Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione dell'8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio1, in particolare l'articolo 60, lettera h),
La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati per la ventilazione dell'aria dovrebbero essere effettuate conformemente ai sistemi indicati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.
È pertanto necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono applicabili ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati per la ventilazione dell'aria. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intera industria edile.
La presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente a prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di altri atti corrispondenti del diritto dell'Unione. Non dovrebbe pertanto applicarsi ai condotti e ai tubi utilizzati per sistemi fissi antincendio in quanto questi sono già disciplinati dalla decisione n. 96/577/CE della Commissione2 e dalla decisione n. 1999/472/CE della Commissione3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La presente decisione si applica ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell'aria quali indicati nell'allegato I.
Art. 2
I prodotti di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker