Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione del 1o luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio1, in particolare l'articolo 60, lettera h),
La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti per il trattamento delle acque reflue e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 97/464/CE della Commissione2.
La decisione 97/464/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione in relazione alla reazione al fuoco dei prodotti per il trattamento delle acque reflue, in particolare le coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.
I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intero settore edile.
La decisione 97/464/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La presente decisione si applica ai prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato I.
Art. 2
I prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.
Art. 3
La decisione 97/464/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker