Decisione (UE) 2016/228 del Consiglio del 14 luglio 2015 relativa alla procedura di risoluzione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 1,
L'articolo 18, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/20102, stabilisce una procedura di risoluzione in base alla quale il Consiglio può essere chiamato a decidere in merito all'adozione di programmi di risoluzione.
A decorrere dal 1o gennaio 2016, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice sulla base di una proposta della Commissione, può obiettare al programma di risoluzione, oppure approvare o obiettare a una modifica significativa dell'importo del fondo previsto in un programma di risoluzione adottato dal Comitato di risoluzione unico entro 24 ore dall'adozione del programma stesso.
L'atto del Consiglio dovrebbe essere adottato mediante votazione per iscritto, data la brevità della scadenza prevista dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento. La procedura per obiettare ad un programma di risoluzione, o per approvare o opporsi a una modifica significativa dell'importo del Fondo in esso previsto ha, per sua natura, carattere urgente.
In casi motivati dall'urgenza il Consiglio può deliberare e decidere in base a documenti e progetti redatti in una delle lingue previste dal regime linguistico in vigore, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di adottare e pubblicare la decisione in tutte le lingue previste dal regime linguistico in vigore in una fase successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Qualora il Consiglio debba decidere sulla base di una proposta della Commissione nel quadro dell'articolo 18, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014, l'atto del Consiglio è adottato mediante votazione per iscritto.
2. Quando adotta la sua decisione, il Consiglio può deliberare e decidere in base a documenti e progetti redatti unicamente in inglese.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente P. Gramegna