Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1142 del Consiglio del 13 luglio 2015 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
Il Consiglio ritiene che debbano essere modificate le voci relative a quattro persone e a tre entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
Il Consiglio ritiene altresì che due persone e quattro entità debbano essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Etgen