioni
1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.
Art. 6 Riservatezza
1. Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio2, le norme di sicurezza previste in tale decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015 Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. Stevens