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Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio del 2 luglio 2015 che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC1, che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il 9 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/447/PESC2 che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato l'EUPOL COPPS dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2016.

La decisione 2013/354/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9570000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9820000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9175000 EUR.»;

  2. 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Cellula di progetto 1. L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano: a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.»;

  3. 3) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn