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Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1142 del Consiglio del 13 luglio 2015 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.

Il Consiglio ritiene che debbano essere modificate le voci relative a quattro persone e a tre entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

Il Consiglio ritiene altresì che due persone e quattro entità debbano essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Etgen