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Decisione (UE) 2015/1293 del Consiglio del 20 luglio 2015 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea, in seno agli organismi competenti del Consiglio d'Europa, una convenzione sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

La Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (la «convenzione») è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2001 ed è entrata in vigore il 1o luglio 2003.

La Convenzione istituisce un quadro normativo quasi identico a quello della direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Il 21 dicembre 2011 la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione2.

La conclusione della Convenzione potrebbe contribuire ad estendere l'applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'Unione e ad istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile a tutto il continente europeo.

È opportuno approvare la Convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvata, a nome dell'Unione, la Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 12 della convenzione, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini