Decisione di esecuzione (UE) 2015/1120 della Commissione dell'8 luglio 2015 che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2015) 4512] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,
vista la domanda presentata da Hellenic Petroleum SA a mezzo posta elettronica il 2 febbraio 2015,
I. FATTI
Il 2 febbraio 2015 Hellenic Petroleum SA (di seguito «il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, trasmessa alla Commissione a mezzo posta elettronica. Conformemente a tale domanda la Commissione è stata invitata a stabilire che le disposizioni della direttiva 2004/17/CE e le procedure di appalto previste in tale direttiva non si applicano alla prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia.
Il 23 dicembre 2014 lo stesso richiedente ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, la produzione di petrolio e la produzione di gas in Grecia. La Commissione ha risposto l'8 gennaio 2015 indicando che la domanda era incompleta e di conseguenza, in conformità delle disposizioni dell'allegato IV, punto 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine per l'adozione della decisione di esecuzione pertinente avrebbe avuto inizio il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle informazioni complete. Il richiedente ha ripresentato una domanda completa il 2 febbraio 2015. Tale domanda non contemplava tuttavia la produzione di petrolio e la produzione di gas, ma solo le attività di prospezione di giacimenti petroliferi e di gas.
Con lettera del 5 marzo 2015 la Commissione ha informato la Grecia della domanda presentata a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/17/CE, e ha chiesto informazioni supplementari a tale Stato membro.
II. CONTESTO NORMATIVO
Fino a quando non sarà abrogata, la direttiva 2004/17/CE si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti riguardanti la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 30 di tale direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, le disposizioni della direttiva 2014/25/UE si applicano alle richieste di esenzione, poiché le condizioni materiali per la concessione di un'esenzione rimangono invariate nella sostanza.
Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se nello Stato membro in cui è esercitata l'attività questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato XI della direttiva 2004/17/CE. Ai sensi dell'allegato XI, punto G, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 costituisce la pertinente legislazione dell'Unione relativa all'apertura del mercato della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas.
La Grecia ha recepito4 e applicato la direttiva 94/22/CE. Il mercato della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE.
Ai fini della valutazione dell'esposizione dell'attività pertinente alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati.
La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.
III. VALUTAZIONE
Il richiedente è un'impresa pubblica greca attiva nel mercato del petrolio e del gas.
La domanda è limitata alla prospezione di giacimenti di petrolio e di gas. Il richiedente, unitamente a Edison International SpA e Petroceltic Resources Plc, con i quali forma un consorzio (ciascuna società detiene una quota di partecipazione del 33,3 %), ha ottenuto dallo Stato ellenico i diritti di sfruttamento dei giacimenti offshore del Golfo di Patrasso occidentale. In questo consorzio il richiedente è il gestore del progetto e si occupa delle operazioni di prospezione, valutazione, sviluppo, produzione e disattivazione. Il richiedente è responsabile di tutte le procedure d'appalto necessarie allo sviluppo delle attività di prospezione e produzione.
La Grecia ha recentemente organizzato una serie di procedure aperte in due tornate di concessione di licenze cui hanno avuto la possibilità di partecipare tutte le imprese che soddisfano i criteri standard in linea con le pertinenti norme dell'UE. Nella prima tornata, oltre ai suddetti consorzi, sono state concesse autorizzazioni per attività di prospezione anche a Energean Oil and Gas — Energeiaki Aigaiou Anonimi Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakon e PETRA Petroleum (con una partecipazione dell'80 %-20 %) per il blocco di Ioannina e a Energean Oil and Gas — Energeiaki Aigaiou Anonimi Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakon e Trajan Oil & Gas Limited (con una partecipazione del 60 %-40 %) per il blocco di Katakolon. Nel novembre 2014 è stata annunciata una seconda tornata e tutte le parti interessate sono state invitate a partecipare alla procedura per la concessione di licenze di prospezione e sfruttamento per 20 blocchi offshore nella Grecia occidentale.
In base alla prassi consolidata della Commissione5, la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale dovrebbe essere considerata come un unico mercato del prodotto pertinente poiché è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. In linea con tale prassi la portata geografica di tale mercato dovrebbe inoltre essere considerata mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione della portata geografica del mercato dovrebbe essere mantenuta, non essendovi indicazioni in senso contrario.
È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista.
L'uso della spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione è tuttavia stato considerato inadeguato a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento che possono essere necessari in aree geografiche diverse. Gli altri due parametri, vale a dire le riserve comprovate e la produzione prevista, sono stati generalmente impiegati per valutare le quote di mercato degli operatori economici in questo settore6.
Al 31 dicembre 2013, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano a un totale di 469,7 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito «Sm3 o. e.»)7. Al 31 dicembre 2013 la Grecia aveva meno dello 0,03 % delle riserve comprovate di petrolio e lo 0 % delle riserve comprovate di gas naturale. Secondo la domanda, le stime preliminari/previsioni indicano che i blocchi per i quali sono già state assegnate le concessioni potrebbero potenzialmente portare alla scoperta di 253-283 milioni di barili di petrolio greggio. Anche se queste stime fossero confermate e le riserve comprovate8, la quota della Grecia nel mercato mondiale rimarrebbe trascurabile (meno dello 0,05 %).
La quota individuale delle imprese che operano o che opereranno in Grecia nel prossimo futuro sarà ancora inferiore. Il richiedente non ha prodotto petrolio né gas naturale in Grecia o in qualsiasi altro paese negli ultimi tre periodi contabili.
Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell), e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi indicano un'esposizione diretta alla concorrenza.
IV. CONCLUSIONE
In base alle considerazioni di cui ai considerando da 1 a 17, è opportuno considerare soddisfatta in Grecia la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.
Dato che la condizione della libera accessibilità al mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell'esercizio di tale attività nella predetta area geografica.
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra gennaio 2015 e maggio 2015 quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più soddisfatte.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas naturale in Grecia.
Art. 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015 Per la Commissione Elżbieta Bieńkowska Membro della Commissione