Decisione (UE) 2015/1211 del Consiglio del 20 luglio 2015 che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 gennaio 1996 il governo della Repubblica del Kazakhstan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo di Marrakesh»), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
Il 6 febbraio 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Kazakhstan e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Kazakhstan, che soddisfa le richieste dell'Unione relative a tariffe, dazi all'esportazione e scambi di servizi.
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC («protocollo di adesione»).
Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica del Kazakhstan.
È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
L'articolo XII dell'accordo di Marrakesh dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della conferenza ministeriale le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio è a favore dell'adesione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini